STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS"

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Circ. n. 31/E del 22 maggio 2007
Agenzia delle Entrate - Dir. centr. accertamento
Accertamento - Iva - Irap - Studi di settore - Le novità intervenute  con  i
provvedimenti legislativi  emanati  nel  corso  del  2006  -  Indicatori  di
normalità economica - Attività marginali - Maggiorazione del 3 per  cento  -
Sanzioni - Cause esclusione - Spese relative alle  auto  non  strumentali  -
Accertamenti presuntivi - Art. 1, commi da 13 a 27,  della  L.  27  dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007) - D.L. 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - Istruzioni

 

SOMMARIO: Premessa - 1. Le modifiche introdotte dal D.L. n.  223  del  2006.
Modalità dell'accertamento basato sugli studi di settore: 1.1. La disciplina
previgente alle modifiche; 1.2. La nuova disciplina introdotta dal  D.L.  n.
223 del 2006; 1.3. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore per il
periodo d'imposta 2005 - 2. Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per
il 2007: 2.1. La revisione triennale degli studi di settore; 2.2. L'utilizzo
degli studi in sede  di  accertamento;  2.3.  Gli  indicatori  di  normalità
economica previsti dalla legge Finanziaria per il 2007: 2.3.1. Gli specifici
indicatori di coerenza previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della L.  n.  146
del 1998; 2.3.2. Gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14
della L. n. 296 del 2006.  Regime  transitorio;  2.3.3.  Gli  indicatori  di
normalità economica approvati con D.M. 20 marzo 2007; 2.3.4. Gli  indicatori
di normalità economica per i titolari di  reddito  di  impresa;  2.3.5.  Gli
indicatori  di  normalità  economica  per  i  contribuenti  in   annotazione
separata; 2.3.6. Gli indicatori di normalità economica  per  i  titolari  di
reddito di lavoro autonomo; 2.3.7. I  risultati  dell'analisi  di  normalità
economica; 2.3.8. La valutazione dell'analisi di normalità economica in sede
di accertamento; 2.3.9. (Segue): il caso  particolare  delle  situazioni  di
svolgimento dell'attività in condizioni di  marginalità  economica;  2.3.10.
(Segue):  altre  situazioni  particolari  connesse  all'applicazione   degli
indicatori; 2.3.11.  Ulteriori  precisazioni  ai  fini  dell'adeguamento  in
dichiarazione alle risultanze degli studi - 3. Le  sanzioni  applicabili  in
fase di accertamento in caso di omessa o infedele compilazione  dei  modelli
da studi di settore: 3.1. Incremento della sanzione ai  fini  delle  imposte
sui redditi; 3.2. Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli
studi di settore non sussistenti; 3.3. Incremento  della  sanzione  ai  fini
dell'Iva  e  dell'Irap  -  4.  Le  modifiche  delle  cause   di   esclusione
dall'applicazione  degli  studi  di  settore:  4.1.  Cessazione   e   inizio
dell'attività entro sei mesi; 4.2. Mera prosecuzione di attività  svolte  da
altri soggetti; 4.3. Le informazioni del modello dei dati rilevanti ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore; 4.4. Periodo d'imposta diverso  da
dodici  mesi;  4.5.  Cause  di  esclusione  riguardanti  i  soggetti  tenuti
all'applicazione dei parametri - 5. Il nuovo limite di  applicabilità  degli
studi - 6. Le principali novità della modulistica  studi  di  settore  2007:
6.1. I codici previsti per le  modifiche  alle  cause  di  esclusione;  6.2.
Deducibilità delle spese e componenti negative relative alle  autovetture  e
riflessi  sulle  modalità  di  compilazione  dei  modelli;  6.3.  Le  novità
intervenute nel quadro F - Elementi contabili; 6.4. Modifiche  al  quadro  G
relativo alla indicazione degli elementi contabili; 6.5.  Obblighi  previsti
per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di  ammontare  superiore
ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000 - 7. Gli indicatori previsti  per
i soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore. Il Modello INE
- UNICO 2007 - 8. L'inibizione degli accertamenti presuntivi  nei  confronti
dei soggetti congrui alle risultanze degli studi di settore (art. 10,  comma
4-bis, della L. n. 146 del 1998): 8.1. Disapplicazione del  comma  4-bis  in
caso di infedeltà dei dati indicati nell'allegato studi di settore; 8.2.  La
motivazione dell'atto di accertamento; 8.3. Decorrenza della disposizione.


Premessa

    I commi da 13 a 27 dell'articolo unico della L. n. 296 del  27  dicembre
2006 (di seguito "legge Finanziaria per il 2007"), hanno introdotto numerose
modifiche alla disciplina degli studi di settore, previsti dall'art.  62-bis
del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L.  29
ottobre 1993, n. 427. Tali modifiche hanno fatto seguito a quelle già varate
con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  nella  L.
n. 248 del 4 agosto 2006 (cosiddetta "Manovra-bis"), in tema di modalità  di
accertamento nei confronti dei  soggetti  in  contabilità  ordinaria  e  dei
professionisti.
    Con la presente  circolare  vengono  forniti  chiarimenti  sull'innovato
impianto normativo e sui rilevanti riflessi che esso determina sull'attività
di accertamento.
    Con successiva circolare verranno forniti chiarimenti con riguardo ai 56
studi di settore approvati con i decreti ministeriali  del  20  marzo  2007,
pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2007, in vigore a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.


1.  Le  modifiche  introdotte  dal  D.L.   n.   223   del   2006.   Modalità
dell'accertamento basato sugli studi di settore

    L'art.  10  della  L.  8  maggio  1998,  n.  146,  che  costituisce   la
disposizione di riferimento in tema di utilizzo degli studi  di  settore  ai
fini dell'accertamento, ha subito, negli ultimi anni, numerose modifiche che
hanno determinato una  evoluzione  del  ruolo  dello  strumento  accertativo
connessa a  ben  precise  aspettative  nell'ambito  della  politica  fiscale
perseguita in materia di contrasto all'evasione fiscale.
    La più recente modifica è quella recata dall'art. 37, comma  2,  lettera
a), del D.L. n. 223 del 2006, che ha abrogato i  commi  2  e  3  del  citato
art. 10 della L. n. 146 del 1998.
    Gli effetti di tale abrogazione possono essere meglio colti  analizzando
preliminarmente l'assetto normativo previgente.


1.1. La disciplina previgente alle modifiche

    Relativamente ai periodi d'imposta 2003 e precedenti,  l'utilizzo  degli
studi di settore come strumento di accertamento è  vincolato  alle  seguenti
condizioni:

       - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di
settore nel singolo periodo d'imposta considerato (solo  per  gli  esercenti
attività d'impresa in contabilità semplificata);
       - scostamento tra i ricavi o compensi  dichiarati  e  quelli  stimati
dagli  studi  di  settore  per  almeno  due  periodi  d'imposta,  anche  non
consecutivi, su tre considerati (per gli  esercenti  attività  d'impresa  in
contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti  arti
e professioni);
       - scostamento tra i ricavi o compensi  dichiarati  e  quelli  stimati
dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza
di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R.  n.
570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria,  anche  per
effetto di opzione).

    Questo assetto è stato riformato dall'articolo unico, comma  409,  della
L.  n.  311  del  30  dicembre  2004,  che   ha   modificato   le   modalità
dell'accertamento  basato  sugli  studi  di  settore   nei   confronti   dei
contribuenti in contabilità ordinaria,  con  decorrenza  dagli  accertamenti
relativi al periodo d'imposta 2004.
    È stata in specie estesa la  possibilità  di  utilizzare  gli  studi  di
settore  nei  confronti  dei  suddetti  contribuenti  in  presenza  di   uno
scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli  studi
di settore:

       - per almeno due periodi d'imposta, anche  non  consecutivi,  su  tre
considerati;
       -  nel  singolo  periodo  d'imposta,  qualora  risultino   incoerenze
rispetto ad appositi indici di natura economica,  finanziaria,  patrimoniale
individuati con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate,
sentito il parere della Commissione degli esperti.

    Con riguardo al periodo d'imposta  2004,  le  condizioni  per  procedere
all'accertamento sulla base degli studi di settore sono dunque  evolute  nei
termini di seguito riepilogati:

       - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di
settore  nel  singolo  periodo  d'imposta  considerato  (per  gli  esercenti
attività d'impresa in contabilità semplificata);
       - scostamento tra i ricavi o compensi  dichiarati  e  quelli  stimati
dagli  studi  di  settore  per  almeno  due  periodi  d'imposta,  anche  non
consecutivi, su tre considerati (per gli  esercenti  attività  d'impresa  in
contabilità ordinaria anche per effetto di opzione e per tutti gli esercenti
arti e professioni);
       - scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di
settore nel periodo d'imposta e contestuale incoerenza rispetto agli  indici
di natura economica, finanziaria, patrimoniale (per gli  esercenti  attività
d'impresa in contabilità ordinaria anche per opzione);
       - scostamento tra i ricavi o compensi  dichiarati  e  quelli  stimati
dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza
di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R.  n.
570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria,  anche  per
effetto di opzione).


1.2. La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006

    L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998,  ad
opera del D.L. n. 223 del 2006, ha di fatto eliminato, tutte  le  previgenti
condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di  settore
nei confronti degli esercenti imprese in contabilità  ordinaria,  anche  per
opzione, e per gli esercenti arti e professioni.
    In  questo  modo  è  stata  notevolmente  ampliata  la  possibilità   di
utilizzare gli studi di settore in sede di accertamento,  dato  che  l'unica
condizione  necessaria,  indipendentemente  dalla  tipologia  del   soggetto
(esercente attività di impresa  o  di  arti  e  professioni)  e  dal  regime
contabile adottato, è rimasta  quella  dello  scostamento  tra  i  ricavi  o
compensi dichiarati e quelli stimati dagli  studi  di  settore  nel  singolo
periodo d'imposta considerato.
    Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L.  n.  223  del  2006,  la  nuova
disciplina in parola ha effetto  dal  periodo  d'imposta  per  il  quale  il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto medesimo. Da ciò deriva quindi che, per  la
maggior parte dei soggetti,  la  nuova  disciplina  opera  con  riguardo  al
periodo d'imposta 2005.
    È tuttavia opportuno precisare che, per gli accertamenti  riguardanti  i
periodi d'imposta 2003 e 2004, la verifica della condizione di cui al  comma
2 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 (scostamento per almeno due  periodi
d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati) deve essere effettuata
considerando anche i periodi d'imposta 2005 e 2006.


    Esempio (Impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione).

------------------------------------------------------------------------
|     Periodo     |    Periodo     |    Periodo     |                  |
| d'imposta 2003  | d'imposta 2004 | d'imposta 2005 |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   non congruo   |    congruo     |  non congruo   |L'accertamento    |
|                 |                |                |basato sugli      |
|                 |                |                |studi di settore  |
|                 |                |                |è effettuabile    |
|                 |                |                |sia per il 2003   |
|                 |                |                |(art. 10, comma   |
|                 |                |                |2, della L. n. 146|
|                 |                |                |del 1998) che     |
|                 |                |                |per il 2005       |
|                 |                |                |(nuova disciplina |
|                 |                |                |introdotta dal    |
|                 |                |                |D.L. n. 223 del   |
|                 |                |                |2006)             |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|     Periodo     |    Periodo     |    Periodo     |                  |
| d'imposta 2004  | d'imposta 2005 | d'imposta 2006 |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   non congruo   |  non congruo   |    congruo     |L'accertamento    |
|                 |                |                |basato sugli      |
|                 |                |                |studi di settore  |
|                 |                |                |è effettuabile    |
|                 |                |                |sia per il 2004   |
|                 |                |                |(art. 10, comma   |
|                 |                |                |2, della L. n. 146|
|                 |                |                |del 1998) che     |
|                 |                |                |per il 2005       |
|                 |                |                |(nuova disciplina |
|                 |                |                |introdotta dal    |
|                 |                |                |D.L. n. 223 del   |
|                 |                |                |2006)             |
|-----------------------------------------------------------------------

    Si segnala inoltre che l'art. 37, comma 2, lettera b), del D.L.  n.  223
del 2006, è intervenuto anche  coordinando  la  disposizione  dell'art.  10,
comma  3-bis,  della  L.  n.  146  del  1998  (riguardante   l'obbligo   del
contraddittorio) con le disposizioni abrogate.


