STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS" Via S. Eustachio, n. 2/Z * 83048 MONTELLA (AV) - P.IVA 01746220647 Tel/fax 0827/601113 * 0827/609807 * Mail vincenzo@studiodibenedetto.191.it Dottori Commercialisti e Avvocati per le Aziende ** ** ** * Patrocinio in Cassazione e presso le Magistrature Superiori * ** ** **
|
|
SOMMARIO: Premessa - 1. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 2006. Modalità dell'accertamento basato sugli studi di settore: 1.1. La disciplina previgente alle modifiche; 1.2. La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006; 1.3. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005 - 2. Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007: 2.1. La revisione triennale degli studi di settore; 2.2. L'utilizzo degli studi in sede di accertamento; 2.3. Gli indicatori di normalità economica previsti dalla legge Finanziaria per il 2007: 2.3.1. Gli specifici indicatori di coerenza previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998; 2.3.2. Gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14 della L. n. 296 del 2006. Regime transitorio; 2.3.3. Gli indicatori di normalità economica approvati con D.M. 20 marzo 2007; 2.3.4. Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di impresa; 2.3.5. Gli indicatori di normalità economica per i contribuenti in annotazione separata; 2.3.6. Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di lavoro autonomo; 2.3.7. I risultati dell'analisi di normalità economica; 2.3.8. La valutazione dell'analisi di normalità economica in sede di accertamento; 2.3.9. (Segue): il caso particolare delle situazioni di svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità economica; 2.3.10. (Segue): altre situazioni particolari connesse all'applicazione degli indicatori; 2.3.11. Ulteriori precisazioni ai fini dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi - 3. Le sanzioni applicabili in fase di accertamento in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli da studi di settore: 3.1. Incremento della sanzione ai fini delle imposte sui redditi; 3.2. Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti; 3.3. Incremento della sanzione ai fini dell'Iva e dell'Irap - 4. Le modifiche delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore: 4.1. Cessazione e inizio dell'attività entro sei mesi; 4.2. Mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; 4.3. Le informazioni del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; 4.4. Periodo d'imposta diverso da dodici mesi; 4.5. Cause di esclusione riguardanti i soggetti tenuti all'applicazione dei parametri - 5. Il nuovo limite di applicabilità degli studi - 6. Le principali novità della modulistica studi di settore 2007: 6.1. I codici previsti per le modifiche alle cause di esclusione; 6.2. Deducibilità delle spese e componenti negative relative alle autovetture e riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli; 6.3. Le novità intervenute nel quadro F - Elementi contabili; 6.4. Modifiche al quadro G relativo alla indicazione degli elementi contabili; 6.5. Obblighi previsti per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000 - 7. Gli indicatori previsti per i soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore. Il Modello INE - UNICO 2007 - 8. L'inibizione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui alle risultanze degli studi di settore (art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998): 8.1. Disapplicazione del comma 4-bis in caso di infedeltà dei dati indicati nell'allegato studi di settore; 8.2. La motivazione dell'atto di accertamento; 8.3. Decorrenza della disposizione. Premessa I commi da 13 a 27 dell'articolo unico della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (di seguito "legge Finanziaria per il 2007"), hanno introdotto numerose modifiche alla disciplina degli studi di settore, previsti dall'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Tali modifiche hanno fatto seguito a quelle già varate con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. n. 248 del 4 agosto 2006 (cosiddetta "Manovra-bis"), in tema di modalità di accertamento nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria e dei professionisti. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti sull'innovato impianto normativo e sui rilevanti riflessi che esso determina sull'attività di accertamento. Con successiva circolare verranno forniti chiarimenti con riguardo ai 56 studi di settore approvati con i decreti ministeriali del 20 marzo 2007, pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2007, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 1. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 2006. Modalità dell'accertamento basato sugli studi di settore L'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, che costituisce la disposizione di riferimento in tema di utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento, ha subito, negli ultimi anni, numerose modifiche che hanno determinato una evoluzione del ruolo dello strumento accertativo connessa a ben precise aspettative nell'ambito della politica fiscale perseguita in materia di contrasto all'evasione fiscale. La più recente modifica è quella recata dall'art. 37, comma 2, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, che ha abrogato i commi 2 e 3 del citato art. 10 della L. n. 146 del 1998. Gli effetti di tale abrogazione possono essere meglio colti analizzando preliminarmente l'assetto normativo previgente. 1.1. La disciplina previgente alle modifiche Relativamente ai periodi d'imposta 2003 e precedenti, l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento è vincolato alle seguenti condizioni: - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato (solo per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata); - scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni); - scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione). Questo assetto è stato riformato dall'articolo unico, comma 409, della L. n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha modificato le modalità dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, con decorrenza dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2004. È stata in specie estesa la possibilità di utilizzare gli studi di settore nei confronti dei suddetti contribuenti in presenza di uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore: - per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati; - nel singolo periodo d'imposta, qualora risultino incoerenze rispetto ad appositi indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti. Con riguardo al periodo d'imposta 2004, le condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore sono dunque evolute nei termini di seguito riepilogati: - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata); - scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria anche per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni); - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel periodo d'imposta e contestuale incoerenza rispetto agli indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale (per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria anche per opzione); - scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione). 1.2. La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006 L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, ad opera del D.L. n. 223 del 2006, ha di fatto eliminato, tutte le previgenti condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti imprese in contabilità ordinaria, anche per opzione, e per gli esercenti arti e professioni. In questo modo è stata notevolmente ampliata la possibilità di utilizzare gli studi di settore in sede di accertamento, dato che l'unica condizione necessaria, indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa o di arti e professioni) e dal regime contabile adottato, è rimasta quella dello scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, la nuova disciplina in parola ha effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Da ciò deriva quindi che, per la maggior parte dei soggetti, la nuova disciplina opera con riguardo al periodo d'imposta 2005. È tuttavia opportuno precisare che, per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta 2003 e 2004, la verifica della condizione di cui al comma 2 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 (scostamento per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati) deve essere effettuata considerando anche i periodi d'imposta 2005 e 2006. Esempio (Impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione). ------------------------------------------------------------------------ | Periodo | Periodo | Periodo | | | d'imposta 2003 | d'imposta 2004 | d'imposta 2005 | | |-----------------|----------------|----------------|------------------| | non congruo | congruo | non congruo |L'accertamento | | | | |basato sugli | | | | |studi di settore | | | | |è effettuabile | | | | |sia per il 2003 | | | | |(art. 10, comma | | | | |2, della L. n. 146| | | | |del 1998) che | | | | |per il 2005 | | | | |(nuova disciplina | | | | |introdotta dal | | | | |D.L. n. 223 del | | | | |2006) | ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ | Periodo | Periodo | Periodo | | | d'imposta 2004 | d'imposta 2005 | d'imposta 2006 | | |-----------------|----------------|----------------|------------------| | non congruo | non congruo | congruo |L'accertamento | | | | |basato sugli | | | | |studi di settore | | | | |è effettuabile | | | | |sia per il 2004 | | | | |(art. 10, comma | | | | |2, della L. n. 146| | | | |del 1998) che | | | | |per il 2005 | | | | |(nuova disciplina | | | | |introdotta dal | | | | |D.L. n. 223 del | | | | |2006) | |----------------------------------------------------------------------- Si segnala inoltre che l'art. 37, comma 2, lettera b), del D.L. n. 223 del 2006, è intervenuto anche coordinando la disposizione dell'art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998 (riguardante l'obbligo del contraddittorio) con le disposizioni abrogate. 1.3. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005 Il comma 3 dell'art. 37 del D.L. n. 223 del 2006 dispone che, con riferimento al primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, con le modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. A tale riguardo, si ricorda che la circolare n. 34/E del 21 novembre 2006, ha chiarito che il versamento integrativo del primo acconto, come rimodulato in funzione del maggior saldo versato entro il 31 ottobre 2006, per effetto dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, poteva essere effettuato unitamente al secondo acconto entro il 30 novembre 2006, senza applicazione di interessi e sanzioni. 2. Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007 Le novità introdotte dall'articolo unico della legge Finanziaria per il 2007 sono le seguenti: - la revisione periodica almeno triennale dello studio di settore (comma 13, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis nella L. n. 146/1998); - la modifica dell'art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998, concernente l'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, con la eliminazione dell'esclusione per i soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi [comma 23, lettera b)]; - l'introduzione di nuovi indici di coerenza della normalità economica in sede di revisione periodica degli studi di settore, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 (comma 13, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis nella L. n. 146/1998); - l'introduzione, già dal periodo d'imposta 2006, di specifici indici di coerenza di normalità economica (comma 14); - al comma 16, l'ampliamento della platea dei contribuenti assoggettati agli studi tramite la previsione dell'innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per l'applicazione degli studi di settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni di euro [art. 10, comma 4, lettera a), della L. n. 146/1998]; - al comma 16, la modifica di alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi per ampliare la platea degli interessati [art. 10, comma 4, lettera b), della L. n. 146/1998); - al comma 17, la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore (art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146/1998); - al comma 19, primo periodo, l'introduzione di specifici indicatori per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore; - al comma 19, secondo periodo, la previsione dell'invio del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore anche da parte di soggetti interessati da alcune cause di esclusione; - dai commi da 25 a 27, il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni relative all'omessa o infedele compilazione del modello studi di settore. 2.1. La revisione triennale degli studi di settore Il nuovo art. 10-bis della L. n. 146 del 1998 prevede che gli studi di settore siano soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o di ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti degli studi di settore prevista dall'art. 10, comma 7, della stessa L. n. 146. La disposizione è collegata all'abrogazione del comma 399 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 (ad opera dell'articolo unico, comma 15, della legge Finanziaria per il 2007), il quale prevedeva un lasso temporale di quattro anni per la revisione medesima. La nuova norma prevede, ai fini della revisione, l'utilizzo dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli della contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. L'attività di revisione deve essere programmata annualmente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per il periodo d'imposta 2007, gli studi da sottoporre a revisione sono stati individuati con provvedimento del 14 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007. 