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Legge 27 luglio 2000, n.
212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto elenca una serie di
principi ai quali deve ispirarsi l'Amministrazione Finanziaria nei rapporti con
il contribuente.
La norma è in vigore dal 1 agosto 2000, giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta l'intero
provvedimento.
- Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge, in
attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono
principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge
ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione
autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in
essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi
statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla
presente legge.
Art. 2.
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di
legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel
titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che
non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di
carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto
della legge medesima. 3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei
provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il
contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi
tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente
modificato.
Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai
tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per
gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 4.
1. Non si può disporre con decreto-legge
l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi
esistenti ad altre categorie di soggetti.
Art. 5. (Informazione
del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere
idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle
disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche
curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a
disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di
informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale,
ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a
conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le
circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto
che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6.
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A
tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio
del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a
garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal
loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il
contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una
sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume
iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e,
in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa
adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso,
essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto
interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del
servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si
applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si
applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il
contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
Art. 7.
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria
sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad
un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b)
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità,
il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e'
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza,
la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude
il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i
presupposti.
Art. 8.
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta
anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta
altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono
stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario
stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a
rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto
richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il
rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato
definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura
minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e
documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di
dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro
competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative
ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982,
n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri
soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto
delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le
disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione,
estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale
istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.
Art. 9.
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti
interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari
è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini
concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle
finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili.
Art. 10.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti
interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando
la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.
Art. 11.
1. Ciascun contribuente può inoltrare per
iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi
giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti
l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali,
qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non
ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai
sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti
del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione
finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello
formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o
questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente
pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro
competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di
esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
Art. 12.
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche
fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base
di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono,
salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la
minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché
alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il
contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei
documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei
verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del
contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi
atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o
militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede
del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili
per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine
individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono
ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le
osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi
anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione
tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste
che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato
prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e
motivata urgenza.
Art. 13.
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate
e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del
contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo
collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della
commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti
alle seguenti categorie: a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; b)
dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori
della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna
formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per
i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i
secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza; c) avvocati,
dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una
terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti
professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di
Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di
cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle
categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i
rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del
contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per
iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che
lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative
anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di
incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali
rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei
confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività
svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della
Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone
l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli
uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione
dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari
e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione
al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini
previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in
cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione
determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro
rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e
all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle
finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in
termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione
sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle
entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici
più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle
questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al
Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale.
Art. 14.
1. Al contribuente residente all'estero sono
assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la
utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente
all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle
dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con
decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
Art. 15.
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i
direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della
Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività
del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente
anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal
Garante del contribuente.
Art. 16.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti
strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili
dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo
provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente
legge.
Art. 17.
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di
concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi
compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e
riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 18.
1. I decreti ministeriali previsti dagli
articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono
nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19.
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro
dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni
opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena
operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il
Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni
provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20.
... omissis...
Art. 21. (Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
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