1.3. Adeguamento alle risultanze degli  studi  di  settore  per  il  periodo
d'imposta 2005

    Il comma 3 dell'art. 37 del D.L.  n.  223  del  2006  dispone  che,  con
riferimento al  primo  periodo  di  imposta  per  il  quale  il  termine  di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo, l'adeguamento alle risultanze degli studi di
settore può essere  effettuato  entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione, con le modalità previste dall'art. 2  del  D.P.R.  31  maggio
1999, n. 195.
    A tale riguardo, si ricorda che la circolare n.  34/E  del  21  novembre
2006, ha chiarito che il versamento  integrativo  del  primo  acconto,  come
rimodulato in funzione del maggior saldo versato entro il 31  ottobre  2006,
per effetto dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di
settore, poteva essere effettuato unitamente al secondo acconto entro il  30
novembre 2006, senza applicazione di interessi e sanzioni.


2. Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007

    Le novità introdotte dall'articolo unico della legge Finanziaria per  il
2007 sono le seguenti:

       - la revisione periodica almeno triennale  dello  studio  di  settore
(comma 13, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis nella L. n. 146/1998);
       - la modifica dell'art. 10, comma  1,  della  L.  n.  146  del  1998,
concernente l'utilizzo degli studi di settore in sede di  accertamento,  con
la eliminazione dell'esclusione per i soggetti con periodo d'imposta diverso
dai dodici mesi [comma 23, lettera b)];
       -  l'introduzione  di  nuovi  indici  di  coerenza  della   normalità
economica in sede di revisione periodica degli studi di settore, a decorrere
dal periodo d'imposta 2007 (comma 13, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis
nella L. n. 146/1998);
       - l'introduzione, già dal periodo d'imposta 2006, di specifici indici
di coerenza di normalità economica (comma 14);
       -  al  comma  16,  l'ampliamento  della   platea   dei   contribuenti
assoggettati agli studi tramite la previsione dell'innalzamento  del  limite
massimo dei ricavi e compensi previsto per  l'applicazione  degli  studi  di
settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni di euro [art.  10,  comma
4, lettera a), della L. n. 146/1998];
       -  al  comma  16,  la  modifica  di  alcune   cause   di   esclusione
dall'applicazione degli studi per ampliare la platea degli interessati [art.
10, comma 4, lettera b), della L. n. 146/1998);
       - al comma 17, la limitazione ad effettuare  accertamenti  presuntivi
nei confronti dei soggetti congrui agli studi  di  settore  (art. 10,  comma
4-bis, della L. n. 146/1998);
       - al comma 19, primo periodo, l'introduzione di specifici  indicatori
per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore;
       - al comma 19, secondo periodo, la previsione dell'invio del  modello
relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
anche da parte di soggetti interessati da alcune cause di esclusione;
       - dai commi da 25 a 27, il rafforzamento, in  fase  di  accertamento,
delle sanzioni relative all'omessa o infedele compilazione del modello studi
di settore.


2.1. La revisione triennale degli studi di settore

    Il nuovo art. 10-bis della L. n. 146 del 1998 prevede che gli  studi  di
settore siano soggetti a revisione al massimo ogni tre anni  dalla  data  di
entrata in vigore o di ultima revisione, sentito il parere della Commissione
degli esperti degli studi di settore prevista dall'art. 10, comma  7,  della
stessa L. n. 146.
    La disposizione è collegata all'abrogazione del comma  399  dell'art.  1
della L. n. 311/2004 (ad opera dell'articolo unico, comma  15,  della  legge
Finanziaria per il 2007), il quale prevedeva un lasso temporale  di  quattro
anni per la revisione medesima.
    La nuova norma prevede, ai fini della revisione, l'utilizzo dei  dati  e
delle statistiche ufficiali, quali quelli della  contabilità  nazionale,  al
fine di mantenere, nel  medio  periodo,  la  rappresentatività  degli  studi
rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
    L'attività  di  revisione  deve  essere  programmata  annualmente,   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare  entro  il
mese di febbraio di ciascun anno.
    Per il periodo d'imposta 2007, gli studi da sottoporre a revisione  sono
stati individuati con provvedimento del 14 febbraio 2007,  pubblicato  nella
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007.


2.2. L'utilizzo degli studi in sede di accertamento

    L'art. 10, comma  1,  della  L.  n.  146  dell'8  maggio  1998  è  stato
modificato:

       - sopprimendo l'inciso "con periodo d'imposta pari a dodici mesi";
       - aggiungendo in fine la frase  "qualora  l'ammontare  dei  ricavi  o
compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei  ricavi  o  compensi
determinabili sulla base degli studi stessi".

    La prima modifica ha l'evidente  intento  di  allargare  la  platea  dei
soggetti nei cui confronti è applicabile l'accertamento basato sugli  studi,
eliminando l'esclusione di quelli con periodo d'imposta diverso  dai  dodici
mesi.
    La seconda modifica, come già chiarito dalla circolare n.  11/E  del  16
febbraio 2007, non ha altra finalità che quella di ribadire,  esplicitandola
più chiaramente rispetto al testo  previgente,  la  valenza  probatoria  dei
ricavi e  compensi  stimati  sulla  base  dello  studio  di  settore,  quale
presunzione  relativa,  dotata  dei  requisiti  di  gravità,  precisione   e
concordanza.
    In altri termini, il  nuovo  disposto  normativo  intende  semplicemente
riaffermare che gli accertamenti  basati  sugli  studi  di  settore  possono
essere effettuati ogni qual volta il contribuente dichiari ricavi o compensi
"non congrui" rispetto alla stima, senza che  l'Amministrazione  finanziaria
debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria.
    Va comunque evidenziato che, trattandosi di  presunzione  relativa,  gli
accertamenti in parola devono essere  sempre  calibrati  tenendo  in  debito
conto tutti gli elementi offerti  dal  contribuente  per  dimostrare  che  i
ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.
    Così come va pure considerato che gli  "scostamenti",  cui  la  innovata
disposizione fa riferimento, coincidono  con  le  "gravi  incongruenze"  che
rappresentano, a propria volta, il presupposto sancito  dall'art.  62-sexies
del D.L. n. 331 del 1993 per fondare l'accertamento sulle  risultanze  degli
studi di settore.
    Tali "gravi incongruenze", se, da un lato, "non si  possono  considerare
esistenti solo in presenza di elevate differenze  tra  ricavi  dichiarati  e
quelli determinati in base agli studi di settore" (come già  chiarito  dalla
circolare  n.  58/E  del  2002),  non  possono  al  tempo  stesso  ritenersi
sussistenti in presenza di qualsiasi  scostamento,  indipendentemente  dalla
relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali.
    Scostamenti di  scarsa  rilevanza  in  termini  assoluti  o  in  termini
percentuali (in rapporto all'ammontare dei  ricavi  o  compensi  dichiarati)
potrebbero infatti rivelarsi  inidonei  ad  integrare  le  sopra  menzionate
"gravi incongruenze", oltre a determinare  l'oggettiva  difficoltà,  per  il
contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore.
    Ciò posto,  in  sede  di  selezione  delle  posizioni  da  sottoporre  a
controllo sulla base degli studi di settore, gli uffici dovranno considerare
prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, onde assicurare
la massima proficuità dell'azione accertatrice, sia in termini di  effettivo
recupero di base imponibile che di deterrenza verso le situazioni a  maggior
rischio di evasione.
    Gli  scostamenti  di  più  modesta  entità  potranno   comunque   essere
considerati  come  elementi  da  utilizzare  unitamente  ad  altri  elementi
disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.


La centralità dell'invito al contraddittorio

    Il comma 3-bis dell'art. 10 della L. n.  146  del  1998  stabilisce  che
l'ufficio, prima di procedere alla  notifica  dell'avviso  di  accertamento,
deve invitare il contribuente a comparire presso i propri uffici.
    La disposizione conferma la prassi già da  tempo  seguita  dall'Agenzia,
nella consapevolezza che il contraddittorio con il contribuente  rappresenta
una fase essenziale del procedimento di accertamento basato sugli  studi  di
settore.
    La circolare n. 32/E aveva già ampiamente messo in luce la centralità di
tale fase, evidenziando che in tale sede  l'ufficio  ha  il  compito  di  "…
verificare e  di  adeguare  le  risultanze  dello  studio  di  settore  alla
situazione effettiva del  contribuente  …"  garantendo  al  contribuente  la
possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle
risultanze degli studi di settore.
    È  stato  inoltre  chiarito,  sempre  in  quella  sede,  che:  "....  lo
scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove  documentali,
che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi
dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo  presuntivo  che  si
fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che  abbiano  una  reale
capacità di convincimento.
    In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione,  Sezione  tributaria,
con la sentenza n. 2891 del 27 febbraio 2002, nella quale si afferma che  il
contribuente può confutare il ragionamento  presuntivo  dell'Amministrazione
'eventualmente confermando al contempo, con delle presunzioni,  la  validità
del suo operato'. In particolare,  possono  essere  evidenziate  circostanze
specifiche o elementi che non sono presi in considerazione dallo  studio  di
settore (che costituisce uno strumento idoneo  a  rappresentare  l'andamento
dell'attività in condizioni di normalità)  e  che,  pertanto,  non  incidono
nella determinazione del relativo risultato …".
    La più recente sentenza della Suprema Corte,  n.  17229  del  28  luglio
2006, afferma inoltre che la presunzione costituita dagli studi di  settore,
quale che sia la  sua  connotazione  giuridica,  può  essere  legittimamente
utilizzata  dall'Amministrazione  finanziaria,  a   condizione   che   venga
regolarmente esperito il contraddittorio con il contribuente o nel caso  del
mancato riscontro da parte di quest'ultimo al relativo invito.


2.3. Gli indicatori di normalità economica previsti dalla legge  Finanziaria
per il 2007

    Tra le novità più rilevanti della legge Finanziaria per il 2007, in tema
di studi di settore, spicca l'introduzione:

       - di specifici indicatori di coerenza economica di cui  tenere  conto
in sede di elaborazione e revisione  degli  studi  di  settore  (nuovo  art.
10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998);
       - di indicatori di normalità economica relativi a tutti gli studi  di
settore in vigore per il periodo d'imposta 2006 (art.  1,  comma  14,  della
legge Finanziaria per il 2007).

    I suddetti indicatori hanno la funzione di segnalare eventuali  anomalie
rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali  anomalie
determinano effetti anche sul calcolo del risultato di congruità determinato
dal software GE.RI.CO.