2.2. L'utilizzo degli studi in sede di accertamento L'art. 10, comma 1, della L. n. 146 dell'8 maggio 1998 è stato modificato: - sopprimendo l'inciso "con periodo d'imposta pari a dodici mesi"; - aggiungendo in fine la frase "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi". La prima modifica ha l'evidente intento di allargare la platea dei soggetti nei cui confronti è applicabile l'accertamento basato sugli studi, eliminando l'esclusione di quelli con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi. La seconda modifica, come già chiarito dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, non ha altra finalità che quella di ribadire, esplicitandola più chiaramente rispetto al testo previgente, la valenza probatoria dei ricavi e compensi stimati sulla base dello studio di settore, quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In altri termini, il nuovo disposto normativo intende semplicemente riaffermare che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere effettuati ogni qual volta il contribuente dichiari ricavi o compensi "non congrui" rispetto alla stima, senza che l'Amministrazione finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria. Va comunque evidenziato che, trattandosi di presunzione relativa, gli accertamenti in parola devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti. Così come va pure considerato che gli "scostamenti", cui la innovata disposizione fa riferimento, coincidono con le "gravi incongruenze" che rappresentano, a propria volta, il presupposto sancito dall'art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993 per fondare l'accertamento sulle risultanze degli studi di settore. Tali "gravi incongruenze", se, da un lato, "non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli studi di settore" (come già chiarito dalla circolare n. 58/E del 2002), non possono al tempo stesso ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali. Scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati) potrebbero infatti rivelarsi inidonei ad integrare le sopra menzionate "gravi incongruenze", oltre a determinare l'oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore. Ciò posto, in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo sulla base degli studi di settore, gli uffici dovranno considerare prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, onde assicurare la massima proficuità dell'azione accertatrice, sia in termini di effettivo recupero di base imponibile che di deterrenza verso le situazioni a maggior rischio di evasione. Gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori. La centralità dell'invito al contraddittorio Il comma 3-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 stabilisce che l'ufficio, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire presso i propri uffici. La disposizione conferma la prassi già da tempo seguita dall'Agenzia, nella consapevolezza che il contraddittorio con il contribuente rappresenta una fase essenziale del procedimento di accertamento basato sugli studi di settore. La circolare n. 32/E aveva già ampiamente messo in luce la centralità di tale fase, evidenziando che in tale sede l'ufficio ha il compito di "… verificare e di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione effettiva del contribuente …" garantendo al contribuente la possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore. È stato inoltre chiarito, sempre in quella sede, che: ".... lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove documentali, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 2891 del 27 febbraio 2002, nella quale si afferma che il contribuente può confutare il ragionamento presuntivo dell'Amministrazione 'eventualmente confermando al contempo, con delle presunzioni, la validità del suo operato'. In particolare, possono essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono presi in considerazione dallo studio di settore (che costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità) e che, pertanto, non incidono nella determinazione del relativo risultato …". La più recente sentenza della Suprema Corte, n. 17229 del 28 luglio 2006, afferma inoltre che la presunzione costituita dagli studi di settore, quale che sia la sua connotazione giuridica, può essere legittimamente utilizzata dall'Amministrazione finanziaria, a condizione che venga regolarmente esperito il contraddittorio con il contribuente o nel caso del mancato riscontro da parte di quest'ultimo al relativo invito. 2.3. Gli indicatori di normalità economica previsti dalla legge Finanziaria per il 2007 Tra le novità più rilevanti della legge Finanziaria per il 2007, in tema di studi di settore, spicca l'introduzione: - di specifici indicatori di coerenza economica di cui tenere conto in sede di elaborazione e revisione degli studi di settore (nuovo art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998); - di indicatori di normalità economica relativi a tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2006 (art. 1, comma 14, della legge Finanziaria per il 2007). I suddetti indicatori hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali anomalie determinano effetti anche sul calcolo del risultato di congruità determinato dal software GE.RI.CO. 2.3.1. Gli specifici indicatori di coerenza previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998 Il nuovo art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998, dispone che l'elaborazione e la revisione degli studi di settore dovrà essere effettuata tenendo conto anche "di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico". Il comma 14 prevede invece che "Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge". Dal combinato disposto delle due norme, deriva che tutti gli studi di settore elaborati o revisionati, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, prevederanno l'utilizzo degli specifici indicatori di normalità, a cominciare dai 65 studi facenti parte del programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007. 2.3.2. Gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14 della L. n. 296 del 2006. Regime transitorio Nelle more della definizione degli indicatori di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della L. n. 146 del 1998, il comma 14 della legge Finanziaria per il 2007 ha disposto, l'utilizzo di "indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta". Gli indicatori di normalità economica, previsti al comma 14 della legge Finanziaria per il 2007, sono stati approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicati nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007. Detti indicatori sono applicabili a tutti gli studi di settore, in vigore per il periodo d'imposta 2006, fino all'elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della L. 8 maggio 1998, n. 146. Occorre quindi sottolineare come gli indicatori di cui al comma 14 della citata legge Finanziaria per il 2007, assumano una valenza transitoria in quanto verranno gradualmente sostituiti, con l'evoluzione degli studi previsti a decorrere dal periodo d'imposta 2007, dagli indicatori di normalità di cui al comma 2 del nuovo art. 10-bis della L. n. 146 del 1998. Gli indicatori di normalità economica applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2006 contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli studi di settore. Alla tradizionale analisi della congruità dei ricavi o compensi dichiarati, basata sulla "funzione di ricavo/compenso", si aggiunge infatti quella della "normalità economica", a propria volta basata sugli indicatori in parola. In particolare, la eventuale incoerenza rispetto ai predetti indicatori determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla "funzione di ricavo/compenso", nella misura individuata dai decreti di approvazione degli indicatori. Dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal software GE.RI.CO., al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la "funzione di ricavo/compenso". Nel caso di eventuale "incoerenza" rispetto ad uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software GE.RI.CO., consisterà quindi in un ricavo/compenso puntuale ed un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza. Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore di riferimento ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà "non congruo" rispetto alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità. Esempio: Periodo d'imposta 2006 - Ricavi puntuali derivanti dall'applicazione dello studio di settore 1.000 - Maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica 100 - Ricavi puntuali complessivi derivanti dall'applicazione dello studio di settore e dall'applicazione degli indicatori di normalità economica 1.100 Il contribuente è considerato "congruo" alle risultanze degli studi di settore se i ricavi o compensi dichiarati sono uguali o superiori a 1.100. Occorre evidenziare che il ruolo degli indicatori previsti dalla legge Finanziaria per il 2007 è diverso da quello degli "indici di coerenza economica". Questi ultimi, infatti, continueranno ad essere alla base della valutazione sulla coerenza economica della situazione dichiarata, la quale, unitamente a quella relativa alla congruità dei ricavi o compensi, rappresenta il risultato dell'applicazione degli studi di settore alle attività economiche per le quali sono stati approvati. Anche l'utilizzo degli indici di coerenza economica rimane immutato, nel senso che le situazioni di incoerenza continuano a costituire criterio di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Inoltre, gli indicatori di normalità economica in esame (di cui al comma 14 della legge Finanziaria per il 2007) non devono inoltre essere confusi con gli indicatori, previsti dall'abrogato comma 2 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 e approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006). 2.3.3. Gli indicatori di normalità economica approvati con D.M. 20 marzo 2007 Sulla base di quanto disposto dal comma 14 della legge Finanziaria per il 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sono stati approvati: - 5 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività d'impresa; - 3 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività di lavoro autonomo; - 2 indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita tenuti all'annotazione separata dei ricavi. Il meccanismo applicativo degli indicatori è dettagliatamente descritto nella nota metodologica allegata al citato decreto di approvazione. Esso si basa sui dati forniti dal contribuente con il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto è altresì precisato che i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore che tengono conto dei predetti indicatori, sono utilizzabili sia ai fini degli accertamenti di cui all'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Da quanto sopra deriva che, qualora i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, tale contribuente risulterà "non congruo" alle risultanze degli studi di settore. Come in precedenza accennato, i predetti valori costituiranno, altresì, i valori di riferimento per effettuare l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi. Il software GE.RI.CO. 2007, qualora si rendano applicabili gli indicatori di normalità economica, evidenzia distintamente l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi derivante dall'applicazione di ciascun indicatore. Ai fini dell'accertamento, così come dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, dovrà comunque essere considerato il solo risultato finale fornito dal software (comprensivo dei detti, eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall'analisi della normalità economica). L'art. 4, comma 2, del decreto di approvazione stabilisce inoltre che gli indicatori di normalità economica sono utilizzati anche per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14. In base a tale disposizione, pertanto, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, sono calcolati tenendo conto degli indicatori di normalità economica, sia ai fini della verifica del livello di congruità, sia ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per accedere o permanere nel regime agevolato. 2.3.4. Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di impresa Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che sono titolari di reddito di impresa, gli indicatori individuati sono i seguenti: a)rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b)rotazione del magazzino o durata delle scorte; c)valore aggiunto per addetto; d)redditività dei beni mobili strumentali. Per una compiuta definizione degli indicatori, nonché dei criteri di elaborazione e delle modalità di applicazione degli stessi, si rimanda a quanto esposto nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al D.M. 20 marzo 2007. Con riferimento alle formule relative alla costruzione degli indicatori si rinvia all'allegato n. 1 della presente circolare. a) Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi Tale indicatore viene preso in considerazione solo per gli studi di settore che utilizzano la variabile "valore dei beni strumentali" nelle funzioni di regressione. L'indicatore verifica che vi sia coerenza tra i costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e il valore degli stessi esposto ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, i costi di disponibilità considerati sono gli ammortamenti per beni mobili strumentali e i costi per il godimento di beni di terzi per i medesimi beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. Il valore dei beni mobili strumentali è considerato al netto del valore dei beni disponibili in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Per ciascuno studio di settore sono state individuate le soglie massime di coerenza dell'indicatore, attraverso l'analisi delle relative distribuzioni ventiliche (si veda l'Allegato 1.A al D.M. 20 marzo 2007). L'indicatore segnala un'incoerenza nel caso in cui il valore dichiarato dei costi di disponibilità dei beni mobili strumentali si posizioni al di sopra del valore massimo ammissibile, ottenuto moltiplicando la soglia massima di coerenza individuata, con riferimento allo studio di settore applicabile, per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al netto del valore dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione non finanziaria). In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente detto valore massimo ammissibile costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale eccedenza per il coefficiente individuato per il dato studio di settore (riportato nell'Allegato 1.B al D.M. 20 marzo 2007). L'indicatore in esame mira a contrastare, tra l'altro, anche determinati fenomeni di infedele indicazione dei dati indicati dal contribuente nel modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore che denotano situazioni quanto meno "anomale" (esempio: mancata indicazione del valore dei beni strumentali mobili a fronte, invece, di deduzione delle relative quote di ammortamento, eccetera). L'indicatore trova applicazione anche quando a fronte di determinate quote di costi ed ammortamenti riferibili ai beni strumentali mobili non corrisponde un adeguato ammontare di beni strumentali in linea con quelli considerati "normale" del settore. Esempio (studio di settore SD46U) - Valore di soglia ammesso per l'indicatore per lo studio SD46U: 20 per cento (cfr. Allegato 1.A al D.M. 20 marzo 2007). - Coefficiente da applicare ai costi di disponibilità dei beni strumentali mobili per lo studio SD46U: 4,74 (cfr. Allegato 1.B al D.M. 20 marzo 2007). - Costi di disponibilità per beni mobili strumentali dichiarati (ammortamenti e canoni di locazione finanziaria): 7.000. - Valore dei beni strumentali dichiarato (al netto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria): 30.000. - Valore massimo ammissibile dei costi di disponibilità: 6.000 (= 30.000 x 0,20). In tal caso il valore eccedente è pari a 1.000 (= 7.000 - 6.000). Il valore 1.000 sarà moltiplicato per il coefficiente stabilito per lo studio SD46U (4,74). Il risultato, pari a 4.740 (1.000 x 4,74), costituirà il maggior ricavo derivante dall'applicazione dell'indicatore della normalità economica considerato. b) Rotazione di magazzino e durata delle scorte Relativamente alla gestione del magazzino, viene preso in considerazione l'indicatore di normalità economica "Rotazione del magazzino" ovvero l'indicatore "Durata delle scorte", a seconda che lo studio preveda il primo ovvero il secondo quale indicatore di coerenza. Per taluni studi che non prevedono indicatori di coerenza relativi alla gestione del magazzino, sono stati individuati, ai fini dell'analisi di normalità economica, valori massimi di soglia relativi all'indicatore "Durata delle scorte" (si veda l'Allegato 1.C al D.M. 20 marzo 2007). L'analisi di normalità economica relativa alla gestione del magazzino, pertanto, non si applica agli studi di settore per i quali non sono previsti gli indicatori di coerenza "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte" e che non sono compresi nell'allegato 1.C al D.M. 20 marzo 2007. L'indicatore di normalità economica in questione entra in funzione alla duplice condizione che: - risulti una grave incoerenza rispetto al relativo indicatore di coerenza (in particolare, l'indicatore "Rotazione del magazzino" ovvero l'indicatore "Durata delle scorte" sia inferiore alla soglia minima di coerenza o, rispettivamente, superiore alla soglia massima di coerenza derivante dall'applicazione dello studio di settore); - risulti un valore delle "Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" superiore al relativo valore delle "Esistenze iniziali". Qualora si verifichino le due condizioni sopra elencate, il costo del venduto viene aumentato di un importo pari all'incremento di magazzino. Il nuovo valore di costo del venduto così ottenuto costituisce parametro di riferimento per una nuova applicazione dell'analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. I maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall'indicatore relativo alla gestione del magazzino sono pari alla differenza tra il ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità con il nuovo valore di costo del venduto e il ricavo puntuale di riferimento di partenza, derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. Esempio (Rotazione del magazzino) - Soglia minima di coerenza dell'indicatore "Rotazione del magazzino" per lo studio di settore in questione: 3. - Valore di "Rotazione del magazzino" calcolato: 2. - Rimanenze finali dichiarate: 2.000. - Esistenze iniziali dichiarate: 1.200. In tal caso, considerato che la rotazione del magazzino è inferiore rispetto alla soglia minima dell'indicatore di coerenza determinata dallo studio di settore in questione, la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali (2.000 - 1.200 = 800) costituisce maggior Costo del venduto e determina un maggior ricavo da normalità economica attraverso una nuova applicazione di GE.RI.CO. Per effetto di questo specifico indicatore, come in precedenza accennato, l'adeguamento che viene proposto dal software GE.RI.CO. ai fini Iva al soggetto non congruo risulterà di importo differente rispetto a quello proposto ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. In particolare, l'importo di adeguamento ai fini Iva sarà calcolato come differenza tra il ricavo puntuale di riferimento e i ricavi dichiarati. Ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, invece, l'importo sarà calcolato come il precedente, al netto dell'eventuale maggior costo del venduto derivante dall'indicatore "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte". c) Valore aggiunto per addetto Tale indicatore verifica che il valore aggiunto per addetto calcolato, pari al rapporto tra valore aggiunto dell'impresa e numero degli addetti, sia coerente con il valore minimo di soglia individuato con riferimento al singolo studio di settore e all'area territoriale in cui opera l'impresa. Il valore aggiunto dell'impresa è pari alla differenza tra ricavi da congruità e da normalità economica, più aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi. Si evidenzia, in particolare, che i ricavi da congruità e da normalità economica sono pari al ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori ricavi da normalità economica derivanti dagli indicatori "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi" e "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte". Si sottolinea, inoltre, che tra i costi si riconosce l'eventuale maggior costo del venduto derivante dall'applicazione dell'analisi di normalità economica relativa agli indicatori "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte". Per cogliere adeguatamente le differenze territoriali, sono stati utilizzati i risultati delle analisi di territorialità elaborate ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Pertanto, per il settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità del commercio", che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di: - grado di modernizzazione del commercio; - grado di copertura dei servizi di prossimità; - caratteristiche socio-economiche del territorio. In particolare, le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" sono riportate negli Allegati 1.D ed 1.E al D.M. 20 marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di settore per cui è applicata la territorialità del commercio a livello comunale e a livello provinciale. Per le attività economiche del comparto manifatturiero e dei servizi sono stati invece utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di: - grado di benessere; - livello di qualificazione professionale; - struttura economica. In particolare, le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" sono riportate negli Allegati 1.F ed 1.G al D.M. 20 marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di settore per cui è applicata la territorialità generale a livello comunale e a livello provinciale. Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è ridotto del 50 per cento. La condizione di marginalità economica è riconosciuta alle persone fisiche che presentano ricavi dichiarati, comprensivi degli eventuali maggiori ricavi da congruità e degli eventuali maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi" e dall'indicatore "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte", inferiori al limite dei ricavi previsto per il regime fiscale delle attività marginali ai sensi dell'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2006, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è ridotto del 60 per cento anziché del 50 per cento. Nel caso in cui il valore calcolato dell'indicatore in questione si posizioni al di sotto della relativa soglia minima di coerenza, il maggior ricavo da normalità economica è determinato moltiplicando il numero degli addetti per la differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore. Esempio (studio di settore TG55U) - Valore aggiunto per addetto calcolato: 10.000. - Valore minimo di soglia individuato per lo studio TG55U (cluster 5 della territorialità generale a livello comunale): 12.000 (cfr. Allegato 1.F al D.M. 20 marzo 2007). - Numero addetti: 20. In tal caso, il maggior ricavo da normalità economica sarà dato dal numero degli addetti (20), moltiplicato per la differenza, pari a 2.000, tra il valore di soglia (12.000) e il valore aggiunto calcolabile in base ai dati dichiarati (10.000); pertanto, il maggior ricavo derivante da tale indicatore sarà pari a 40.000 (20 x 2.000). d) Redditività dei beni strumentali mobili L'indicatore è dato dal rapporto tra margine operativo lordo e valore dei beni mobili strumentali, questi ultimi al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Il margine operativo lordo è calcolato come differenza tra ricavi da congruità e da normalità economica, più aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi. Si evidenzia che i ricavi da congruità e da normalità economica sono pari al ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori ricavi da normalità economica derivanti dagli indicatori "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi", "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte" e "Valore aggiunto per addetto". Tra i costi si comprende l'eventuale maggior costo del venduto derivante dall'applicazione dell'analisi di normalità economica relativa agli indicatori "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte". Al fine di evidenziare le differenze territoriali, ove rilevanti, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, per alcune attività economiche del comparto manifatturiero e dei servizi sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di: - grado di benessere; - livello di qualificazione professionale; - struttura economica. Pertanto, con riferimento a tali attività economiche, le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali mobili" sono riportate negli Allegati 1.H e 1.I al D.M. 20 marzo 2007, rispettivamente, per gli studi di settore cui è applicata la territorialità generale a livello comunale e a livello provinciale. Le soglie minime di coerenza per i rimanenti studi di settore, per i quali non è risultata significativa la suddivisione territoriale, sono riportate nell'Allegato 1.L al D.M. 20 marzo 2007. Qualora il valore calcolato dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali mobili" risulti inferiore rispetto al relativo valore minimo di soglia, i maggiori ricavi da normalità economica sono calcolati come prodotto tra il valore dei beni mobili strumentali e la differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore. Esempio (studio di settore TD16U) - Valore dei beni mobili strumentali (esclusi quelli in locazione non finanziaria): 20.000. - Redditività dei beni mobili strumentali calcolata: 0,10. - Valore minimo di soglia individuato per lo studio TD16U (cluster 1 della territorialità generale a livello comunale): 0,35 (cfr. Allegato 1.H al D.M. 20 marzo 2007). Nel caso in esame, il maggior ricavo da normalità economica è determinato dal prodotto tra il valore del bene strumentale (20.000) e la differenza (pari a 0,25) tra il valore minimo di soglia (0,35) e il valore calcolato (0,10); pertanto, il maggior ricavo derivante da tale indicatore sarà pari a 5.000 (20.000 x 0,25). 2.3.5. Gli indicatori di normalità economica per i contribuenti in annotazione separata Nel caso di contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal D.M. 25 marzo 2002, l'analisi di normalità economica può essere applicata solo sull'intera struttura aziendale, a valle dell'applicazione degli studi di settore ai singoli punti o segmenti dell'impresa. Per i contribuenti in annotazione separata, pertanto, una volta determinato il ricavo da congruità relativo a tutta l'impresa, sono applicati i seguenti indicatori di normalità economica: a) valore aggiunto per addetto; b) redditività dei beni mobili strumentali. Gli indicatori suddetti sono calcolati con le medesime modalità indicate precedentemente, al netto dell'applicazione dei primi due indicatori ivi elencati (rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; rotazione del magazzino o durata delle scorte). Le soglie minime di coerenza dei due indicatori sopra elencati sono state determinate ponderando le soglie minime di coerenza, individuate per singolo studio o segmento dell'impresa, per la relativa percentuale di ricavi dichiarati. 2.3.6. Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di lavoro autonomo Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che sono titolari di reddito di lavoro autonomo, gli indicatori individuati sono i seguenti: a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista. Per una compiuta definizione degli indicatori, nonché dei criteri di elaborazione e delle modalità di applicazione degli stessi, si rimanda a quanto esposto nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al D.M. 20 marzo 2007. a) Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi Tale indicatore viene preso in considerazione solo per gli studi di settore che utilizzano la variabile "valore dei beni strumentali" nelle funzioni di regressione. L'indicatore effettua un controllo di coerenza tra il valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore degli stessi beni, al netto di quelli acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria, esposto ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per ciascuno studio di settore sono state individuate le soglie massime di coerenza dell'indicatore, attraverso l'analisi delle relative distribuzioni ventiliche (si veda l'Allegato 2.A al D.M. 20 marzo 2007). L'indicatore segnala un'incoerenza nel caso in cui il valore dichiarato degli ammortamenti per beni mobili strumentali si posizioni al di sopra del valore massimo ammissibile, ottenuto moltiplicando la soglia massima di coerenza individuata, con riferimento allo studio di settore applicabile, per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al netto del valore dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria). In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente detto valore massimo ammissibile costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori compensi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale eccedenza per il coefficiente individuato per il dato studio di settore (riportato nell'Allegato 2.B al D.M. 20 marzo 2007). Esempio (studio di settore TK10U): - Valore di soglia ammesso per l'indicatore per lo studio TK10U: 28,94 per cento (cfr. Allegato 2.A al D.M. 20 marzo 2007). - Coefficiente da applicare agli ammortamenti per beni mobili strumentali per lo studio TK10U: 3,93 (cfr. Allegato 2.B al D.M. 20 marzo 2007). - Ammortamenti per beni mobili strumentali dichiarati: 12.000. - Valore dei beni mobili strumentali dichiarato (al netto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria): 25.000. - Valore massimo ammissibile degli ammortamenti per beni mobili strumentali: 7.235 (25.000 x 0,2894). In tal caso il valore eccedente è pari a 4.765 (12.000 - 7.235). Il valore 4.765 sarà moltiplicato per il coefficiente stabilito per lo studio TK10U (3,93). Il risultato, pari a 18.726 (4.765 x 3,93), costituirà il maggior compenso derivante dall'applicazione dell'indicatore di normalità economica considerato. b) Gli indicatori di resa oraria Ai fini dell'analisi di normalità economica, tra i due indicatori "Resa oraria per addetto" e "Resa oraria del professionista" viene utilizzato quello che determina i maggiori compensi da normalità economica più elevati. b1) Resa oraria per addetto L'indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi netti e il numero di ore lavorate dagli addetti. I compensi netti sono pari ai compensi da congruità e da normalità economica meno i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica meno le spese per collaboratori coordinati e continuativi. I compensi da congruità e da normalità economica sono pari al compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi da normalità economica con riferimento all'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi". Il valore della soglia minima di normalità economica dell'indicatore "Resa oraria per addetto" è quello risultante dall'applicazione al singolo contribuente dell'analisi di coerenza dello specifico studio di settore. Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore è ridotto del 50 per cento. La condizione di marginalità economica è riconosciuta alle persone fisiche che presentano compensi dichiarati, comprensivi degli eventuali maggiori compensi da congruità e degli eventuali maggiori compensi da normalità economica derivanti dall'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi", inferiori al limite dei compensi previsto per il regime fiscale delle attività marginali ai sensi dell'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2006, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è ridotto del 60 per cento anziché del 50 per cento. Nel caso in cui il valore calcolato dell'indicatore in questione si posizioni al di sotto della relativa soglia minima di coerenza, il maggior compenso da normalità economica è determinato moltiplicando il numero degli addetti per la differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore. b2) Resa oraria del professionista L'indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi netti del professionista e il numero di ore lavorate dal professionista stesso. I compensi netti del professionista sono pari ai compensi da congruità e da normalità economica meno i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica meno le spese per collaboratori coordinati e continuativi meno le spese per prestazioni di lavoro dipendente. I compensi da congruità e da normalità economica sono pari al compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi da normalità economica con riferimento all'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi". I valori di soglia minimi di coerenza dell'indicatore "Resa oraria del professionista" sono stati individuati analizzando le distribuzioni ventiliche in relazione allo studio di settore, all'area territoriale in cui opera il professionista e all'età professionale. Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi di territorialità definite ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per le attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di: - grado di benessere; - livello di qualificazione professionale; - struttura economica. Le soglie minime di coerenza dell'indicatore in questione sono distintamente elencate, per studio di settore, area territoriale ed età professionale, negli Allegati 2.C e 2.D al D.M. 20 marzo 2007, rispettivamente, per gli studi di settore cui è applicata la territorialità generale a livello comunale e a livello provinciale. 2.3.7. I risultati dell'analisi di normalità economica Il programma applicativo GE.RI.CO. 2007 visualizza una serie di informazioni relative all'applicazione della nuova analisi di normalità economica. In particolare, fornisce indicazioni in ordine: - al ricavo puntuale (comprensivo dell'analisi di normalità economica); - al ricavo minimo (comprensivo dell'analisi di normalità economica); - in caso di esito complessivo di non congruità, al maggior volume d'affari ai fini Iva e al maggior ricavo ai fini imposte dirette/Irap (di ammontare diverso dal precedente, nel caso in cui l'indicatore di normalità economica relativo alla gestione del magazzino abbia evidenziato un maggior costo del venduto); - in caso di esito complessivo di non congruità, informazioni di dettaglio relative all'applicazione dei singoli indicatori (valore calcolato dell'indicatore, valore di soglia di riferimento, esito di coerenza/incoerenza, eventuale maggior ricavo/compenso); - in caso di esito complessivo di non congruità, ricavo puntuale complessivo da congruità e da normalità economica. Qualora il soggetto risulti "non congruo" a seguito dell'applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica, il software fornisce quindi l'esito con la dettagliata indicazione dell'incidenza su di esso di ciascun indicatore di normalità. Tale incidenza potrà essere positiva per uno o più indicatori (in tal caso il software segnala il "maggior ricavo/compenso da normalità economica" ad essi riferibile), così come potrà anche darsi il caso che nessun indicatore abbia determinato la individuazione di situazioni "non normali" e la posizione risulti "non congrua" solo in funzione della tradizionale analisi di congruità. Se invece il contribuente risulta "congruo", il software indica l'esito senza fornire ulteriori dettagli. Ciò anche nel caso in cui l'analisi di normalità economica abbia determinato la stima di maggiori ricavi o compensi in aggiunta a quelli della tradizionale analisi di congruità, ma comunque in misura inferiore rispetto a quelli dichiarati. 2.3.8. La valutazione dell'analisi di normalità economica in sede di accertamento Considerato che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria del 2007 sono stati elaborati sulla base dei dati relativi alla generalità dei soggetti appartenenti a ciascun settore, in sede di accertamento gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l'applicazione degli indicatori in parola determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore. Tale valutazione andrà effettuata nell'ambito del contraddittorio, sulla base degli elementi direttamente acquisiti o offerti dal contribuente al fine di dimostrare la eventuale inattendibilità del risultato dell'applicazione dello studio, anche con riferimento ai maggiori ricavi o compensi derivati dall'applicazione di singoli indicatori di normalità economica. Qualora la suddetta valutazione porti a ritenere non attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli uffici avranno cura di adeguare la stima complessiva operata dal software GE.RI.CO. alla concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall'applicazione degli indicatori considerati inattendibili. Ad esempio, qualora a seguito della segnalazione di incoerenza dell'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi", il software GE.RI.CO. evidenzi un maggior ricavo pari a 1.000 e il contribuente dimostri, in sede di contraddittorio, che l'incoerenza stessa è dovuta all'indicazione di ammortamenti in relazione ad un unico bene strumentale venduto nel corso dell'anno ovvero per effetto di ammortamenti anticipati, l'ufficio rettificherà i maggiori ricavi complessivamente stimati da GE.RI.CO. non tenendo conto, in tutto o in parte, di quelli evidenziati dall'applicazione dell'indicatore di normalità. Nella fase di contraddittorio particolare attenzione deve essere inoltre dedicata al controllo della correttezza e veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti a fini dell'applicazione degli studi di settore, in generale e soprattutto con riferimento alle variabili che rilevano ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica. Sarà pertanto cura dell'ufficio, ad esempio, verificare le informazioni indicate dal contribuente nel predetto modello (esempio: quote di ammortamento, indicazione del personale e dei collaboratori addetti all'attività, soci che prestano l'attività nella società, la percentuale di apporto di lavoro, eccetera). È importante altresì evidenziare, ai fini dell'eventuale neutralizzazione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di singoli indicatori di normalità economica, che questi ultimi sono calcolati dal software GE.RI.CO. secondo una precisa sequenza, che determina effetti "a cascata". Per gli indicatori applicabili ai titolari di reddito di impresa la sequenza è la seguente: 1) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; 2) rotazione del magazzino o durata delle scorte; 3) valore aggiunto per addetto; 4) redditività dei beni mobili strumentali. Gli indicatori 1 e 2 determinano un primo livello del "ricavo puntuale di riferimento", il quale incide poi sul calcolo dei successivi indicatori 3 e 4, in quanto viene considerato ai fini della individuazione del relativo numeratore (rispettivamente, il "valore aggiunto dell'impresa" ed il "margine operativo lordo"). L'applicazione dell'indicatore 3 porta alla individuazione di un secondo livello del "ricavo puntuale di riferimento", che incide a propria volta ulteriormente sul numeratore dell'ultimo indicatore 4, la cui applicazione consente di determinare il definitivo "ricavo puntuale di riferimento" che tiene conto dell'analisi di normalità economica. Per gli indicatori applicabili ai titolari di redditi di lavoro autonomo la sequenza è la seguente: 1) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; 2) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista. L'indicatore 1 (nei limitati casi in cui risulta applicabile) determina un primo livello del "compenso puntuale di riferimento", il quale incide poi sul calcolo dei successivi indicatori 2 e 3, in quanto viene considerato ai fini della individuazione del relativo numeratore (i "Compensi netti). L'applicazione alternativa degli indicatori 2 o 3 consente quindi di determinare il definitivo "compenso puntuale di riferimento" che tiene conto dell'analisi di normalità economica. 2.3.9. (Segue): il caso particolare delle situazioni di svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità economica Allo scopo di garantire in sede di accertamento il più proficuo e ragionevole utilizzo degli studi di settore, e più in particolare dei risultati derivanti dalla nuova analisi della normalità economica, gli uffici dovranno tenere in particolare considerazione le situazioni in cui sia fondatamente ipotizzabile che l'attività sia svolta in condizioni cosiddette "di marginalità economica". Con riguardo a tali situazioni, infatti, l'applicazione degli indicatori di normalità economica (in specie, il "Valore aggiunto per addetto" e la "Redditività dei beni mobili strumentali", i quali, come già evidenziato, si pongono alla fine della sequenza applicativa) potrebbe comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente. La condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per ogni singolo di settore, quali, ad esempio: - la localizzazione territoriale dell'attività; - le ridotte dimensioni del mercato servito; - l'età del contribuente; - la limitata dotazione di beni strumentali e/o l'obsolescenza dei beni medesimi; - l'assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza); - l'assenza di costi relativi a servizi. In relazione alla localizzazione territoriale, la marginalità potrebbe ad esempio derivare dall'esercizio dell'attività in ambiti territoriali particolarmente svantaggiati, caratterizzati da una situazione economica degradata o da un mercato assai limitato. Il fattore età potrebbe a propria volta determinare una condizione di marginalità economica, come nel caso delle piccole imprese individuali, in specifici comparti, condotte da soggetti anziani che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese del settore. Le ridotte dimensioni della struttura (in termini di numero di addetti, numero di locali destinati allo svolgimento dell'attività e di dotazione di beni strumentali) può essere un altro elemento che caratterizza generalmente l'esercizio dell'attività in condizioni di marginalità economica, unitamente alla obsolescenza dei beni strumentali utilizzati. Generalmente tali soggetti presentano anche bassi consumi energetici nonché l'assenza di personale dipendente. È opportuno evidenziare che i contribuenti hanno la possibilità di segnalare la situazione di marginalità economica già in sede di dichiarazione annuale, nel campo "annotazioni" del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, fornendo anche una sintetica descrizione degli elementi necessari per valutare l'effettiva sussistenza della condizione in parola. La segnalazione potrebbe risultare, inoltre, asseverata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni. Laddove gli elementi necessari per individuare la "marginalità economica" siano già disponibili (in quanto segnalati - ed eventualmente asseverati - negli anzidetti sensi o comunque acquisibili dalle banche dati a disposizione degli uffici), la situazione andrà valutata fin dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare l'accertamento basato sugli studi di settore. Più in particolare, nel caso di specie, la ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa portare a distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, l'adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse. La condizione di marginalità, ove segnalata dal contribuente ed in presenza di scostamenti rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati, può inoltre formare oggetto di specifici approfondimenti, preliminari alla selezione della posizione per l'accertamento basato sugli studi di settore. Tali approfondimenti potranno essere eseguiti nell'ambito degli accessi brevi per la verifica dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi, dato che spesso la condizione in parola può essere meglio colta mediante una ricognizione in loco. Qualora la condizione di marginalità venga in luce solo in sede di contraddittorio, valgono considerazioni analoghe a quelle fin qui svolte, restando ferma l'esigenza che tutti gli elementi forniti dal contribuente vengano attentamente considerati ed eventualmente verificati, anche in questo caso, mediante accessi brevi nei luoghi di esercizio dell'attività. 2.3.10. (Segue): altre situazioni particolari connesse all'applicazione degli indicatori Oltre al più generale caso dei contribuenti che operano in condizioni di marginalità economica, vanno comunque tenute presenti anche altre, più specifiche situazioni in cui gli indicatori di normalità economica potrebbero portare a risultati non adeguati alla effettiva posizione del contribuente. Considerando l'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è il caso, ad esempio, dei soggetti che hanno alle dipendenze apprendisti, o per i quali si siano verificate prolungate assenze per malattia dei dipendenti (o di altri soggetti, compreso il titolare, che vengono considerati nel denominatore dell'indice). Con riguardo allo stesso indicatore, ed anche a quello della "Redditività dei beni mobili strumentali", un altro esempio può essere rappresentato dalla esistenza di particolari componenti negative del reddito (quali perdite su crediti o minusvalenze particolarmente rilevanti) che abbiano inciso sensibilmente sul numeratore dell'indice contribuendo alla incoerenza da esso rilevata. Con riferimento agli indicatori relativi al magazzino ("Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte"), l'eventuale incoerenza potrebbe a propria volta risultare giustificata da particolari situazioni di mercato o di gestione. Per portare qui pure un esempio, l'incremento delle rimanenze finali potrebbe scaturire da approvvigionamenti particolarmente consistenti, debitamente documentati, effettuati nel corso dell'anno, in vista di un rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate. 2.3.11. Ulteriori precisazioni ai fini dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi Nel caso in cui verifichi una incoerenza derivante dalla applicazione degli indicatori "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte", il software GE.RI.CO. 2007 potrebbe evidenziare, con riferimento all'ammontare dei maggiori ricavi da considerare ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, due differenti importi: - uno relativo all'adeguamento da effettuare ai fini dell'Iva; - l'altro concernente l'adeguamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Tale differenza si deve al particolare meccanismo applicativo dei citati indicatori, in base al quale: - il maggior volume d'affari da normalità economica, rilevante ai fini dell'Iva, viene determinato aumentando la variabile "costo del venduto" di un importo pari all'incremento del magazzino registrato nel periodo d'imposta. Il costo del venduto, aumentato negli anzidetti termini, costituisce quindi il parametro di riferimento per la riapplicazione dell'analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. Di conseguenza, la differenza tra il ricavo puntuale di riferimento derivante dalla riapplicazione dell'analisi della congruità con il nuovo costo del venduto e il ricavo puntuale di riferimento di partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituirà il maggior volume d'affari da normalità economica; - ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, invece, i maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra i maggiori ricavi, così come definiti ai fini dell'Iva, e il maggior costo del venduto pari all'incremento di magazzino. In presenza di questi due diversi risultati il programma GE.RI.CO. propone un importo per l'adeguamento in dichiarazione agli studi di settore sia ai fini dell'Iva che ai fini delle imposte sui redditi e Irap. A tale riguardo, si fa presente che nei modelli di dichiarazione relative alle imposte sui redditi, Irap e Iva, nell'apposito campo previsto per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore occorrerà indicare rispettivamente il maggiore ricavo (o compenso) previsto ai fini delle imposte sui redditi e il maggior imponibile Irap e/o l'ammontare dei maggiori corrispettivi e l'ammontare dell'imposta versata ai fini Iva, tenendo conto anche delle eventuali differenti risultanze derivanti dall'applicazione di GE.RI.CO., sulla base dell'applicazione dell'indicatore "Durata delle scorte" o "Rotazione del magazzino". Nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, Quadro F - Elementi contabili, nel rigo "Adeguamento da studi di settore" occorrerà indicare l'ammontare relativo ai maggiori ricavi risultante ai fini delle imposte sui redditi. L'introduzione, da parte del D.M. 20 marzo 2007, dei nuovi indicatori di normalità economica, per gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006, è da assimilare ad una "revisione" degli studi medesimi, poiché comporta un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto. Pertanto, in linea generale, per il solo periodo d'imposta 2006, non opera la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999, concernente il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria per il 2007, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi stimati da GE.RI.CO. risulta superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. 