STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS"

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RISOLTO IL DUBBIO DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, colui che nell'ambito di una societā a responsabilitā limitata svolga attivitā di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attivitā con carattere di abitualitā e prevalenza.

Nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni (gestione commercianti e gestione separata) č onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attivitā prevalente.

Cassazione, Sezione lavoro, 5.10.2007, n. 20886