2.3.1. Gli specifici indicatori di coerenza previsti dall'art. 10-bis, comma
2, della L. n. 146 del 1998

    Il nuovo art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146  del  1998,  dispone  che
l'elaborazione e la revisione degli studi di settore dovrà essere effettuata
tenendo  conto  anche  "di  valori  di  coerenza,  risultanti  da  specifici
indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati
normali per il relativo settore economico".
    Il comma 14 prevede invece che "Fino alla elaborazione e revisione degli
studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni,  che  tengono  conto  degli  indicatori  di
coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8  maggio  1998,
n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.  195,  si  tiene
altresì  conto  di  specifici  indicatori   di   normalità   economica,   di
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di  ricavi,  compensi  e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente  in  relazione  alle
caratteristiche e alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attività
svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica  la  disposizione
di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo  10
della medesima legge".
    Dal combinato disposto delle due norme, deriva che tutti  gli  studi  di
settore elaborati o revisionati, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta
2007, prevederanno l'utilizzo degli specifici  indicatori  di  normalità,  a
cominciare dai 65 studi facenti parte del programma  delle  revisioni  degli
studi di  settore  applicabili  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2007,
approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  del
14 febbraio 2007.


2.3.2. Gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14 della  L.
n. 296 del 2006. Regime transitorio

    Nelle more  della  definizione  degli  indicatori  di  cui  al  comma  2
dell'art. 10-bis della  L.  n.  146  del  1998,  il  comma  14  della  legge
Finanziaria per il 2007 ha disposto, l'utilizzo di "indicatori di  normalità
economica, di significativa rilevanza idonei all'individuazione  di  ricavi,
compensi  e  corrispettivi  fondatamente  attribuibili  al  contribuente  in
relazione  alle  caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio   della
specifica attività svolta".
    Gli indicatori di normalità economica, previsti al comma 14 della  legge
Finanziaria per il 2007, sono stati  approvati  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  20  marzo  2007,  pubblicati  nel  S.O.  alla
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.
    Detti indicatori sono applicabili a  tutti  gli  studi  di  settore,  in
vigore per il periodo d'imposta  2006,  fino  all'elaborazione  e  revisione
degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui
al comma 2 dell'art. 10-bis della L. 8 maggio 1998, n. 146.  Occorre  quindi
sottolineare come gli indicatori di cui  al  comma  14  della  citata  legge
Finanziaria per il 2007, assumano una valenza transitoria in quanto verranno
gradualmente sostituiti, con l'evoluzione degli studi previsti  a  decorrere
dal periodo d'imposta 2007, dagli indicatori di normalità di cui al comma  2
del nuovo art. 10-bis della L. n. 146 del 1998.
    Gli indicatori  di  normalità  economica  applicabili  a  decorrere  dal
periodo d'imposta 2006 contribuiscono  alla  stima  dei  ricavi  o  compensi
mediante gli studi di settore.
    Alla  tradizionale  analisi  della  congruità  dei  ricavi  o   compensi
dichiarati, basata sulla "funzione di ricavo/compenso", si aggiunge  infatti
quella della "normalità economica", a propria volta basata sugli  indicatori
in parola.
    In particolare, la eventuale incoerenza rispetto ai predetti  indicatori
determina un incremento dei ricavi o compensi  stimati  dalla  "funzione  di
ricavo/compenso", nella misura individuata dai decreti di approvazione degli
indicatori.
    Dal punto di vista pratico, gli eventuali  maggiori  ricavi  o  compensi
determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal software GE.RI.CO.,
al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato,  con  le
consuete modalità, applicando la "funzione di ricavo/compenso".
    Nel caso di eventuale "incoerenza" rispetto ad uno o  più  dei  predetti
indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software GE.RI.CO.,
consisterà quindi in  un  ricavo/compenso  puntuale  ed  un  ricavo/compenso
minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza.
    Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore  di  riferimento  ai
fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi
di settore: il soggetto risulterà "non  congruo"  rispetto  alle  risultanze
degli studi di settore nel caso  in  cui  i  ricavi  o  compensi  dichiarati
risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto
anche dei maggiori  ricavi  o  compensi  derivanti  dall'applicazione  degli
indicatori di normalità.


Esempio: Periodo d'imposta 2006

    - Ricavi puntuali derivanti dall'applicazione dello studio
      di settore                                                     1.000
    - Maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli
      indicatori di normalità economica                                100
    - Ricavi puntuali complessivi derivanti dall'applicazione
      dello studio di settore e dall'applicazione degli indicatori
      di normalità economica                                         1.100

    Il contribuente è considerato "congruo" alle risultanze degli  studi  di
settore se i ricavi o compensi dichiarati sono uguali o superiori a 1.100.

    Occorre evidenziare che il ruolo degli indicatori previsti  dalla  legge
Finanziaria per il 2007 è  diverso  da  quello  degli  "indici  di  coerenza
economica". Questi ultimi, infatti, continueranno ad essere alla base  della
valutazione sulla coerenza economica della situazione dichiarata, la  quale,
unitamente  a  quella  relativa  alla  congruità  dei  ricavi  o   compensi,
rappresenta il risultato  dell'applicazione  degli  studi  di  settore  alle
attività economiche per le quali  sono  stati  approvati.  Anche  l'utilizzo
degli indici di  coerenza  economica  rimane  immutato,  nel  senso  che  le
situazioni di incoerenza continuano a costituire criterio di  selezione  dei
soggetti da sottoporre a controllo.
    Inoltre, gli indicatori di normalità economica in esame (di cui al comma
14 della legge Finanziaria per il 2007) non devono  inoltre  essere  confusi
con gli indicatori, previsti dall'abrogato comma 2 dell'art. 10 della L.  n.
146 del 1998 e approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
Entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U.  n.  30  del  6  febbraio
2006).


2.3.3. Gli indicatori di normalità economica approvati  con  D.M.  20  marzo
2007

    Sulla base di quanto disposto dal comma 14 della legge  Finanziaria  per
il 2007, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  20
marzo 2007, sono stati approvati:

       - 5 indicatori di normalità  economica  per  gli  esercenti  attività
d'impresa;
       - 3 indicatori di normalità economica per gli esercenti  attività  di
lavoro autonomo;
       - 2 indicatori di normalità economica per  i  contribuenti  esercenti
due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività d'impresa in diverse
unità di produzione o di vendita tenuti all'annotazione separata dei ricavi.

    Il meccanismo applicativo degli indicatori è dettagliatamente  descritto
nella nota metodologica allegata al citato decreto di approvazione. Esso  si
basa sui dati forniti dal contribuente con il modello di  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
    Nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto è  altresì  precisato  che  i
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli  studi  di  settore  che
tengono conto dei predetti indicatori, sono utilizzabili sia ai  fini  degli
accertamenti di cui all'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, che ai  fini
dell'adeguamento  alle  risultanze  degli   studi   di   settore,   previsto
dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
    Da quanto sopra deriva che, qualora i ricavi o compensi  dichiarati  dal
contribuente risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di  settore,
tenendo   conto   anche   dei   maggiori   ricavi   o   compensi   derivanti
dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, tale contribuente
risulterà "non congruo" alle risultanze degli  studi  di  settore.  Come  in
precedenza accennato, i predetti valori costituiranno, altresì, i valori  di
riferimento per effettuare l'adeguamento  alle  risultanze  degli  studi  di
settore in sede di dichiarazione dei redditi.
    Il  software  GE.RI.CO.  2007,  qualora  si  rendano   applicabili   gli
indicatori di normalità economica, evidenzia distintamente  l'ammontare  dei
maggiori  ricavi  o  compensi   derivante   dall'applicazione   di   ciascun
indicatore.  Ai  fini  dell'accertamento,  così  come  dell'adeguamento   in
dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, dovrà comunque  essere
considerato il solo risultato finale fornito dal software  (comprensivo  dei
detti, eventuali maggiori ricavi o  compensi  derivanti  dall'analisi  della
normalità economica).
    L'art. 4, comma 2, del decreto di approvazione  stabilisce  inoltre  che
gli  indicatori  di  normalità  economica  sono  utilizzati  anche  per   la
determinazione  dei  ricavi  o  compensi  minimi  di  riferimento   di   cui
all'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388,  dopo  aver  normalizzato  la
posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14.
    In  base  a  tale  disposizione,   pertanto,   i   risultati   derivanti
dall'applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti  che
si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art.  14
della L. 23 dicembre 2000,  n.  388,  sono  calcolati  tenendo  conto  degli
indicatori di normalità economica, sia ai fini della verifica del livello di
congruità, sia ai fini della verifica del limite di ricavi  o  compensi  per
accedere o permanere nel regime agevolato.


2.3.4. Gli indicatori di normalità economica per i titolari  di  reddito  di
impresa

    Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che sono  titolari  di
reddito di impresa, gli indicatori individuati sono i seguenti:

       a)rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili  strumentali  e
valore degli stessi;
       b)rotazione del magazzino o durata delle scorte;
       c)valore aggiunto per addetto;
       d)redditività dei beni mobili strumentali.

    Per una compiuta definizione degli indicatori,  nonché  dei  criteri  di
elaborazione e delle modalità di applicazione degli  stessi,  si  rimanda  a
quanto esposto nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al D.M.  20
marzo 2007. Con riferimento alle formule  relative  alla  costruzione  degli
indicatori si rinvia all'allegato n. 1 della presente circolare.

a) Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e  valore
degli stessi

    Tale indicatore viene preso in considerazione  solo  per  gli  studi  di
settore che utilizzano la variabile  "valore  dei  beni  strumentali"  nelle
funzioni di regressione.
    L'indicatore verifica che vi sia coerenza tra i costi  di  disponibilità
dei beni mobili strumentali  e  il  valore  degli  stessi  esposto  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore.
    In  particolare,  i  costi  di  disponibilità   considerati   sono   gli
ammortamenti per beni mobili strumentali e i costi per il godimento di  beni
di terzi per i  medesimi  beni  acquisiti  in  dipendenza  di  contratti  di
locazione finanziaria. Il valore dei beni mobili strumentali  è  considerato
al netto del valore dei beni  disponibili  in  dipendenza  di  contratti  di
locazione non finanziaria.
    Per ciascuno studio di settore sono state individuate le soglie  massime
di   coerenza   dell'indicatore,   attraverso   l'analisi   delle   relative
distribuzioni ventiliche (si veda l'Allegato 1.A al D.M. 20 marzo 2007).
    L'indicatore segnala un'incoerenza nel caso in cui il valore  dichiarato
dei costi di disponibilità dei beni mobili strumentali si  posizioni  al  di
sopra del valore  massimo  ammissibile,  ottenuto  moltiplicando  la  soglia
massima di coerenza individuata, con  riferimento  allo  studio  di  settore
applicabile, per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al  netto
del valore dei beni disponibili per effetto di contratti  di  locazione  non
finanziaria).
    In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente detto valore  massimo
ammissibile costituisce parametro di riferimento per la  determinazione  dei
maggiori  ricavi  da  normalità  economica,  calcolati  moltiplicando   tale
eccedenza per il coefficiente individuato per  il  dato  studio  di  settore
(riportato nell'Allegato 1.B al D.M. 20 marzo 2007).
    L'indicatore in esame mira a contrastare, tra l'altro, anche determinati
fenomeni di infedele indicazione dei  dati  indicati  dal  contribuente  nel
modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi  di
settore che denotano situazioni  quanto  meno  "anomale"  (esempio:  mancata
indicazione del valore dei beni strumentali  mobili  a  fronte,  invece,  di
deduzione delle relative  quote  di  ammortamento,  eccetera).  L'indicatore
trova applicazione anche quando a fronte di determinate quote  di  costi  ed
ammortamenti riferibili  ai  beni  strumentali  mobili  non  corrisponde  un
adeguato ammontare di beni  strumentali  in  linea  con  quelli  considerati
"normale" del settore.