3. Le sanzioni applicabili in fase di accertamento in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli da studi di settore A seguito delle modifiche apportate dai commi 25, 26 e 27 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 all'art. 1 e all'art. 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e, inoltre, all'art. 32 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è stata aumentata del 10 per cento la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni: - di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; - di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Con l'aumento della sanzione è stato perseguito un duplice obiettivo: - da un lato, scoraggiare i comportamenti, sempre più ricorrenti, di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi finalizzata a ridurre l'ammontare dei ricavi stimati dagli studi medesimi per renderli "congrui" rispetto a quelli dichiarati; - dall'altro, contrastare adeguatamente le altrettanto ricorrenti situazioni di intenzionale elusione dell'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi perseguite mediante l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità in realtà inesistenti. La predetta maggiorazione del 10 per cento si applica alla sanzione-base a condizione che: - il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi); - la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto); - la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive) accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, eccedano, rispettivamente, il 10 per cento di quanto dichiarato dai contribuenti. Le norme riguardanti l'incremento della sanzione si applicano con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2007 (entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2007), in ragione del principio del cosiddetto favor rei sancito dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, la sanzione incrementativa potrà essere applicata con riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente a tale data. Occorre infine sottolineare che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, il solo verificarsi invece delle condizioni previste per poter applicare la sanzione integrativa del 10 per cento (commi da 25 e 27 della legge Finanziaria per il 2007), preclude al contribuente anche la possibilità di beneficiare della cosiddetta "inibizione degli accertamenti presuntivi", prevista dal nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, nei confronti dei soggetti congrui ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 3.1. Incremento della sanzione ai fini delle imposte sui redditi Con riferimento alle imposte sui redditi, il nuovo comma 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 (ossia la sanzione applicabile dall'ufficio in fase di accertamento stabilita nella misura tra il cento ed il duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito scaturente dalla indicazione in dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque di imposta inferiore a quella dovuta o credito superiore a quello spettante, nonché per esposizione di indebite detrazioni d'imposta o indebite deduzioni dall'imponibile) sia elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. L'incremento non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Se, a seguito della rettifica da parte dell'ufficio, i dati rettificati derivanti dall'applicazione di GE.RI.CO. determinino una minor perdita d'impresa, anche in tal caso, ai fini dell'applicabilità dell'incremento della misura sanzionatoria, deve ritenersi verificata la condizione del superamento della soglia del 10 per cento, calcolata, in questo caso, come "minor perdita d'impresa" rispetto a quella dichiarata dal contribuente. Pertanto se, a seguito di un accertamento effettuato sulla base degli studi di settore, l'ufficio finanziario accerti una maggiore imposta, derivante dalla non corretta indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, la sanzione da applicare sarà compresa da un minimo del 110 per cento ad un massimo del 220 per cento, della maggiore imposta accertata o della differenza del credito, graduata in base alla gravità della fattispecie commessa. Esempio 1 - Indicazione di dati non veritieri nell'allegato studi di settore. Quadro F - Elementi contabili PERIODO D'IMPOSTA 2007 - DATI DICHIARATI NEL MODELLO STUDI DI SETTORE --------------------------------------------------------- |Ricavi |800.000 | |----------------------------------------|--------------| |Costi |700.000 | |----------------------------------------|--------------| |Reddito d'impresa |100.000 | --------------------------------------------------------- CONTROLLO DELL'UFFICIO FINANZIARIO -------------------------------------------------------------- |Rideterminazione dei maggiori ricavi |+ 60.000 (860.000) | |----------------------------------------|-------------------| |Costi correttamente indicati nel |+ 10.000 (710.000) | |modello studi di settore | | |----------------------------------------|-------------------| |Maggior reddito d'impresa accertato |+ 50.000 (150.000) | -------------------------------------------------------------- In tal caso, si applica la sanzione che varia tra il 110 e il 220 per cento della maggiore imposta dovuta in quanto il maggior reddito d'impresa accertato è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tra le ipotesi di "infedele indicazione dei dati" nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, oltre alle ipotesi di non corretta indicazione di quelle informazioni che rilevano ai fini della determinazione della "funzione di regressione" si ricomprende, altresì, l'infedele ovvero omessa indicazione di quelle variabili che, pur non rilevanti ai fini della funzione di regressione, incidono comunque sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (ad esempio, quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'indicatore di normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali mobili). Anche in tali ipotesi deve ritenersi, quindi, applicabile la sanzione incrementativa del 10 per cento qualora la rettifica riguardi dati erroneamente indicati nell'allegato studi di settore, ancorché non riguardanti variabili utilizzabili nella funzione di regressione, qualora l'ufficio abbia rilevato un maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo superiore al 10 per cento di quello dichiarato dal contribuente. L'incremento della sanzione non è, invece, applicabile in relazione a quelle fattispecie di infedele od omessa indicazione nell'allegato studi di settore delle variabili cosiddette "descrittive", cioè quelle concernenti i dati specifici dell'attività che non influenzano né il risultato dello studio di settore, né tanto meno incidono sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Infatti l'incremento della sanzione è applicabile esclusivamente nel caso in cui, a seguito della rettifica effettuata dagli uffici derivi un maggior reddito (ovvero una minor perdita) d'impresa o di lavoro autonomo superiore alla predetta soglia del 10 per cento. 3.2. Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti La sanzione aggiuntiva si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente, per sfuggire all'applicazione degli studi di settore, indichi nel modello di dichiarazione UNICO cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti. In tal caso l'ufficio, ai fini della concreta applicazione della sanzione, considerato che non è in possesso delle informazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dovrà richiedere al contribuente, una volta constatata l'inesistenza della causa di esclusione dagli studi o di inapplicabilità, le predette informazioni e procedere all'applicazione dello studio di settore sulla base del calcolo risultante da GE.RI.CO., relativo al periodo d'imposta interessato dal controllo. Qualora, in fase di accertamento, il risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore, soddisfi le condizioni previste dai commi da 25 a 27 della legge Finanziaria per il 2007, l'ufficio dovrà procedere all'irrogazione della predetta maggior sanzione amministrativa, oltre all'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 3.3. Incremento della sanzione ai fini dell'Iva e dell'Irap Analoga previsione sanzionatoria, prevista ai fini delle imposte sui redditi, viene introdotta sia per l'Iva che per l'Irap. Per quanto concerne le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, il comma 4-bis all'art. 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (disciplinante le sanzioni applicabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007, prevede una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5. Tale ultima disposizione stabilisce che se dalla dichiarazione Iva presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Pertanto, al verificarsi delle ipotesi precedentemente esaminate (infedele od omessa indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non esistenti) la misura della predetta sanzione (dal 100 al 200 per cento) viene incrementata del 10 per cento. L'incremento non si applica se la maggiore Iva accertata o la minore Iva detraibile o rimborsabile, non supera il 10 per cento dell'Iva dichiarata. In linea con tale previsione, per le dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 2-bis dell'art. 32 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (disciplinante le sanzioni in materia di Irap), introdotto dal comma 27 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007, prevede una integrazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tali ipotesi l'incremento non si applica se il maggiore imponibile Irap accertato non è superiore al 10 per cento dell'imponibile Irap dichiarato. 4. Le modifiche delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore La legge Finanziaria per il 2007 ha operato significativi interventi in ordine ad alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nei commi 16 e 23, lettera a), dell'articolo unico della legge Finanziaria per il 2007, le quali hanno modificato l'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146. La nuova formulazione del comma 4 dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, alla lettera b) dispone che, sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti "che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti". La norma rimuove, allargando in questo modo la platea degli obbligati agli studi di settore, alcune cause di esclusione dalla loro applicazione. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia il legislatore ha circoscritto tale generalizzata esclusione prevedendo, con effetto dal periodo d'imposta 2006, l'applicazione degli studi di settore nei confronti dei soggetti che: a) hanno cessato l'attività ed entro sei mesi l'hanno nuovamente intrapresa; b) hanno iniziato (o meglio "continuato"), una attività precedentemente svolta da altri soggetti. Pertanto, la modifica normativa intende ricomprendere nell'applicazione degli studi di settore i soggetti che, al fine di eludere tale strumento di accertamento, cessano l'attività (ad esempio il 28 dicembre 2006) ed entro un breve lasso temporale, non superiore ai sei mesi dalla cessazione (ad esempio, 15 marzo 2007) la riaprono. La scelta di riportare tali situazioni nell'ambito di applicazione degli studi di settore trova la sua giustificazione nel fatto che, in realtà, le attività iniziate non rappresentano vere e proprie "nuove" iniziative produttive. Infatti, essendo le stesse già avviate, possono essere considerate una continuazione dell'attività precedentemente cessata e, pertanto, suscettibili di "stima" sulla base anche degli studi di settore. Il comma 18 della legge Finanziaria per il 2007 precisa, inoltre, che le disposizioni previste al comma 4, lettera b), dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data 31 dicembre 2006. 4.1. Cessazione e inizio dell'attività entro sei mesi La nuova disciplina introdotta con la legge Finanziaria per il 2007 trova la sua ratio nella volontà del legislatore di contrastare diffusi fenomeni elusivi da parte di quei contribuenti che si sottraggono alla compilazione degli studi di settore con chiusure fittizie dell'attività. Allo scopo di perseguire tale finalità, la nuova disciplina stabilisce che la cessazione ed il successivo inizio dell'attività non determinano causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore qualora ricorrano contestualmente i tre seguenti requisiti: - che l'attività iniziata venga svolta dallo stesso soggetto che precedentemente aveva cessato l'attività; - che l'attività venga nuovamente iniziata entro il termine di sei mesi dalla sua cessazione; - che l'attività presenti il carattere della "omogeneità" rispetto a quella preesistente. 1) Attività svolta dallo stesso soggetto Il requisito di cui al punto 1) comporta necessariamente che vi sia identità tra il soggetto che ha cessato l'attività e quello che la inizia nuovamente entro il termine dei sei mesi. Appare opportuno chiarire, in questa sede, l'esatta portata della locuzione "da parte dello stesso soggetto" utilizzata dal legislatore nel contesto della lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998. A tale scopo bisogna, quindi, distinguere tra persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società di persone e/o di capitali, enti commerciali e non commerciali, eccetera). Nessun problema specifico si pone con riferimento alla prima ipotesi. Infatti, per la persona fisica/imprenditore individuale sussiste una naturale ed insita coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l'attività, nonostante l'inizio attività avvenga con attribuzione di una nuova partita Iva. Analogo ragionamento va applicato al caso di cessazione ed inizio attività da parte di un'impresa familiare di cui sia titolare un imprenditore individuale, in quanto anche in tale ipotesi non si ha una modificazione del soggetto rilevante ai fini fiscali. Ciò premesso, ne consegue che la verifica dell'applicabilità degli studi di settore al caso concreto dovrà essere effettuata con riferimento ai soli requisiti dell'omogeneità delle attività e del termine di sei mesi. Per i soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la cessazione dell'attività determina l'estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l'applicabilità della norma in oggetto. Per tali soggetti, inoltre, la disposizione in esame deve essere coordinata con quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146/1998, la quale individua come ulteriore causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore il periodo di "non normale svolgimento dell'attività". Ai fini degli studi di settore è considerato periodo di non normale svolgimento dell'attività il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Inoltre, come stabilito dalla circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 del Ministero delle finanze, il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Da quanto sopra consegue che non si applica, nei confronti di società di persone, società di capitali ed enti che siano posti in liquidazione, la nuova disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146/1998, nella parte in cui prevede che lo studio di settore si applichi comunque "in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione". 