STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS" Via S. Eustachio, n. 2/Z * 83048 MONTELLA (AV) - P.IVA 01746220647 Tel/fax 0827/601113 * 0827/609807 * Mail vincenzo@studiodibenedetto.191.it Dottori Commercialisti e Avvocati per le Aziende ** ** ** * Patrocinio in Cassazione e presso le Magistrature Superiori * ** ** **
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PER IL PROFESSIONISTA NON E' REATO L'USO DI SOFTWARE TAROCCATI. MA TI CONVIENE? Non costituisce reato l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività
dello studio professionale di programmi informatici privi del
contrassegno SIAE. Ai sensi dell’art. 171-bis, comma 1
primo periodo della L. 633/41, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque per trarne
profitto:
Rileva la comunicazione delle regole tecniche alla Commissione UE
La Suprema Corte si sofferma anche sull’eccezione di inopponibilità ai
privati della mancanza del contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non
previamente comunicata alla Commissione UE. Si ricorda, infatti, che la
Corte di Giustizia europea, nella sentenza 8 novembre 2007 C-20/05
(Schwibbert), ha statuito che
l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE rientra nel novero delle regole
tecniche che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione UE – in
base alle Direttive 83/189/CE e 98/34/CE – al fine di verificare la compatibilità
dell’obbligo con il principio di libera circolazione delle merci.
Con la conseguenza che, qualora tali regole tecniche non siano state notificate
alla Commissione, non possono produrre effetti nei confronti dei privati. In relazione alle ipotesi contemplate dall’art. 171-bis, comma 1 della L. 633/41, la mancanza del contrassegno non è elemento costitutivo della sola abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; sicché la pronuncia della Corte di Giustizia non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie. La mancanza del contrassegno è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi, compresa quella contestata nel caso di specie ovvero di detenzione a scopo imprenditoriale; per essa, quindi, è determinante il fatto di essere stata posta in essere anteriormente alla necessaria notifica alla Commissione Ue delle regole tecniche. Sulla base di tutto quanto premesso, l’imputato è stato assolto con la formula ampiamente liberatoria: “perché il fatto non sussiste” (cfr. Cass. 13 gennaio 2010 n. 107 (da Eutekne) |