Esempio (studio di settore SD46U)

    - Valore di soglia ammesso per l'indicatore per lo studio SD46U: 20  per
cento (cfr. Allegato 1.A al D.M. 20 marzo 2007).
    -  Coefficiente  da  applicare  ai  costi  di  disponibilità  dei   beni
strumentali mobili per lo studio SD46U: 4,74 (cfr. Allegato 1.B al  D.M.  20
marzo 2007).
    -  Costi  di  disponibilità  per  beni  mobili  strumentali   dichiarati
(ammortamenti e canoni di locazione finanziaria): 7.000.
    - Valore dei beni strumentali dichiarato (al netto del valore  dei  beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria): 30.000.
    - Valore massimo ammissibile dei costi di disponibilità: 6.000 (= 30.000
x 0,20).

    In tal caso il valore eccedente è pari a 1.000 (= 7.000 - 6.000).
    Il valore 1.000 sarà moltiplicato per il coefficiente stabilito  per  lo
studio SD46U (4,74).
    Il risultato, pari a 4.740 (1.000 x 4,74), costituirà il maggior  ricavo
derivante  dall'applicazione  dell'indicatore  della   normalità   economica
considerato.

b) Rotazione di magazzino e durata delle scorte

    Relativamente alla gestione del magazzino, viene preso in considerazione
l'indicatore  di  normalità  economica  "Rotazione  del  magazzino"   ovvero
l'indicatore "Durata delle scorte", a seconda che lo studio preveda il primo
ovvero il secondo quale indicatore di coerenza.
    Per taluni studi che non prevedono indicatori di coerenza relativi  alla
gestione del magazzino, sono stati  individuati,  ai  fini  dell'analisi  di
normalità  economica,  valori  massimi  di  soglia  relativi  all'indicatore
"Durata delle scorte" (si veda l'Allegato 1.C al D.M. 20 marzo 2007).
    L'analisi di normalità economica relativa alla gestione  del  magazzino,
pertanto, non si applica agli studi di settore per i quali non sono previsti
gli indicatori di coerenza "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte"
e che non sono compresi nell'allegato 1.C al D.M. 20 marzo 2007.
    L'indicatore di normalità economica in questione entra in funzione  alla
duplice condizione che:

       - risulti una grave incoerenza rispetto  al  relativo  indicatore  di
coerenza (in particolare,  l'indicatore  "Rotazione  del  magazzino"  ovvero
l'indicatore "Durata delle scorte"  sia  inferiore  alla  soglia  minima  di
coerenza o, rispettivamente,  superiore  alla  soglia  massima  di  coerenza
derivante dall'applicazione dello studio di settore);
       - risulti  un  valore  delle  "Rimanenze  finali  relative  a  merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi  non
di  durata  ultrannuale"  superiore  al  relativo  valore  delle  "Esistenze
iniziali".

    Qualora si verifichino le due condizioni sopra elencate,  il  costo  del
venduto viene aumentato di un importo pari all'incremento di magazzino.
    Il nuovo valore di costo del venduto così ottenuto costituisce parametro
di riferimento per una nuova applicazione dell'analisi della congruità e per
la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica.
    I maggiori  ricavi  da  normalità  economica  derivanti  dall'indicatore
relativo alla gestione del magazzino sono pari alla differenza tra il ricavo
puntuale  di  riferimento  derivante  dall'applicazione  dell'analisi  della
congruità con il nuovo valore di costo del venduto e il ricavo  puntuale  di
riferimento di  partenza,  derivante  dall'applicazione  dell'analisi  della
congruità sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.


Esempio (Rotazione del magazzino)

    - Soglia minima di coerenza dell'indicatore  "Rotazione  del  magazzino"
per lo studio di settore in questione: 3.
    - Valore di "Rotazione del magazzino" calcolato: 2.
    - Rimanenze finali dichiarate: 2.000.
    - Esistenze iniziali dichiarate: 1.200.

    In tal caso, considerato che la  rotazione  del  magazzino  è  inferiore
rispetto alla soglia minima dell'indicatore di  coerenza  determinata  dallo
studio di settore in questione, la differenza tra le Rimanenze finali  e  le
Esistenze iniziali (2.000 - 1.200  =  800)  costituisce  maggior  Costo  del
venduto e determina un maggior ricavo da normalità economica attraverso  una
nuova applicazione di GE.RI.CO.
    Per  effetto  di  questo  specifico  indicatore,  come   in   precedenza
accennato, l'adeguamento che viene proposto dal software GE.RI.CO.  ai  fini
Iva al soggetto non congruo  risulterà  di  importo  differente  rispetto  a
quello proposto ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.
    In particolare, l'importo di adeguamento ai fini Iva sarà calcolato come
differenza tra il ricavo puntuale di riferimento e i ricavi  dichiarati.  Ai
fini delle imposte dirette e dell'Irap,  invece,  l'importo  sarà  calcolato
come il precedente,  al  netto  dell'eventuale  maggior  costo  del  venduto
derivante dall'indicatore "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte".

c) Valore aggiunto per addetto

    Tale indicatore verifica che il valore aggiunto per  addetto  calcolato,
pari al rapporto tra valore aggiunto dell'impresa e  numero  degli  addetti,
sia coerente con il valore minimo di soglia individuato con  riferimento  al
singolo studio di settore e all'area territoriale in cui opera l'impresa.
    Il valore aggiunto dell'impresa è pari alla  differenza  tra  ricavi  da
congruità e da normalità economica, più  aggi  e  proventi  derivanti  dalla
vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi.
    Si evidenzia, in particolare, che i ricavi da congruità e  da  normalità
economica  sono  pari  al   ricavo   puntuale   di   riferimento   derivante
dall'applicazione dell'analisi della congruità,  eventualmente  incrementato
con i maggiori ricavi da  normalità  economica  derivanti  dagli  indicatori
"Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili  strumentali  e  valore
degli stessi" e "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte".
    Si sottolinea, inoltre, che tra i costi si riconosce l'eventuale maggior
costo del venduto  derivante  dall'applicazione  dell'analisi  di  normalità
economica relativa agli indicatori "Rotazione del magazzino" o "Durata delle
scorte".
    Per  cogliere  adeguatamente  le  differenze  territoriali,  sono  stati
utilizzati i risultati delle analisi di  territorialità  elaborate  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore.
    Pertanto, per il settore del commercio sono stati utilizzati i risultati
dello studio relativo alla "territorialità del commercio", che ha  suddiviso
il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:

       - grado di modernizzazione del commercio;
       - grado di copertura dei servizi di prossimità;
       - caratteristiche socio-economiche del territorio.

    In particolare, le soglie minime  di  coerenza  dell'indicatore  "Valore
aggiunto per addetto" sono riportate negli Allegati 1.D ed 1.E  al  D.M.  20
marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di settore per  cui
è applicata la territorialità del commercio a livello comunale e  a  livello
provinciale.
    Per le attività economiche del comparto  manifatturiero  e  dei  servizi
sono  stati  invece  utilizzati  i  risultati  dello  studio  relativo  alla
"territorialità generale", che ha suddiviso il  territorio  nazionale  in  5
aree omogenee in termini di:

       - grado di benessere;
       - livello di qualificazione professionale;
       - struttura economica.

    In particolare, le soglie minime  di  coerenza  dell'indicatore  "Valore
aggiunto per addetto" sono riportate negli Allegati 1.F ed 1.G  al  D.M.  20
marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di settore per  cui
è applicata la territorialità  generale  a  livello  comunale  e  a  livello
provinciale.
    Per i soggetti che svolgono  l'attività  in  condizioni  di  marginalità
economica, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore
aggiunto per addetto" è ridotto del 50 per cento.
    La condizione di  marginalità  economica  è  riconosciuta  alle  persone
fisiche  che  presentano  ricavi  dichiarati,  comprensivi  degli  eventuali
maggiori ricavi da congruità e degli eventuali maggiori ricavi da  normalità
economica derivanti dall'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei
beni mobili strumentali e valore degli stessi" e dall'indicatore  "Rotazione
del magazzino" o "Durata delle  scorte",  inferiori  al  limite  dei  ricavi
previsto per il regime fiscale delle attività marginali ai  sensi  dell'art.
14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
    Per i soggetti che svolgono  l'attività  in  condizioni  di  marginalità
economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2006, il  valore
della  soglia  minima  di  coerenza  dell'indicatore  "Valore  aggiunto  per
addetto" è ridotto del 60 per cento anziché del 50 per cento.
    Nel caso in cui il valore  calcolato  dell'indicatore  in  questione  si
posizioni al di sotto della relativa soglia minima di coerenza,  il  maggior
ricavo da normalità economica è determinato moltiplicando  il  numero  degli
addetti per la differenza tra la soglia  minima  di  coerenza  e  il  valore
dell'indicatore.


Esempio (studio di settore TG55U)

    - Valore aggiunto per addetto calcolato: 10.000.
    - Valore minimo di soglia individuato per lo  studio  TG55U  (cluster  5
della territorialità generale a livello comunale): 12.000 (cfr. Allegato 1.F
al D.M. 20 marzo 2007).
    - Numero addetti: 20.

    In tal caso, il maggior ricavo da  normalità  economica  sarà  dato  dal
numero degli addetti (20), moltiplicato per la differenza, pari a 2.000, tra
il valore di soglia (12.000) e il valore aggiunto  calcolabile  in  base  ai
dati dichiarati (10.000); pertanto, il  maggior  ricavo  derivante  da  tale
indicatore sarà pari a 40.000 (20 x 2.000).

d) Redditività dei beni strumentali mobili

    L'indicatore è dato dal rapporto tra margine operativo  lordo  e  valore
dei beni mobili strumentali, questi ultimi al netto del valore  relativo  ai
beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
    Il margine operativo lordo è calcolato come  differenza  tra  ricavi  da
congruità e da normalità economica, più  aggi  e  proventi  derivanti  dalla
vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi.
    Si evidenzia che i ricavi da congruità e  da  normalità  economica  sono
pari  al  ricavo  puntuale  di   riferimento   derivante   dall'applicazione
dell'analisi della congruità,  eventualmente  incrementato  con  i  maggiori
ricavi da normalità economica derivanti dagli indicatori "Rapporto tra costi
di disponibilità  dei  beni  mobili  strumentali  e  valore  degli  stessi",
"Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte"  e  "Valore  aggiunto  per
addetto".
    Tra i costi si comprende l'eventuale maggior costo del venduto derivante
dall'applicazione  dell'analisi  di  normalità   economica   relativa   agli
indicatori "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte".
    Al fine di evidenziare le differenze territoriali, ove  rilevanti,  sono
state  utilizzate  le  analisi  delle  territorialità  definite  nell'ambito
dell'applicazione degli studi di settore.
    In  particolare,   per   alcune   attività   economiche   del   comparto
manifatturiero e dei servizi sono stati utilizzati i risultati dello  studio
relativo alla "territorialità generale",  che  ha  suddiviso  il  territorio
nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

       - grado di benessere;
       - livello di qualificazione professionale;
       - struttura economica.