2) Il termine dei sei mesi dalla cessazione dell'attività In merito al punto 2), il requisito del termine dei sei mesi ricorre sia nel caso in cui il periodo di cessazione dell'attività ricada per intero nell'ambito dello stesso periodo d'imposta, sia qualora la cessazione e l'inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di due periodi d'imposta consecutivi. Pertanto sono assoggettati agli studi di settore i contribuenti che cessano la propria attività nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre e che la iniziano nuovamente, entro sei mesi, nel periodo d'imposta successivo. Il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a decorrere dalla data di chiusura dell'attività (risultante dalla comunicazione effettuata all'ufficio finanziario), considerando come mese intero le frazioni di esso pari o superiori a 15 giorni. Occorre rilevare che la nuova disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2005 e hanno iniziato la stessa attività nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla data di cessazione. A titolo di esempio si considerino le seguenti situazioni (periodo d'imposta coincidente con l'anno solare): - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data 24 ottobre 2005 e la riapre in data 16 marzo 2006: è soggetto agli studi di settore ed è tenuto all'invio del relativo modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2006, indicando, nell'apposita sezione, un numero di mesi di attività pari a 9; - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data 12 dicembre 2006 e la riapre in data 18 aprile 2007: il contribuente è soggetto agli studi di settore per il 2006 e 2007. Con riferimento al 2006 è tenuto all'invio del modello studi di settore indicando, nell'apposita sezione, un numero di mesi di attività pari ad 11; - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data 13 settembre 2006 e la riapre in data 8 maggio 2007: il soggetto non sarà tenuto all'applicazione dello studio di settore in quanto il periodo di interruzione dell'attività è stato superiore a sei mesi (per effetto della disposizione prevista al comma 19, secondo periodo, per il periodo d'imposta 2006 il contribuente sarà tenuto comunque all'invio del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore). 3) Il requisito della omogeneità dell'attività Infine, come già affermato con circolare n. 11/E del 2007, il requisito della omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore. Pertanto, va ribadito che non costituisce causa di esclusione se le due attività (quella cessata e quella iniziata) sono contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Esempio - in data 21 giugno 2006 il contribuente cessa la propria attività contraddistinta dal codice di attività: 15.81.2 - Produzione di pasticceria fresca; - in data 14 settembre 2006 lo stesso contribuente inizia una attività contraddistinta dal codice di attività: 15.82.0 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati. Poiché entrambi i codici di attività sono ricompresi all'interno dello stesso studio di settore TD01U, si può ritenere soddisfatto il requisito dell'omogeneità. L'evoluzione degli studi di settore può condurre, in alcuni casi, all'accorpamento in un unico studio di studi precedentemente distinti, qualora le attività ad essi relative abbiano caratteristiche analoghe. Il requisito dell'omogeneità si realizzerà anche qualora la cessazione ed il successivo inizio abbiano ad oggetto attività caratterizzate da codici che, sebbene in origine afferenti distinti studi di settore, siano confluiti nel medesimo studio a seguito dell'evoluzione. Per esempio, si consideri il caso di un soggetto che: - in data 30 novembre 2005 abbia cessato la propria attività contraddistinta dal codice 37.10.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, rientrante, fino al periodo d'imposta 2005, nello studio di settore SD30U; - in data 1° marzo 2006 abbia iniziato una nuova attività contraddistinta dal codice 51.57.1 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, rientrante, fino al periodo d'imposta 2005, nello studio di settore SM26U. Poiché, a seguito dell'evoluzione intervenuta nel 2006, i due studi di settore sopraccitati sono confluiti nello studio TD30U, risulta, quindi, soddisfatto il requisito dell'omogeneità. In ultima analisi, va precisato che non incide in alcun modo, ai fini della verifica dei requisiti necessari all'applicazione della disciplina introdotta dalla nuova formulazione del comma 4, lettera b), dell'art. 10 della L. n. 146/1998, la circostanza che l'attività nuovamente iniziata o proseguita si differenzi dalla precedente in relazione a caratteristiche quali: - differente localizzazione in cui l'attività viene esercitata; - modifiche della struttura organizzativa; - diverso numero di dipendenti, eccetera. Tali situazioni potranno essere tenute in considerazione, in sede di contraddittorio, ai fini della corretta valutazione della posizione del contribuente. 4.2. Mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti Con la previsione relativa alla mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, il legislatore ha inteso ricondurre nell'ambito di applicazione degli studi di settore anche quelle attività che, seppur formalmente configurabili come "nuove", costituiscono sostanzialmente la continuazione di attività già precedentemente in essere. Con riguardo a tale ipotesi (vale a dire quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti), come già chiarito con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, deve ritenersi che la fattispecie si verifica quando l'attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità. In questa ottica, sono da considerarsi comunque "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" alcune situazioni di inizio di attività quali quelle derivanti da: - acquisto o affitto d'azienda; - successione o donazione d'azienda; - operazioni di trasformazione; - operazioni di scissione e fusione d'azienda. Analogamente a quanto già precisato in riferimento al caso di cessazione/inizio attività, anche per l'ipotesi di "mera prosecuzione", andrà verificata la sussistenza del requisito dell'omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. In modo particolare, in ipotesi diverse dalle precedenti (quale, ad esempio, quella del conferimento d'azienda), andrà verificato in maniera specifica se, nel caso concreto, siano riscontrati gli estremi della "prosecuzione dell'attività", avendo riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. È opportuno chiarire, in via preventiva, che, in tutti i casi di "mera prosecuzione", il soggetto che cessa l'attività non sarà assoggettato all'applicazione degli studi di settore, poiché nei suoi confronti troverà applicazione la causa di esclusione relativa alla cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Tuttavia, in base alle nuove norme introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007, tale contribuente sarà comunque tenuto a presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Pertanto, sono soggetti all'applicazione degli studi di settore i soggetti che iniziano una attività e questa costituisce "mera prosecuzione" di una precedente (esempio: per effetto di acquisto di una azienda o ramo aziendale), ovvero che siano l'effetto prodotto da determinate operazioni (quali fusioni, scissioni, trasformazioni, eccetera). Risulta tuttavia necessario coordinare la disposizione in oggetto con la nuova disciplina attinente ai soggetti con periodo d'imposta diverso da dodici mesi, atteso che le disposizioni previste alla lettera b) del comma 4 del citato art. 10 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, mentre a tale data risulta ancora operante la causa di esclusione relativa ad un periodo d'imposta differente da dodici mesi. Con riferimento all'annualità 2006, è da ritenersi che, qualora si verifichino in capo ad un contribuente ambedue le circostanze ivi contemplate, va accordata prevalenza alla norma di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998. Si considerino, al riguardo, i seguenti esempi: - un contribuente riceve in donazione un'azienda il 31 luglio 2006, proseguendo l'attività già svolta dal donante e senza modificarne il codice di attività. Il donatario sarà soggetto all'applicazione degli studi di settore anche per il periodo compreso tra la data di donazione ed il termine del periodo d'imposta; - una società a responsabilità limitata, si trasforma, in data 31 agosto 2006, in una società in nome collettivo, senza modificare il codice di attività esercitata. La S.n.c. dovrà presentare la dichiarazione UNICO 2007, relativa al periodo 31 agosto 2006-31 dicembre 2006, ed è soggetta all'applicazione degli studi di settore e, conseguentemente, alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. La S.r.l. per il periodo di riferimento (1° gennaio-31 agosto 2006), dovrà presentare il Modello UNICO 2006 e, pertanto, seguire le regole previste per tale dichiarazione, per cui non sarà tenuta né all'applicazione degli studi di settore né tanto meno all'invio del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; - una società in nome collettivo, si trasforma, in data 31 luglio 2006, in una società a responsabilità limitata, senza modificare il codice di attività esercitata. La S.n.c. dovrà presentare la dichiarazione UNICO 2007, relativa al periodo 1° gennaio 2006-31 luglio 2006, indicando nel campo 2 del Quadro RF (o RG), il codice 2 (cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta) e non sarà, quindi, soggetta all'applicazione degli studi di settore, rimanendo tuttavia obbligata alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. La neocostituita S.r.l., in sede di presentazione della dichiarazione UNICO 2007 relativa al periodo 1° agosto 2006-31 dicembre 2006, dovrà, a sua volta, applicare gli studi di settore, indicando nell'allegato studi di settore, nell'apposita sezione, il codice 3 ed un numero di mesi di attività pari a 5. 4.3. Le informazioni del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore Nel caso in cui si verifichi una delle predette ipotesi di cessazione e inizio attività entro sei mesi o di mera prosecuzione dell'attività, nel campo 2 dei Quadri RE, RF ed RG di UNICO 2007, non dovrà essere indicato alcun codice relativo all'esclusione. In particolare, il codice 1 deve essere utilizzato solamente in caso di esclusione dall'applicazione dello studio di settore per inizio attività nel corso del periodo d'imposta e non deve essere indicato, invece, nel caso in cui tale inizio dell'attività sia avvenuto entro sei mesi dalla precedente cessazione, ovvero costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Analogamente, il codice 2 deve essere utilizzato soltanto se si verifica la causa di esclusione relativa alla cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta e non quando l'attività sia iniziata nuovamente entro sei mesi dalla cessazione. In caso di cessazione dell'attività, tuttavia, il contribuente è tenuto alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, come previsto dal comma 19, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2007. Tali soggetti dovranno comunicare i dati richiesti nel modello (ad esempio, beni strumentali, personale dipendente, eccetera) con riferimento alla situazione esistente alla data di cessazione dell'attività. 4.4. Periodo d'imposta diverso da dodici mesi Il legislatore ha inoltre previsto che gli studi di settore trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti con periodi d'imposta diversi dai 12 mesi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. Il comma 23, lettera a), della legge Finanziaria per il 2007, prevedendo la soppressione delle parole "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" al comma 1 dell'art. 10 della L. n. 146/1998, ha di fatto sancito il venir meno della previgente causa di esclusione, in base alla quale gli studi di settore non venivano applicati ai soggetti il cui periodo d'imposta era diverso da dodici mesi. Tale disposizione, per effetto del comma 24 della citata legge Finanziaria per il 2007, ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007. Ne consegue, quindi che i contribuenti che hanno un periodo d'imposta, che termini entro il 31 dicembre 2006, con durata inferiore o superiore ai 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi, sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore. 4.5. Cause di esclusione riguardanti i soggetti tenuti all'applicazione dei parametri È appena il caso di ricordare che le modifiche, riguardanti gli studi di settore, in ordine alle cause di esclusione (cessazione e inizio attività entro sei mesi dalla cessazione, prosecuzione di attività svolte in precedenza da altri soggetti) trovano applicazione anche nei riguardi dei soggetti tenuti all'applicazione dei parametri di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999, nella quale viene precisato che "I parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146". Pertanto, per effetto delle citate modifiche (analogamente a quanto previsto per gli studi di settore), sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri: a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio dell'attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. Tuttavia, occorre precisare che i citati parametri continuano a non applicarsi nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso dai 12 mesi. Ciò in quanto l'art. 4 del D.P.R. n. 195 del 1999 prevede che le "disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al terzo di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995". Non trova invece applicazione l'innalzamento del limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (da 5.164.569 a 7.500.000 euro), contenuto nella lettera a) del comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, in quanto il comma 182 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 prevede espressamente un limite inferiore pari a 5.164.569, senza operare alcun rinvio alla disciplina degli studi di settore. 