    Pertanto, con riferimento a tali attività economiche, le  soglie  minime
di coerenza dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali  mobili"  sono
riportate negli Allegati 1.H e 1.I al D.M. 20 marzo  2007,  rispettivamente,
per gli studi di settore  cui  è  applicata  la  territorialità  generale  a
livello comunale e a livello provinciale.
    Le soglie minime di coerenza per i rimanenti studi  di  settore,  per  i
quali non è  risultata  significativa  la  suddivisione  territoriale,  sono
riportate nell'Allegato 1.L al D.M. 20 marzo 2007.
    Qualora  il  valore  calcolato  dell'indicatore  "Redditività  dei  beni
strumentali mobili" risulti inferiore rispetto al relativo valore minimo  di
soglia, i  maggiori  ricavi  da  normalità  economica  sono  calcolati  come
prodotto tra il valore dei beni mobili strumentali e la  differenza  tra  la
soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore.


Esempio (studio di settore TD16U)

    - Valore dei beni mobili strumentali (esclusi quelli  in  locazione  non
finanziaria): 20.000.
    - Redditività dei beni mobili strumentali calcolata: 0,10.
    - Valore minimo di soglia individuato per lo  studio  TD16U  (cluster  1
della territorialità generale a livello comunale): 0,35 (cfr.  Allegato  1.H
al D.M. 20 marzo 2007).

    Nel  caso  in  esame,  il  maggior  ricavo  da  normalità  economica   è
determinato dal prodotto tra il valore del bene strumentale  (20.000)  e  la
differenza (pari a 0,25) tra il valore minimo di soglia (0,35) e  il  valore
calcolato (0,10); pertanto, il maggior ricavo derivante da  tale  indicatore
sarà pari a 5.000 (20.000 x 0,25).


2.3.5.  Gli  indicatori  di  normalità  economica  per  i  contribuenti   in
annotazione separata

    Nel caso di contribuenti che esercitano due o più attività  di  impresa,
ovvero una o più attività di impresa in diverse unità  di  produzione  o  di
vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo  i  criteri
previsti dal D.M. 25 marzo 2002, l'analisi di normalità economica può essere
applicata solo sull'intera struttura aziendale,  a  valle  dell'applicazione
degli studi di settore ai singoli punti o segmenti dell'impresa.
    Per  i  contribuenti  in  annotazione  separata,  pertanto,  una   volta
determinato  il  ricavo  da  congruità  relativo  a  tutta  l'impresa,  sono
applicati i seguenti indicatori di normalità economica:

       a) valore aggiunto per addetto;
       b) redditività dei beni mobili strumentali.

    Gli indicatori suddetti sono calcolati con le medesime modalità indicate
precedentemente, al netto dell'applicazione dei  primi  due  indicatori  ivi
elencati (rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali  e
valore degli stessi; rotazione del magazzino o durata delle scorte).
    Le soglie minime di coerenza dei  due  indicatori  sopra  elencati  sono
state determinate ponderando le soglie minime di coerenza,  individuate  per
singolo studio o segmento  dell'impresa,  per  la  relativa  percentuale  di
ricavi dichiarati.


2.3.6. Gli indicatori di normalità economica per i titolari  di  reddito  di
lavoro autonomo

    Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che sono  titolari  di
reddito di lavoro autonomo, gli indicatori individuati sono i seguenti:

       a) rapporto tra ammortamenti dei beni  mobili  strumentali  e  valore
degli stessi;
       b) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista.

    Per una compiuta definizione degli indicatori,  nonché  dei  criteri  di
elaborazione e delle modalità di applicazione degli  stessi,  si  rimanda  a
quanto esposto nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al  D.M. 20
marzo 2007.

a) Rapporto tra ammortamenti dei beni  mobili  strumentali  e  valore  degli
stessi

    Tale indicatore viene preso in considerazione  solo  per  gli  studi  di
settore che utilizzano la variabile  "valore  dei  beni  strumentali"  nelle
funzioni di regressione.
    L'indicatore effettua un controllo  di  coerenza  tra  il  valore  degli
ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore degli stessi  beni,  al
netto  di  quelli  acquisiti  in  dipendenza  di  contratti   di   locazione
finanziaria e non finanziaria, esposto ai fini dell'applicazione degli studi
di settore.
    Per ciascuno studio di settore sono state individuate le soglie  massime
di   coerenza   dell'indicatore,   attraverso   l'analisi   delle   relative
distribuzioni ventiliche (si veda l'Allegato 2.A al D.M. 20 marzo 2007).
    L'indicatore segnala un'incoerenza nel caso in cui il valore  dichiarato
degli ammortamenti per beni mobili strumentali si posizioni al di sopra  del
valore massimo ammissibile, ottenuto  moltiplicando  la  soglia  massima  di
coerenza individuata, con riferimento allo studio  di  settore  applicabile,
per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al  netto  del  valore
dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non
finanziaria).
    In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente detto valore  massimo
ammissibile costituisce parametro di riferimento per la  determinazione  dei
maggiori compensi  da  normalità  economica,  calcolati  moltiplicando  tale
eccedenza per il coefficiente individuato per  il  dato  studio  di  settore
(riportato nell'Allegato 2.B al D.M. 20 marzo 2007).


Esempio (studio di settore TK10U):

    - Valore di soglia ammesso per l'indicatore per lo studio  TK10U:  28,94
per cento (cfr. Allegato 2.A al D.M. 20 marzo 2007).
    -  Coefficiente  da  applicare  agli  ammortamenti   per   beni   mobili
strumentali per lo studio TK10U: 3,93 (cfr. Allegato 2.B al  D.M.  20  marzo
2007).
    - Ammortamenti per beni mobili strumentali dichiarati: 12.000.
    - Valore dei beni mobili strumentali dichiarato (al netto del valore dei
beni acquisiti in dipendenza di contratti di  locazione  finanziaria  e  non
finanziaria): 25.000.
    -  Valore  massimo  ammissibile  degli  ammortamenti  per  beni   mobili
strumentali: 7.235 (25.000 x 0,2894).

    In tal caso il valore eccedente è pari a 4.765 (12.000 - 7.235).
    Il valore 4.765 sarà moltiplicato per il coefficiente stabilito  per  lo
studio TK10U (3,93).
    Il risultato, pari a  18.726  (4.765  x  3,93),  costituirà  il  maggior
compenso derivante dall'applicazione dell'indicatore di normalità  economica
considerato.

b) Gli indicatori di resa oraria

    Ai fini dell'analisi di normalità economica, tra i due indicatori  "Resa
oraria per addetto" e "Resa  oraria  del  professionista"  viene  utilizzato
quello che determina i maggiori compensi da normalità economica più elevati.

    b1) Resa oraria per addetto

    L'indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi netti e il  numero
di ore lavorate dagli addetti. I compensi netti sono  pari  ai  compensi  da
congruità e da normalità economica meno i compensi corrisposti a  terzi  per
prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica meno
le spese per collaboratori coordinati e continuativi.
    I compensi da congruità e da normalità economica sono pari  al  compenso
puntuale  di  riferimento  derivante  dall'applicazione  dell'analisi  della
congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi  da  normalità
economica con riferimento all'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei beni
mobili strumentali e valore degli stessi".
    Il valore della soglia minima  di  normalità  economica  dell'indicatore
"Resa oraria per addetto" è quello risultante dall'applicazione  al  singolo
contribuente dell'analisi di coerenza dello specifico studio di settore.
    Per i soggetti che svolgono  l'attività  in  condizioni  di  marginalità
economica, il valore della  soglia  minima  di  coerenza  dell'indicatore  è
ridotto del 50 per cento.
    La condizione di  marginalità  economica  è  riconosciuta  alle  persone
fisiche che presentano  compensi  dichiarati,  comprensivi  degli  eventuali
maggiori compensi da  congruità  e  degli  eventuali  maggiori  compensi  da
normalità economica derivanti dall'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei
beni mobili strumentali e valore degli  stessi",  inferiori  al  limite  dei
compensi previsto per il regime fiscale delle attività  marginali  ai  sensi
dell'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
    Per i soggetti che svolgono  l'attività  in  condizioni  di  marginalità
economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2006, il  valore
della  soglia  minima  di  coerenza  dell'indicatore  "Valore  aggiunto  per
addetto" è ridotto del 60 per cento anziché del 50 per cento.
    Nel caso in cui il valore  calcolato  dell'indicatore  in  questione  si
posizioni al di sotto della relativa soglia minima di coerenza,  il  maggior
compenso da normalità economica è determinato moltiplicando il numero  degli
addetti per la differenza tra la soglia  minima  di  coerenza  e  il  valore
dell'indicatore.

    b2) Resa oraria del professionista

    L'indicatore  è  calcolato  come  rapporto  tra  i  compensi  netti  del
professionista e il numero di ore lavorate dal professionista stesso.
    I compensi netti del professionista sono pari ai compensi da congruità e
da normalità economica meno i compensi corrisposti a terzi  per  prestazioni
direttamente afferenti l'attività professionale o artistica  meno  le  spese
per collaboratori coordinati e continuativi meno le spese per prestazioni di
lavoro dipendente.
    I compensi da congruità e da normalità economica sono pari  al  compenso
puntuale  di  riferimento  derivante  dall'applicazione  dell'analisi  della
congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi  da  normalità
economica con riferimento all'indicatore "Rapporto tra ammortamenti dei beni
mobili strumentali e valore degli stessi".
    I valori di soglia minimi di coerenza dell'indicatore "Resa  oraria  del
professionista"  sono  stati  individuati   analizzando   le   distribuzioni
ventiliche in relazione allo studio di settore, all'area territoriale in cui
opera il professionista e all'età professionale.
    Per cogliere  le  differenze  territoriali,  sono  state  utilizzate  le
analisi di territorialità definite ai fini dell'applicazione degli studi  di
settore.
    Per le attività professionali sono stati utilizzati  i  risultati  dello
studio  relativo  alla  "territorialità  generale",  che  ha  suddiviso   il
territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

       - grado di benessere;
       - livello di qualificazione professionale;
       - struttura economica.

    Le  soglie  minime  di  coerenza  dell'indicatore  in   questione   sono
distintamente elencate, per studio di  settore,  area  territoriale  ed  età
professionale,  negli  Allegati  2.C  e  2.D  al   D.M.   20   marzo   2007,
rispettivamente, per gli studi di settore cui è applicata la  territorialità
generale a livello comunale e a livello provinciale.


2.3.7. I risultati dell'analisi di normalità economica

    Il  programma  applicativo  GE.RI.CO.  2007  visualizza  una  serie   di
informazioni relative all'applicazione  della  nuova  analisi  di  normalità
economica.
    In particolare, fornisce indicazioni in ordine:

       -  al  ricavo  puntuale  (comprensivo   dell'analisi   di   normalità
economica);
       - al ricavo minimo (comprensivo dell'analisi di normalità economica);
       - in caso di esito complessivo di non congruità,  al  maggior  volume
d'affari ai fini Iva e al maggior ricavo ai fini  imposte  dirette/Irap  (di
ammontare diverso dal precedente, nel caso in cui l'indicatore di  normalità
economica relativo alla gestione del magazzino abbia evidenziato un  maggior
costo del venduto);
       - in caso di esito complessivo  di  non  congruità,  informazioni  di
dettaglio relative all'applicazione dei singoli indicatori (valore calcolato
dell'indicatore,   valore   di   soglia    di    riferimento,    esito    di
coerenza/incoerenza, eventuale maggior ricavo/compenso);
       - in caso di esito complessivo  di  non  congruità,  ricavo  puntuale
complessivo da congruità e da normalità economica.

    Qualora il soggetto risulti "non congruo"  a  seguito  dell'applicazione
della  tradizionale  analisi  della  congruità  e  della  nuova  analisi  di
normalità economica, il software fornisce quindi l'esito con la  dettagliata
indicazione dell'incidenza su di esso di ciascun  indicatore  di  normalità.
Tale incidenza potrà essere positiva per uno o più indicatori (in  tal  caso
il software segnala il "maggior ricavo/compenso da normalità  economica"  ad
essi riferibile), così come potrà anche darsi il caso che nessun  indicatore
abbia determinato  la  individuazione  di  situazioni  "non  normali"  e  la
posizione risulti "non congrua" solo in funzione della tradizionale  analisi
di congruità.
    Se invece il contribuente risulta "congruo", il software indica  l'esito
senza fornire ulteriori dettagli. Ciò anche nel caso  in  cui  l'analisi  di
normalità economica abbia determinato la stima di maggiori ricavi o compensi
in aggiunta a quelli della tradizionale analisi di congruità, ma comunque in
misura inferiore rispetto a quelli dichiarati.


2.3.8. La  valutazione  dell'analisi  di  normalità  economica  in  sede  di
accertamento

    Considerato che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14
della legge Finanziaria del 2007 sono stati elaborati sulla  base  dei  dati
relativi alla generalità dei soggetti appartenenti  a  ciascun  settore,  in
sede di accertamento gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione  la
posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui  l'applicazione
degli indicatori in parola  determini  scostamenti  assai  rilevanti  tra  i
ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore.
    Tale valutazione andrà effettuata nell'ambito del contraddittorio, sulla
base degli elementi direttamente acquisiti o  offerti  dal  contribuente  al
fine   di   dimostrare   la   eventuale   inattendibilità   del    risultato
dell'applicazione dello studio, anche con riferimento ai maggiori  ricavi  o
compensi derivati  dall'applicazione  di  singoli  indicatori  di  normalità
economica.
    Qualora la suddetta valutazione porti  a  ritenere  non  attendibile  il
risultato determinato da singoli indicatori,  gli  uffici  avranno  cura  di
adeguare la stima complessiva operata dal software GE.RI.CO.  alla  concreta
situazione del contribuente, depurandola  dei  maggiori  ricavi  o  compensi
scaturiti dall'applicazione degli indicatori considerati inattendibili.
    Ad  esempio,  qualora  a  seguito  della  segnalazione   di   incoerenza
dell'indicatore  "Rapporto  tra  costi  di  disponibilità  dei  beni  mobili
strumentali e valore  degli  stessi",  il  software  GE.RI.CO.  evidenzi  un
maggior ricavo  pari  a  1.000  e  il  contribuente  dimostri,  in  sede  di
contraddittorio,  che  l'incoerenza  stessa  è  dovuta  all'indicazione   di
ammortamenti in relazione ad un unico bene  strumentale  venduto  nel  corso
dell'anno  ovvero  per  effetto  di   ammortamenti   anticipati,   l'ufficio
rettificherà i maggiori ricavi complessivamente  stimati  da  GE.RI.CO.  non
tenendo conto, in tutto o in parte, di quelli evidenziati  dall'applicazione
dell'indicatore di normalità.
    Nella fase di contraddittorio particolare attenzione deve essere inoltre
dedicata al controllo della correttezza e veridicità dei dati  indicati  nel
modello dei dati rilevanti a fini dell'applicazione degli studi di  settore,
in generale e soprattutto con riferimento alle  variabili  che  rilevano  ai
fini  dell'applicazione  degli  indicatori  di  normalità  economica.   Sarà
pertanto cura dell'ufficio, ad esempio, verificare le informazioni  indicate
dal contribuente nel  predetto  modello  (esempio:  quote  di  ammortamento,
indicazione del personale e dei collaboratori addetti all'attività, soci che
prestano l'attività nella società, la  percentuale  di  apporto  di  lavoro,
eccetera).
    È   importante   altresì    evidenziare,    ai    fini    dell'eventuale
neutralizzazione dei maggiori ricavi o compensi derivanti  dall'applicazione
di singoli  indicatori  di  normalità  economica,  che  questi  ultimi  sono
calcolati dal software GE.RI.CO. secondo una precisa sequenza, che determina
effetti "a cascata".
    Per gli indicatori applicabili ai titolari  di  reddito  di  impresa  la
sequenza è la seguente:

       1) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali  e
valore degli stessi;
       2) rotazione del magazzino o durata delle scorte;
       3) valore aggiunto per addetto;
       4) redditività dei beni mobili strumentali.

    Gli indicatori 1 e 2 determinano un primo livello del  "ricavo  puntuale
di riferimento", il quale incide poi sul calcolo dei successivi indicatori 3
e 4, in quanto viene considerato ai fini della individuazione  del  relativo
numeratore  (rispettivamente,  il  "valore  aggiunto  dell'impresa"  ed   il
"margine operativo lordo").
    L'applicazione dell'indicatore 3 porta alla individuazione di un secondo
livello del "ricavo puntuale di riferimento", che  incide  a  propria  volta
ulteriormente sul numeratore dell'ultimo indicatore 4, la  cui  applicazione
consente di determinare il definitivo "ricavo puntuale di  riferimento"  che
tiene conto dell'analisi di normalità economica.
    Per gli indicatori applicabili ai titolari di redditi di lavoro autonomo
la sequenza è la seguente:

       1) rapporto tra ammortamenti dei beni  mobili  strumentali  e  valore
degli stessi;
       2) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista.

    L'indicatore 1 (nei limitati casi in cui risulta applicabile)  determina
un primo livello del "compenso puntuale di riferimento", il quale incide poi
sul calcolo dei successivi indicatori 2 e 3, in quanto viene considerato  ai
fini della individuazione del relativo numeratore (i "Compensi netti).
    L'applicazione alternativa degli indicatori 2 o  3  consente  quindi  di
determinare il definitivo "compenso puntuale di riferimento" che tiene conto
dell'analisi di normalità economica.


2.3.9.  (Segue):  il  caso  particolare  delle  situazioni  di   svolgimento
dell'attività in condizioni di marginalità economica

    Allo scopo di garantire in  sede  di  accertamento  il  più  proficuo  e
ragionevole utilizzo degli studi  di  settore,  e  più  in  particolare  dei
risultati derivanti dalla  nuova  analisi  della  normalità  economica,  gli
uffici dovranno tenere in particolare considerazione le  situazioni  in  cui
sia fondatamente  ipotizzabile  che  l'attività  sia  svolta  in  condizioni
cosiddette "di marginalità economica".
    Con riguardo a tali situazioni, infatti, l'applicazione degli indicatori
di normalità economica (in specie, il "Valore aggiunto  per  addetto"  e  la
"Redditività dei beni mobili strumentali", i quali, come già evidenziato, si
pongono alla fine della  sequenza  applicativa)  potrebbe  comportare  stime
oggettivamente  sproporzionate  rispetto  alla  effettiva   situazione   del
contribuente.
    La condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta da
determinati elementi, ancorché  differenti  per  ogni  singolo  di  settore,
quali, ad esempio:

       - la localizzazione territoriale dell'attività;
       - le ridotte dimensioni del mercato servito;
       - l'età del contribuente;
       - la limitata dotazione di beni strumentali  e/o  l'obsolescenza  dei
beni medesimi;
       - l'assenza  di  dipendenti  (per  le  attività  dove  invece  se  ne
registra, di regola, la presenza);
       - l'assenza di costi relativi a servizi.

    In relazione alla localizzazione territoriale, la  marginalità  potrebbe
ad esempio derivare  dall'esercizio  dell'attività  in  ambiti  territoriali
particolarmente svantaggiati, caratterizzati  da  una  situazione  economica
degradata o da un mercato assai limitato.
    Il fattore età potrebbe a propria volta determinare  una  condizione  di
marginalità economica, come nel caso delle piccole imprese  individuali,  in
specifici comparti, condotte da soggetti  anziani  che  svolgono  l'attività
secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre
imprese del settore.
    Le ridotte dimensioni della struttura (in termini di numero di  addetti,
numero di locali destinati allo svolgimento dell'attività e di dotazione  di
beni strumentali) può essere un altro elemento che caratterizza generalmente
l'esercizio dell'attività in condizioni di marginalità economica, unitamente
alla  obsolescenza  dei  beni  strumentali  utilizzati.  Generalmente   tali
soggetti presentano anche  bassi  consumi  energetici  nonché  l'assenza  di
personale dipendente.
    È opportuno evidenziare che  i  contribuenti  hanno  la  possibilità  di
segnalare  la  situazione  di  marginalità  economica   già   in   sede   di
dichiarazione annuale, nel campo "annotazioni" del modello di  comunicazione
dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
fornendo anche  una  sintetica  descrizione  degli  elementi  necessari  per
valutare l'effettiva sussistenza della condizione in parola. La segnalazione
potrebbe risultare, inoltre, asseverata nelle forme previste  dalle  vigenti
disposizioni.
    Laddove  gli  elementi  necessari  per   individuare   la   "marginalità
economica" siano già disponibili (in quanto  segnalati  -  ed  eventualmente
asseverati - negli anzidetti sensi o comunque acquisibili dalle banche  dati
a disposizione degli uffici), la situazione andrà valutata fin  dal  momento
della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare  l'accertamento
basato sugli studi di settore.
    Più in particolare, nel caso di specie, la ragionevole certezza  che  il
particolare strumento accertativo possa portare  a  distorsioni  applicative
deve comportare, in linea generale, l'adozione  della  massima  cautela  nel
relativo utilizzo, privilegiando, ove il  controllo  sia  comunque  ritenuto
opportuno, modalità istruttorie diverse.
    La condizione di marginalità,  ove  segnalata  dal  contribuente  ed  in
presenza di scostamenti rilevanti tra  i  ricavi  o  compensi  dichiarati  e
quelli stimati, può inoltre formare oggetto  di  specifici  approfondimenti,
preliminari alla selezione della posizione per l'accertamento  basato  sugli
studi di settore.
    Tali approfondimenti potranno essere eseguiti nell'ambito degli  accessi
brevi per la verifica dei dati rilevanti  per  l'applicazione  degli  studi,
dato che spesso la condizione in parola può essere meglio colta mediante una
ricognizione in loco.
    Qualora la condizione di marginalità venga  in  luce  solo  in  sede  di
contraddittorio, valgono considerazioni analoghe a quelle  fin  qui  svolte,
restando ferma l'esigenza che tutti gli elementi  forniti  dal  contribuente
vengano attentamente  considerati  ed  eventualmente  verificati,  anche  in
questo caso, mediante accessi brevi nei luoghi di esercizio dell'attività.


2.3.10. (Segue):  altre  situazioni  particolari  connesse  all'applicazione
degli indicatori

    Oltre al più generale caso dei contribuenti che operano in condizioni di
marginalità economica, vanno  comunque  tenute  presenti  anche  altre,  più
specifiche  situazioni  in  cui  gli  indicatori  di   normalità   economica
potrebbero portare a risultati non adeguati  alla  effettiva  posizione  del
contribuente.
    Considerando l'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è  il  caso,  ad
esempio, dei soggetti che hanno alle dipendenze apprendisti, o per  i  quali
si siano verificate prolungate assenze per malattia  dei  dipendenti  (o  di
altri  soggetti,  compreso  il  titolare,  che   vengono   considerati   nel
denominatore dell'indice).
    Con  riguardo  allo  stesso  indicatore,  ed  anche   a   quello   della
"Redditività dei beni mobili  strumentali",  un  altro  esempio  può  essere
rappresentato dalla esistenza di particolari componenti negative del reddito
(quali perdite su crediti  o  minusvalenze  particolarmente  rilevanti)  che
abbiano inciso sensibilmente sul numeratore  dell'indice  contribuendo  alla
incoerenza da esso rilevata.
    Con riferimento agli indicatori relativi al  magazzino  ("Rotazione  del
magazzino" o "Durata  delle  scorte"),  l'eventuale  incoerenza  potrebbe  a
propria volta risultare giustificata da particolari situazioni di mercato  o
di gestione. Per portare qui pure un esempio, l'incremento  delle  rimanenze
finali potrebbe scaturire da approvvigionamenti particolarmente consistenti,
debitamente documentati, effettuati nel corso  dell'anno,  in  vista  di  un
rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate.