5. Il nuovo limite di applicabilità degli studi L'art. 1, comma 16, della legge Finanziaria per il 2007, ha apportato alcune modifiche al comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998, prevedendo tra l'altro l'innalzamento del limite di ricavi o compensi ai fini dell'applicazione degli studi di settore. A tali fini, infatti, il limite di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir, ovvero dei compensi dichiarati di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, prima fissato in 5.164.569 euro, è stato elevato a 7,5 milioni di euro, con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. Resta ferma, comunque, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di definire, con apposito decreto ministeriale, in sede di approvazione dei singoli studi di settore, un limite inferiore a quello massimo precedentemente indicato. Al riguardo, si evidenzia che per gli studi di settore attualmente in vigore, non sono stati stabiliti limiti diversi dai 5.164.569 euro di ricavi o compensi conseguiti. Pertanto, con i decreti di approvazione degli studi di settore, che entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, potranno essere previsti limiti fino al massimo ad 7.500.000 euro. L'innalzamento del limite previsto dal legislatore non presenta contenuti di carattere concettuale ma è esclusivamente finalizzato a ricomprendere nell'ambito di applicazione degli studi di settore buona parte dei soggetti che, sino ad ora, sono rimasti al di fuori di tale sistema di accertamento. Non si può trascurare che un elemento che ha condotto il legislatore ad innalzare il limite di ricavi è costituito dal riallineamento degli importi a causa della perdita del potere di acquisto della moneta (i 5.164.569 euro del 1998, infatti, corrispondono all'incirca ai 7.5 milioni di euro attuali). 6. Le principali novità della modulistica studi di settore 2007 6.1. I codici previsti per le modifiche alle cause di esclusione A seguito delle modifiche apportate all'art. 10, commi 1 e 4, della L. 8 maggio 1998, n. 146, dalla legge Finanziaria per il 2007, nel frontespizio dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006, vengono richieste informazioni relative all'inizio e/o alla cessazione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. In particolare, si chiede al contribuente di indicare: - se ha iniziato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso del medesimo periodo d'imposta; - se l'attività d'impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005, o in quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nel termine di sei mesi dalla data della cessazione, è stata nuovamente iniziata, ad opera del medesimo soggetto, rispettivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, o al 31 dicembre 2007; - se l'attività costituisce prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, come accade, ad esempio, nel caso di acquisto, affitto, successione, donazione, trasformazione, scissione o fusione di azienda; - se il periodo di imposta ha una durata diversa da dodici mesi ed è ancora in corso al 1° gennaio 2007. Nella medesima sezione del modello, inoltre, si richiede l'indicazione del numero dei mesi di esercizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta. La stessa informazione dovrà essere fornita nel caso in cui il soggetto cessi l'attività nel corso del periodo d'imposta 2006 e, ai sensi dell'art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2007, sia tenuto all'invio del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 6.2. Deducibilità delle spese e componenti negative relative alle autovetture e riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli A seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 164 del Tuir dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, non è più ammessa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, ai fini della determinazione dei relativi redditi. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, è stata ammessa la deducibilità del costo di acquisto dell'auto limitatamente ad un solo veicolo nella misura del 25 per cento e non più del 50 per cento mentre, ove l'attività sia svolta in forma associata o da società semplici, i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. Per quanto riguarda le spese e i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in precedenza soggetti al regime di deducibilità illimitata, vengono ora assoggettati ad una parziale deducibilità degli stessi nei limiti del valore che costituisce il reddito di lavoro per il dipendente assegnatario (cosiddetto fringe benefit). A tale proposito, nel paragrafo 6 (Modalità di compilazione) delle Istruzioni di parte generale comune a tutti i modelli, analogamente agli scorsi anni, si precisa che i dati contabili, da indicare nel Quadro F o G (elementi contabili) e nel Quadro X, del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, nell'allegato riguardante i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, per le spese e gli altri componenti negativi, nonché con riguardo al valore storico del bene, relativi ai predetti veicoli, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir, così come modificato dal citato provvedimento. Con riguardo, invece, ai contribuenti che concedono in uso promiscuo i veicoli ai propri dipendenti, in relazione all'importo da indicare, occorrerà applicare, alle voci afferenti le spese ed i costi ad essi relativi, un coefficiente pari al rapporto tra l'importo costituente il fringe benefit per i dipendenti e le spese complessivamente sostenute. 6.3. Le novità intervenute nel Quadro F - Elementi contabili Con riferimento ai dati previsti nel Quadro F - Elementi contabili - sono state aggiunte ulteriori informazioni. In particolare, al rigo F18 "Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)" si è ritenuto opportuno specificare, oltre al costo sostenuto per i canoni relativi ai beni immobili, già presente nel modello dello scorso anno, l'importo relativo al costo per il godimento di beni mobili distinguendo tra quelli acquisiti mediante la stipula di contratti di locazione non finanziaria da quelli acquisiti per effetto di contratti di locazione finanziaria. Analogamente, al rigo F29 "Valore dei beni strumentali" è stata aggiunta un'ulteriore voce al fine di individuare il valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria oltre a quello relativo ai beni acquisiti mediante la stipula di contratti di locazione non finanziaria. Infine, nel rigo F23 "Altri componenti negative" è stata prevista l'indicazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Tali informazioni si rendono necessarie ai fini del funzionamento degli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, previsti al comma 14 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007, approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, idonei ad individuare ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta. Ulteriori modifiche sono state apportate al rigo F22 "Oneri diversi di gestione" per la specifica indicazione del costo per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria e delle spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali per evidenziare solo quegli oneri diversi di gestione correlati alla realizzazione di ricavi e che, pertanto, eventualmente saranno presi in esame nel calcolo della funzione di regressione. 6.4. Modifiche al Quadro G relativo all'indicazione degli elementi contabili Con riferimento ai dati previsti nel Quadro G - Elementi contabili - previsto per gli esercenti arti e professioni, si è provveduto all'aggiunta di alcune voci al fine di consentire, anche con riferimento alle attività di lavoro autonomo e professionali, l'utilizzo degli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, di cui al citato comma 14 della legge Finanziaria per il 2007, analogamente alle modifiche apportate al Quadro F. In particolare, si è ritenuto opportuno richiedere: - al rigo G01 "Valore dei beni strumentali", oltre all'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, quello relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria; - al rigo G08 l'importo delle "Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali". 6.5. Obblighi previsti per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000 I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000, pur essendo esclusi per il periodo d'imposta 2006 dall'applicazione degli studi settore, sono comunque tenuti, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, alla compilazione dei modelli per l'applicazione degli stessi, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di acquisire i dati e le informazioni necessari a valutare le possibilità o i limiti di applicazione degli studi nei confronti di tali soggetti. In tema di compilazione dei modelli per l'applicazione degli studi di settore, si fa inoltre presente che i contribuenti che dichiarano ricavi compresi fra euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000, tenuti alla compilazione del modello, sono coloro che esercitano un'attività prevalente compresa in uno degli studi di settore attualmente in vigore e dalla quale conseguono ricavi non inferiori all'80 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti. Gli stessi soggetti devono indicare la causa di esclusione posta nei Quadri RF, RG ed RE di UNICO 2007 indicando il codice 3 (ricavi tra 5.164.569 euro e 7,5 milioni di euro). Si fa presente, inoltre, che non sono tenuti all'invio del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore i soggetti che hanno conseguito ricavi compresi tra 5.164.569 e 7.500.000 di euro, qualora esercitino due o più attività e da una delle attività siano stati conseguiti ricavi inferiori all'ottanta per cento dei ricavi complessivi. 7. Gli indicatori previsti per i soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore. Il Modello INE - UNICO 2007 Il comma 19, primo periodo, dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 prevede che: "Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare". Con la norma indicata il legislatore ha stabilito che anche nei confronti dei soggetti che non si rendono applicabili gli studi di settore devono essere determinati specifici indicatori di normalità economica. Attraverso tali indicatori, che verranno individuati successivamente, sarà verificato il posizionamento dei contribuenti rispetto a determinati valori soglia assumibili con riferimento a comportamenti degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. Nel caso in cui il contribuente, per effetto dell'applicazione dei predetti indicatori, risultasse con valori "anomali", l'Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di selezionare le posizioni da sottoporre a controllo. Al fine di calcolare ed individuare gli indicatori previsti dal citato art. 1, comma 19, primo periodo, della legge Finanziaria per il 2007, si è ritenuto necessario richiedere delle informazioni specifiche ai contribuenti, destinatari della norma stessa. Dette informazioni verranno analizzate ed utilizzate insieme a tutti i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine sono stati predisposti i Modelli INE (acronimo di "Indicatori di Normalità Economica") approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2007, ed allegati ai modelli di dichiarazione UNICO 2007 - Persone fisiche, UNICO 2007 - Società di persone e UNICO 2007 - Società di capitali. Per gli enti non commerciali e per gli enti ad essi equiparati tenuti alla compilazione del Modello UNICO ENC sono state ritenute sufficienti le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Come precisato nelle istruzioni ai citati Modelli INE, allegati alla dichiarazione UNICO (cui si fa rinvio per ulteriori dettagli), sono tenuti alla compilazione del modello i contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, trattasi dei soggetti che: - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale è prevista l'applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione dai parametri stessi); - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale non risultano approvati gli studi di settore e i parametri; - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale è prevista l'applicazione degli studi di settore e: 1) hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2006 (a meno che non rientrino nella fattispecie indicata dal comma 16, dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007); 2) hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi (a meno che tale periodo d'imposta non sia in corso alla data del 1° gennaio 2007); 3) hanno dichiarato un volume di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore ad euro 7.500.000; 4) sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E. Risultano esclusi dalla compilazione dei Modelli INE, anche i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (che non sono tenuti all'applicazione degli studi di settore e per i quali è prevista una tassazione sostitutiva ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), nonché i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari. Se il contribuente esercita due o più attività d'impresa ed è tenuto alla compilazione del Modello M (composizione dei ricavi), dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'annotazione separata dei ricavi, non dovrà compilare né il Modello INE, né tanto meno i tradizionali modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei casi previsti dal comma 19, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2007. Si precisa che la sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica anche nell'ipotesi di infedele od omessa presentazione del modello sugli indicatori di normalità economica (Modello INE) In allegato 2 viene riportata una tabella riepilogativa con riferimento agli obblighi previsti per l'invio del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e del Modello INE. 8. L'inibizione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui alle risultanze degli studi di settore (art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998) Il comma 17 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 ha innovato le previsioni dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 introducendo il nuovo comma 4-bis. Tale ultima disposizione prevede che "Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati". La norma prevede quindi che, nei confronti dei contribuenti che risultino "congrui" rispetto alle risultanze degli studi di settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni: - l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40 per cento dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati; - l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro. Come già chiarito con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, la previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva. --------------------------------------------------------------------------- Esempio 1 - Periodo d'imposta 2006 Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la congruità con gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria 2007). Ricavi stimati dallo studio di settore 70.000 Maggiori ricavi da normalità economica 10.000 Ricavo puntuale di riferimento 80.000 Ricavi dichiarati 100.000 euro. Se i ricavi risultanti sulla base di presunzioni semplici superano i 140.000 euro (ricavi dichiarati + 40%), l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare tale tipologia di accertamento. --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Esempio 2 - Periodo d'imposta 2006 Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la congruità con gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria 2007). Ricavi stimati dallo studio di settore 70.000 Maggiori ricavi da normalità economica 10.000 Ricavo puntuale di riferimento 80.000 Ricavi dichiarati 200.000 euro Se i ricavi risultanti sulla base di presunzioni semplici superano 250.000 euro (ricavi dichiarati + 50.000 massimo franchigia), l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare tale tipologia di accertamento. --------------------------------------------------------------------------- Occorre osservare che la disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che risultino congrui alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore (anche se approvati in versione sperimentale o monitorata). Pertanto nei confronti dei soggetti "non congrui" l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, può essere comunque effettuato indipendentemente dai limiti previsti dalla nuova disposizione del comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998. Analogamente, il predetto accertamento presuntivo non trova ostacoli con riferimento ai soggetti nei cui confronti si rendono applicabili i parametri. Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, la norma precisa che per attività devono intendersi i ricavi o compensi indicati al comma 4, lettera a), del citato art. 10 della L. n. 146 del 1998 [ricavi di cui all'art. 85, comma 1, escluse le lettere c), d) ed e), e compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917]. La preclusione non opera, pertanto, qualora le rettifiche basate su presunzioni semplici riguardino componenti reddituali diversi dai detti ricavi o compensi. Come già evidenziato, la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146/1998 non riguarda tutti gli accertamenti, bensì esclusivamente quelli fondati sulle modalità di tipo "presuntivo" previste all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò comporta che la limitazione prevista dal comma 4-bis non opera per le rettifiche fondate su disposizioni diverse da quelle espressamente citate. È il caso, ad esempio, degli accertamenti basati sulle presunzioni previste: - dall'art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di rapporti ed operazioni finanziarie); - dal D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997 (presunzioni di acquisto o di cessione ai fini Iva). Con riguardo alla ipotesi di definizione dell'accertamento ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, si precisa inoltre che la verifica del superamento dei limiti previsti dall'art. 10, comma 4-bis, va effettuata con riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi definito (e non a quello individuato prima di procedere al contraddittorio o nell'avviso di accertamento notificato). 8.1. Disapplicazione del comma 4-bis in caso di infedeltà dei dati indicati nell'allegato studi di settore Va adeguatamente evidenziato che la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146/1998 non trova applicazione per i contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per l'irrogazione di sanzioni per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore previste all'art. 1, comma 2-bis, e dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'art. 32, comma 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò sta a significare, in sostanza, che la preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la Finanziaria 2007, ai commi da 25 a 27 (delle quali si è detto nel precedente paragrafo 3). Al riguardo si precisa che, per superare la preclusione in sede di accertamento, non è necessario che sia intervenuta l'effettiva irrogazione della sanzione, ma piuttosto che risultino verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria. In tal caso, nelle specifiche motivazioni dell'atto di accertamento (vd. paragrafo successivo) andrà inclusa anche quella relativa alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle citate sanzioni. 8.2. La motivazione dell'atto di accertamento La nuova disposizione prevede inoltre che, in caso di rettifica, l'ufficio debba illustrare, nella motivazione dell'atto, le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore, evidenziando l'inadeguatezza degli stessi a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. Si raccomanda, pertanto, la massima cura nella elaborazione di tale motivazione, la quale, al fine di evidenziare le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente (come richiesto dal comma 4-bis), sarà di fatto incardinata sulla dimostrazione dell'avvenuto superamento delle soglie previste dei maggiori ricavi e compensi oggetto della eventuale rettifica presuntiva, cui specificamente si riferisce la preclusione, così come sulla eventuale non operatività della preclusione dovuta ad altre ragioni (quali il fondamento della rettifica su modalità diverse da quelle di tipo "presuntivo" previste all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, o l'applicabilità delle sanzioni per omessa o infedele comunicazione di cui si è detto nel paragrafo precedente). Si evidenzia, da ultimo, che la mancanza o la inadeguatezza della specifica motivazione, in quanto espressamente prevista della legge, potrebbe comportare la nullità dell'atto di accertamento. 8.3. Decorrenza della disposizione Per quanto infine attiene alla vigenza della nuova norma, il comma 18 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146/1998 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. Quest'ultima disposizione va messa però in relazione con il comma 14 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007. Tale norma prevede che, fino all'elaborazione e revisione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di coerenza introdotti dal comma 13 della legge Finanziaria per il 2007, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. L'ultimo periodo del citato comma 14 conclude affermando che "si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge" (L. n. 146/1998). Dal combinato disposto delle norme illustrate, risulta quindi che il nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146/1998, troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Allegato 1 FORMULE UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA Imprese a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi ------------------------------------------------------------------------ | Formula |Costi di disponibilità dei beni strumentali mobili x | | |100 / Valore dei beni strumentali mobili | | | | | |Dove: | | |Costi di disponibilità dei beni strumentali mobili = | | |Ammortamenti per beni strumentali mobili (F20 col. 2)| | |+ Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di | | |contratti di locazione finanziaria (F18 col. 4) | | | | | |Valore dei beni strumentali mobili è pari a (F29 | | |col. 1 - F29 col. 2) | ------------------------------------------------------------------------ b) rotazione del magazzino ------------------------------------------------------------------------ | Formula |Costo del venduto + Costo per la produzione di | | |servizi / Giacenza media del magazzino | | | | | |dove: | | | | | |Giacenza media del magazzino = (F12 + F13) / 2 | | |Costo del venduto = (F12 + F14 - F13) | | |Costo per la produzione di servizi = F15 | ------------------------------------------------------------------------ c) durata delle scorte ------------------------------------------------------------------------ | Formula |["Giacenza Media del Magazzino" / ("Costo del | | |Venduto"+"Costo per la produzione di servizi)] x 365 | | | | | |dove: | | | | | |Giacenza media del magazzino = (F12 + F13) / 2 | | |Costo del venduto = (F12 + F14 - F13) | | |Costo per la produzione di servizi = F15 | ------------------------------------------------------------------------ d) valore aggiunto per addetto ------------------------------------------------------------------------ | Formula |Valore aggiunto / (Numero addetti x 1000) | | | | | |dove | | | | | |numero addetti (ditte individuali) = 1 + numero | | |dipendenti + numero collaboratori coordinati e | | |continuativi che prestano attività prevalentemente | | |nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa | | |familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero | | |familiari diversi che prestano attività nell'impresa | | |+ numero associati in partecipazione che apportano | | |lavoro prevalentemente nell'impresa + numero | | |associati in partecipazione diversi | | | | | |numero addetti (società) = Numero dipendenti + | | |numero collaboratori coordinati e continuativi che | | |prestano attività prevalentemente nell'impresa + | | |numero familiari diversi che prestano attività | | |nell'impresa + numero associati in partecipazione | | |che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa + | | |numero associati in partecipazione diversi + numero | | |soci con occupazione prevalente nell'impresa + | | |numero soci diversi + numero amministratori non soci | | |(se il numero di addetti è inferiore a 1, il numero | | |di addetti viene posto uguale a 1). | | | | | |Valore Aggiunto = Ricavi da congruità e da normalità | | |economica + Aggi e proventi derivanti dalla vendita | | |di generi soggetti a ricavo fisso - Costi | | | | | |"Ricavi da congruità e da normalità economica" sono | | |pari a: | | |Ricavi da Congruità + Maggiori ricavi da Normalità | | |Economica (Incidenza dei costi di disponibilità dei | | |beni strumentali mobili rispetto al valore storico | | |degli stessi; Gestione del magazzino) | | | | | |"Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi | | |soggetti a ricavo fisso" sono pari a: | | |Ricavi derivanti dalla vendita di beni soggetti ad | | |aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto | | |relativo ai beni soggetti ad aggio o ricavo fisso | | |(F09 + F11 - F10) | | | | | |"Costi" sono pari a: | | |Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07 col.2) | | |+ Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese | | |per acquisti di servizi (F16) + Altri costi per | | |servizi (F17) + Costo per il godimento di beni di | | |terzi (F18) + Oneri diversi di gestione (F22) + | | |Altre componenti negative (F23) - Utili spettanti | | |agli associati in partecipazione con apporti di solo | | |lavoro (F23 col. 2) | ------------------------------------------------------------------------ e) redditività dei beni mobili strumentali ------------------------------------------------------------------------ | FORMULA |Margine Operativo Lordo / Valore dei beni | | |strumentali mobili | | | | | |dove | | |Margine Operativo Lordo = Ricavi da congruità e da | | |normalità economica - Costi | | | | | |"Ricavi da congruità e da normalità economica" sono | | |pari a: | | |Ricavi da Congruità + Aggi e proventi derivanti | | |dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso + | | |Maggiori ricavi da normalità economica (Incidenza | | |dei costi di disponibilità dei beni strumentali | | |mobili rispetto al valore storico degli stessi; | | |Gestione del magazzino; Valore aggiunto per addetto) | | | | | |"Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi | | |soggetti a ricavo fisso" sono pari a: | | |Ricavi derivanti dalla vendita di beni soggetti ad | | |aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto | | |relativo ai beni soggetti ad aggio o ricavo fisso | | |(F09 + F11 - F10) | | | | | |"Costi" sono pari a: | | |Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07 col.2) | | |+ Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese | | |per acquisti di servizi (F16) + Spese per lavoro | | |dipendente (F19) + Altri costi per servizi (F17) + | | |Costo per il godimento di beni di terzi (F18) - | | |Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di | | |contratti di locazione finanziaria (F18 col.4) + | | |Oneri diversi di gestione (F22) + Altre componenti | | |negative (F23) | | | | | |Il valore dei beni strumentali mobili è pari a (F29 | | |col. 1 - F29 col. 2) | ------------------------------------------------------------------------ Professionisti a) Rapporto Ammortamenti su valore storico dei beni strumentali mobili ------------------------------------------------------------------------ | Formula |Ammortamenti per beni strumentali mobili *100 / | | |Valore dei beni strumentali mobili | | | | | |dove: | | | | | |Ammortamenti per beni strumentali mobili è pari a | | |(G08) | | |Valore dei beni strumentali mobili è pari a (G01 | | |col. 1 - G01 col. 2) | ------------------------------------------------------------------------ Resa oraria per addetto ------------------------------------------------------------------------ | Formula |Compensi netti / il numero di ore lavorate dagli | | |addetti. | | | | | |dove | | | | | |I "Compensi netti" sono calcolati come "Compensi da | | |congruità e da normalità economica" - "Compensi | | |corrisposti a terzi per prestazioni direttamente | | |afferenti l'attività professionale o artistica" | | |(G04) - "Spese per collaboratori coordinati e | | |continuativi" (G03). | | | | | |La variabile "Compensi da congruità e da normalità | | |economica" è pari al "Compenso puntuale di | | |riferimento" derivante dall'applicazione | | |dell'analisi della congruità, eventualmente | | |incrementato con i maggiori compensi da normalità | | |economica con riferimento all'indicatore "Rapporto | | |ammortamenti su valore storico dei beni strumentali | | |mobili". | ------------------------------------------------------------------------ Resa oraria del professionista ------------------------------------------------------------------------ | Formula |(Compensi da congruità e da normalità economica - | | |Compensi corrisposti a terzi per prestazioni | | |direttamente afferenti l'attività professionale o | | |artistica - Spese per collaboratori coordinati e | | |continuativi - Spese per prestazioni di lavoro | | |dipendente) / Numero delle ore lavorate dal | | |professionista | | | | | |dove: | | | | | |Per l'attività professionale svolta in forma | | |individuale il "Numero delle ore lavorate dal | | |professionista" è pari a: | | |(PESO_ORE x 40) x (PESO_SETTI x 45) | | |dove: | | |PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40 e Ore | | |settimanali dedicate all'attività) / 40. | | |Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va posto pari a 1. | | | | | |PESO_SETTI è pari a: minor valore tra (45 e Numero | | |settimane di lavoro nell'anno) / 45. | | |Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va posto pari a 1| | | | | |Per l'attività professionale svolta in forma | | |associata il "Numero delle ore lavorate dal | | |professionista" è pari a: | | | | | |[Soci o associati che prestano attività nello studio | | |x (PESO_ORE x 40) x (PESO_SETTI x 45)] | | | | | |dove: | | | | | |PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40 e Ore | | |settimanali dedicate all'attività / Soci o associati | | |che prestano attività nello studio) / 40 | | |Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va posto pari a 1. | | | | | |PESO_SETTI è pari a: minor valore tra (45 e Numero | | |settimane di lavoro nell'anno / Soci o associati che | | |prestano attività nello studio) / 45. | | |Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va posto pari a 1| | | | | |Soci o associati che prestano attività nello studio | | |(esempio TK01U: A5, col. 1) | | |Se la variabile "Soci o associati che prestano | | |attività nello studio" non è compilata allora tale | | |variabile va posta pari a 1. | | | | | |Compensi corrisposti a terzi per prestazioni | | |direttamente afferenti l'attività professionale o | | |artistica sono pari a G04 | | |Spese per collaboratori coordinati e continuativi | | |sono pari a G03 | | |Spese per prestazioni di lavoro dipendente sono pari | | |a G02, col. 1 | | | | | |"Compensi da congruità e da normalità economica" | | |sono pari a: | | |Compensi da Congruità + Maggiori compensi da | | |normalità economica (Rapporto Ammortamenti su valore | | |storico dei beni strumentali mobili) | ------------------------------------------------------------------------ Allegato 2 OBBLIGHI MODULISTICA STUDI DI SETTORE, RELATIVA AL PERIODO D’IMPOSTA 2006 |