2.3.11. Ulteriori precisazioni ai  fini  dell'adeguamento  in  dichiarazione
alle risultanze degli studi

    Nel caso in cui verifichi una incoerenza  derivante  dalla  applicazione
degli indicatori "Rotazione del  magazzino"  o  "Durata  delle  scorte",  il
software GE.RI.CO. 2007 potrebbe evidenziare, con riferimento  all'ammontare
dei maggiori ricavi da considerare ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  in
dichiarazione  alle  risultanze  degli  studi  di  settore,  due  differenti
importi:

       - uno relativo all'adeguamento da effettuare ai fini dell'Iva;
       - l'altro concernente l'adeguamento ai fini delle imposte sui redditi
e dell'Irap.

    Tale differenza si deve al particolare meccanismo applicativo dei citati
indicatori, in base al quale:

       - il maggior volume d'affari da  normalità  economica,  rilevante  ai
fini dell'Iva, viene determinato aumentando la variabile "costo del venduto"
di un importo pari  all'incremento  del  magazzino  registrato  nel  periodo
d'imposta.  Il  costo  del  venduto,  aumentato  negli  anzidetti   termini,
costituisce  quindi  il  parametro  di  riferimento  per  la  riapplicazione
dell'analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi  da
normalità economica. Di conseguenza, la differenza tra il ricavo puntuale di
riferimento derivante dalla riapplicazione dell'analisi della congruità  con
il nuovo costo del venduto e il ricavo puntuale di riferimento di  partenza,
calcolato sulla base dei dati dichiarati  dal  contribuente,  costituirà  il
maggior volume d'affari da normalità economica;
       - ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, invece,  i  maggiori
ricavi da normalità economica correlati a  tale  indicatore  sono  calcolati
come differenza tra i maggiori ricavi, così come definiti ai fini  dell'Iva,
e il maggior costo del venduto pari all'incremento di magazzino.

    In presenza di questi  due  diversi  risultati  il  programma  GE.RI.CO.
propone un importo per l'adeguamento in dichiarazione agli studi di  settore
sia ai fini dell'Iva che ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
    A tale riguardo,  si  fa  presente  che  nei  modelli  di  dichiarazione
relative alle imposte sui redditi, Irap e Iva, nell'apposito campo  previsto
per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore occorrerà  indicare
rispettivamente il maggiore ricavo  (o  compenso)  previsto  ai  fini  delle
imposte sui redditi  e  il  maggior  imponibile  Irap  e/o  l'ammontare  dei
maggiori corrispettivi e  l'ammontare  dell'imposta  versata  ai  fini  Iva,
tenendo  conto  anche  delle  eventuali  differenti   risultanze   derivanti
dall'applicazione di GE.RI.CO., sulla base dell'applicazione dell'indicatore
"Durata delle scorte" o "Rotazione del  magazzino".  Nel  modello  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  studi  di  settore,  Quadro  F  -
Elementi contabili, nel rigo "Adeguamento da  studi  di  settore"  occorrerà
indicare l'ammontare relativo ai maggiori ricavi risultante  ai  fini  delle
imposte sui redditi.
    L'introduzione, da parte del D.M. 20 marzo 2007, dei nuovi indicatori di
normalità economica, per gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006,  è
da assimilare ad una "revisione" degli studi medesimi,  poiché  comporta  un
diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello
in precedenza previsto. Pertanto, in linea generale,  per  il  solo  periodo
d'imposta 2006, non opera la disposizione di cui  all'art. 2,  comma  2-bis,
del D.P.R. n. 195 del 1999, concernente il  versamento  della  maggiorazione
del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione.  Tale  disposizione
trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui  confronti  non
vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli  indicatori
di normalità economica di cui al comma 14 della  legge  Finanziaria  per  il
2007, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi stimati da GE.RI.CO. risulta
superiore al 10 per cento dei ricavi o  compensi  annotati  nelle  scritture
contabili.


3. Le sanzioni applicabili in fase di  accertamento  in  caso  di  omessa  o
infedele compilazione dei modelli da studi di settore

    A seguito delle modifiche apportate dai commi 25, 26 e  27  dell'art.  1
della legge Finanziaria per il 2007 all'art. 1 e all'art. 5  del  D.Lgs.  n.
471 del 1997 e, inoltre, all'art. 32 del D.Lgs. n. 446  del  1997,  è  stata
aumentata del 10 per cento la sanzione pecuniaria  applicabile  in  sede  di
accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e  dell'Irap,  per
le violazioni:

       - di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli  per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore;
       - di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi
di settore non sussistenti.

    Con l'aumento della sanzione è stato perseguito un duplice obiettivo:

       - da un lato, scoraggiare i comportamenti, sempre più ricorrenti,  di
omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti  per  l'applicazione  degli
studi finalizzata a ridurre  l'ammontare  dei  ricavi  stimati  dagli  studi
medesimi per renderli "congrui" rispetto a quelli dichiarati;
       - dall'altro, contrastare  adeguatamente  le  altrettanto  ricorrenti
situazioni di intenzionale elusione dell'obbligo di comunicazione  dei  dati
rilevanti per l'applicazione degli studi perseguite  mediante  l'indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilità in realtà inesistenti.

    La predetta maggiorazione del 10 per cento si applica alla sanzione-base
a condizione che:

       - il maggior reddito d'impresa, arte o professione  (per  le  imposte
sui redditi);
       - la maggiore imposta o la minore imposta detraibile  o  rimborsabile
(per l'imposta sul valore aggiunto);
       -  la  maggiore  base  imponibile  (per  l'imposta   sulle   attività
produttive)

accertati a seguito della corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,
eccedano,  rispettivamente,  il  10  per  cento  di  quanto  dichiarato  dai
contribuenti.

    Le norme  riguardanti  l'incremento  della  sanzione  si  applicano  con
riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio  2007  (entrata
in vigore della legge Finanziaria per il 2007), in ragione del principio del
cosiddetto favor rei sancito dall'art. 3, comma 3, del  D.Lgs.  n.  472  del
1997. Pertanto,  la  sanzione  incrementativa  potrà  essere  applicata  con
riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente a tale data.
    Occorre infine sottolineare che, ai sensi del comma 4-bis  dell'art.  10
della L. n. 146 del  1998,  il  solo  verificarsi  invece  delle  condizioni
previste per poter applicare la sanzione integrativa del 10 per cento (commi
da 25 e 27 della legge Finanziaria per il 2007),  preclude  al  contribuente
anche la possibilità  di  beneficiare  della  cosiddetta  "inibizione  degli
accertamenti presuntivi", prevista dal nuovo comma 4-bis dell'art. 10  della
L.  n.  146  del  1998,  nei  confronti  dei  soggetti   congrui   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore.


3.1. Incremento della sanzione ai fini delle imposte sui redditi

    Con riferimento alle imposte sui redditi, il nuovo comma 2-bis dell'art.
1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 prevede che la misura della sanzione  minima  e
massima di cui al comma 2 (ossia la  sanzione  applicabile  dall'ufficio  in
fase di accertamento stabilita nella misura tra il cento ed il duecento  per
cento della maggiore imposta o della differenza del credito scaturente dalla
indicazione in dichiarazione di un reddito  imponibile  inferiore  a  quello
accertato o  comunque  di  imposta  inferiore  a  quella  dovuta  o  credito
superiore a quello spettante, nonché per esposizione di indebite  detrazioni
d'imposta o indebite deduzioni dall'imponibile) sia elevata del 10 per cento
nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
    L'incremento non si applica se il maggior reddito  d'impresa  ovvero  di
arte o professione, accertato a seguito della  corretta  applicazione  degli
studi di settore, non è superiore al 10  per  cento  del  reddito  d'impresa
dichiarato.
    Se, a seguito della rettifica da parte dell'ufficio, i dati  rettificati
derivanti dall'applicazione  di  GE.RI.CO.  determinino  una  minor  perdita
d'impresa, anche in tal caso,  ai  fini  dell'applicabilità  dell'incremento
della misura sanzionatoria, deve  ritenersi  verificata  la  condizione  del
superamento della soglia del 10 per cento, calcolata, in questo  caso,  come
"minor perdita d'impresa" rispetto a quella dichiarata dal contribuente.
    Pertanto se, a seguito di un accertamento effettuato  sulla  base  degli
studi di  settore,  l'ufficio  finanziario  accerti  una  maggiore  imposta,
derivante dalla non corretta indicazione dei dati rilevanti  ai  fini  degli
studi di settore, la sanzione da applicare sarà compresa da  un  minimo  del
110 per cento ad un massimo  del  220  per  cento,  della  maggiore  imposta
accertata o della differenza del credito,  graduata  in  base  alla  gravità
della fattispecie commessa.


Esempio 1 -  Indicazione  di  dati  non  veritieri  nell'allegato  studi  di
settore. Quadro F - Elementi contabili

    PERIODO D'IMPOSTA 2007 - DATI DICHIARATI NEL MODELLO STUDI DI SETTORE
    ---------------------------------------------------------
    |Ricavi                                  |800.000       |
    |----------------------------------------|--------------|
    |Costi                                   |700.000       |
    |----------------------------------------|--------------|
    |Reddito d'impresa                       |100.000       |
    ---------------------------------------------------------

    CONTROLLO DELL'UFFICIO FINANZIARIO
    --------------------------------------------------------------
    |Rideterminazione dei maggiori ricavi    |+ 60.000 (860.000) |
    |----------------------------------------|-------------------|
    |Costi correttamente indicati nel        |+ 10.000 (710.000) |
    |modello studi di settore                |                   |
    |----------------------------------------|-------------------|
    |Maggior reddito d'impresa accertato     |+ 50.000 (150.000) |
    --------------------------------------------------------------

    In tal caso, si applica la sanzione che varia tra il 110 e  il  220  per
cento della maggiore imposta dovuta in quanto il maggior  reddito  d'impresa
accertato è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
    Tra le ipotesi di "infedele indicazione dei dati"  nei  modelli  per  la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di
settore,  oltre  alle  ipotesi  di  non  corretta  indicazione   di   quelle
informazioni che rilevano ai fini della determinazione  della  "funzione  di
regressione" si ricomprende, altresì, l'infedele ovvero  omessa  indicazione
di quelle variabili che,  pur  non  rilevanti  ai  fini  della  funzione  di
regressione, incidono comunque sulla determinazione del reddito d'impresa  o
di lavoro autonomo (ad esempio, quote di ammortamento che potrebbero  essere
rilevanti ai fini dell'indicatore di normalità economica relativo alle spese
per il godimento dei beni strumentali mobili).
    Anche in tali ipotesi deve ritenersi, quindi,  applicabile  la  sanzione
incrementativa  del  10  per  cento  qualora  la  rettifica  riguardi   dati
erroneamente  indicati  nell'allegato  studi  di   settore,   ancorché   non
riguardanti variabili utilizzabili nella funzione  di  regressione,  qualora
l'ufficio abbia rilevato un maggior reddito d'impresa o di  lavoro  autonomo
superiore al 10 per cento di quello dichiarato dal contribuente.
    L'incremento della sanzione non è, invece, applicabile  in  relazione  a
quelle fattispecie di infedele od omessa indicazione nell'allegato studi  di
settore delle variabili cosiddette "descrittive", cioè quelle concernenti  i
dati specifici dell'attività che  non  influenzano  né  il  risultato  dello
studio di settore, né tanto meno incidono sulla determinazione  del  reddito
d'impresa o di  lavoro  autonomo.  Infatti  l'incremento  della  sanzione  è
applicabile esclusivamente nel  caso  in  cui,  a  seguito  della  rettifica
effettuata dagli uffici derivi un maggior reddito (ovvero una minor perdita)
d'impresa o di lavoro autonomo superiore alla predetta  soglia  del  10  per
cento.


3.2. Indicazione di cause di esclusione o  inapplicabilità  degli  studi  di
settore non sussistenti

    La  sanzione  aggiuntiva  si  applica  anche  nell'ipotesi  in  cui   il
contribuente, per sfuggire all'applicazione degli studi di settore,  indichi
nel modello di dichiarazione UNICO cause di esclusione o di  inapplicabilità
non esistenti.
    In tal  caso  l'ufficio,  ai  fini  della  concreta  applicazione  della
sanzione, considerato che non è in  possesso  delle  informazioni  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dovrà richiedere
al  contribuente,  una  volta  constatata  l'inesistenza  della   causa   di
esclusione dagli studi o di  inapplicabilità,  le  predette  informazioni  e
procedere all'applicazione dello studio di settore sulla  base  del  calcolo
risultante da GE.RI.CO.,  relativo  al  periodo  d'imposta  interessato  dal
controllo.
    Qualora,   in   fase   di   accertamento,   il    risultato    derivante
dall'applicazione degli studi di settore, soddisfi  le  condizioni  previste
dai commi da 25 a 27 della legge Finanziaria per il  2007,  l'ufficio  dovrà
procedere all'irrogazione della predetta  maggior  sanzione  amministrativa,
oltre all'applicazione della sanzione prevista  per  l'omessa  presentazione
del modello dei dati rilevanti ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di
settore.


3.3. Incremento della sanzione ai fini dell'Iva e dell'Irap

    Analoga previsione sanzionatoria, prevista ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, viene introdotta sia per l'Iva che per l'Irap.
    Per quanto concerne le dichiarazioni  relative  all'imposta  sul  valore
aggiunto,  il  comma  4-bis  all'art.  5  del  D.Lgs.  n.   471   del   1997
(disciplinante le sanzioni  applicabili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto), introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007,
prevede una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al comma  4
del medesimo art. 5.
    Tale ultima disposizione  stabilisce  che  se  dalla  dichiarazione  Iva
presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero  un'eccedenza
detraibile o rimborsabile  superiore  a  quella  spettante,  si  applica  la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per  cento  della  differenza.
Pertanto, al verificarsi delle ipotesi precedentemente  esaminate  (infedele
od omessa indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi  di  settore  o
indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di  settore
non esistenti) la misura della predetta sanzione (dal 100 al 200 per  cento)
viene incrementata del 10 per cento.  L'incremento  non  si  applica  se  la
maggiore Iva accertata o la minore Iva detraibile o rimborsabile, non supera
il 10 per cento dell'Iva dichiarata.
    In linea con tale previsione, per le dichiarazioni relative  all'imposta
regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 2-bis dell'art.  32  del
D.Lgs. n. 446 del 1997 (disciplinante  le  sanzioni  in  materia  di  Irap),
introdotto dal comma 27 dell'art. 1 della legge  Finanziaria  per  il  2007,
prevede una integrazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al  comma  2
del medesimo articolo. In tali ipotesi l'incremento non  si  applica  se  il
maggiore  imponibile  Irap  accertato  non  è  superiore  al  10  per  cento
dell'imponibile Irap dichiarato.



4. Le modifiche delle cause di esclusione dall'applicazione degli  studi  di
settore

    La legge Finanziaria per il 2007 ha operato significativi interventi  in
ordine ad alcune  cause  di  esclusione  dall'applicazione  degli  studi  di
settore.  Si  tratta,  in  particolare,  delle  disposizioni  contenute  nei
commi 16 e 23, lettera a), dell'articolo unico della legge  Finanziaria  per
il 2007, le quali hanno modificato l'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146.
    La nuova formulazione del comma 4 dell'art. 10 della L. 8  maggio  1998,
n. 146, alla lettera b) dispone che, sono  esclusi  dall'applicazione  degli
studi di settore i contribuenti "che hanno iniziato o cessato l'attività nel
periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque  in
caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello  stesso  soggetto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  cessazione,  nonché   quando   l'attività
costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti".
    La norma rimuove, allargando in questo modo la  platea  degli  obbligati
agli studi di settore, alcune cause di esclusione dalla loro applicazione.
    Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore  non  sono  applicabili
nei confronti dei soggetti che iniziano o cessano la  propria  attività  nel
corso del periodo di imposta.
    Tuttavia il legislatore ha circoscritto  tale  generalizzata  esclusione
prevedendo, con effetto dal periodo  d'imposta  2006,  l'applicazione  degli
studi di settore nei confronti dei soggetti che:

       a) hanno cessato l'attività ed  entro  sei  mesi  l'hanno  nuovamente
intrapresa;
       b)   hanno   iniziato   (o   meglio   "continuato"),   una   attività
precedentemente svolta da altri soggetti.

    Pertanto, la modifica normativa intende ricomprendere  nell'applicazione
degli studi di settore i soggetti che, al fine di eludere tale strumento  di
accertamento, cessano l'attività (ad esempio il 28 dicembre 2006)  ed  entro
un breve lasso temporale, non superiore ai sei  mesi  dalla  cessazione  (ad
esempio, 15 marzo 2007) la riaprono.
    La scelta di riportare tali situazioni nell'ambito di applicazione degli
studi di settore trova la sua giustificazione nel fatto che, in  realtà,  le
attività iniziate  non  rappresentano  vere  e  proprie  "nuove"  iniziative
produttive.  Infatti,  essendo  le  stesse  già  avviate,   possono   essere
considerate  una  continuazione  dell'attività  precedentemente  cessata  e,
pertanto, suscettibili di "stima" sulla base anche degli studi di settore.
    Il comma 18 della legge Finanziaria per il 2007 precisa, inoltre, che le
disposizioni previste al comma 4, lettera b), dell'art. 10 della  L.  n. 146
del 1998 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data 31  dicembre
2006.


4.1. Cessazione e inizio dell'attività entro sei mesi

    La nuova disciplina introdotta con la  legge  Finanziaria  per  il  2007
trova la sua ratio nella volontà  del  legislatore  di  contrastare  diffusi
fenomeni elusivi da parte di  quei  contribuenti  che  si  sottraggono  alla
compilazione degli studi di settore con chiusure fittizie dell'attività.
    Allo scopo di perseguire tale finalità, la nuova  disciplina  stabilisce
che la cessazione ed il  successivo  inizio  dell'attività  non  determinano
causa  di  esclusione  dall'applicazione  degli  studi  di  settore  qualora
ricorrano contestualmente i tre seguenti requisiti:

       - che l'attività iniziata venga  svolta  dallo  stesso  soggetto  che
precedentemente aveva cessato l'attività;
       - che l'attività venga nuovamente iniziata entro il  termine  di  sei
mesi dalla sua cessazione;
       - che l'attività presenti il carattere della "omogeneità" rispetto  a
quella preesistente.

1) Attività svolta dallo stesso soggetto

    Il requisito di cui al punto 1)  comporta  necessariamente  che  vi  sia
identità tra il soggetto che ha cessato l'attività e quello  che  la  inizia
nuovamente entro il termine dei sei mesi.
    Appare opportuno  chiarire,  in  questa  sede,  l'esatta  portata  della
locuzione "da parte dello stesso soggetto" utilizzata  dal  legislatore  nel
contesto della lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998.
    A   tale   scopo    bisogna,    quindi,    distinguere    tra    persona
fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società di persone e/o  di
capitali, enti commerciali e non commerciali, eccetera).
    Nessun problema specifico si pone con riferimento  alla  prima  ipotesi.
Infatti,  per  la  persona  fisica/imprenditore  individuale  sussiste   una
naturale ed insita coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha
iniziato l'attività, nonostante l'inizio attività avvenga  con  attribuzione
di una nuova partita Iva.
    Analogo ragionamento va  applicato  al  caso  di  cessazione  ed  inizio
attività  da  parte  di  un'impresa  familiare  di  cui  sia   titolare   un
imprenditore individuale, in quanto anche in tale  ipotesi  non  si  ha  una
modificazione del soggetto rilevante ai fini fiscali.
    Ciò premesso, ne consegue che la verifica dell'applicabilità degli studi
di settore al caso concreto dovrà essere effettuata con riferimento ai  soli
requisiti dell'omogeneità delle attività e del termine di sei mesi.
    Per i soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la
cessazione dell'attività determina l'estinzione della posizione fiscale  del
soggetto  e,  quindi,  fa  venir  meno  uno  dei  requisiti  essenziali  per
l'applicabilità della norma in oggetto.
    Per tali  soggetti,  inoltre,  la  disposizione  in  esame  deve  essere
coordinata con  quanto  previsto  alla  lettera  c)  dello  stesso  comma  4
dell'art. 10 della L. n. 146/1998, la quale individua come  ulteriore  causa
di esclusione dall'applicazione degli studi di settore il  periodo  di  "non
normale svolgimento  dell'attività".  Ai  fini  degli  studi  di  settore  è
considerato periodo di non normale svolgimento dell'attività il periodo  nel
quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in  liquidazione  coatta
amministrativa o fallimentare.
    Inoltre, come stabilito dalla circolare n. 110/E del 21 maggio 1999  del
Ministero delle finanze, il periodo che precede l'inizio della  liquidazione
è considerato periodo di cessazione dell'attività.
    Da quanto sopra consegue che non si applica, nei confronti di società di
persone, società di capitali ed enti che siano  posti  in  liquidazione,  la
nuova disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 10  della  L.  n.  146/1998,
nella parte in cui prevede che lo studio di settore si applichi comunque "in
caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello  stesso  soggetto,
entro sei mesi dalla data di cessazione".

2) Il termine dei sei mesi dalla cessazione dell'attività

    In merito al punto 2), il requisito del termine dei sei mesi ricorre sia
nel caso in cui il periodo di cessazione  dell'attività  ricada  per  intero
nell'ambito dello stesso periodo d'imposta,  sia  qualora  la  cessazione  e
l'inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di due periodi  d'imposta
consecutivi. Pertanto sono assoggettati agli studi di settore i contribuenti
che cessano la propria attività nel periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre e che la  iniziano  nuovamente,  entro  sei  mesi,  nel  periodo
d'imposta successivo.
    Il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a decorrere dalla  data  di
chiusura   dell'attività   (risultante   dalla   comunicazione    effettuata
all'ufficio finanziario), considerando come mese intero le frazioni di  esso
pari o superiori a 15 giorni.
    Occorre  rilevare  che  la  nuova  disposizione  si  applica  anche  nei
confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività nel  corso  del  periodo
d'imposta 2005 e hanno iniziato la stessa  attività  nel  periodo  d'imposta
successivo, entro sei mesi dalla data di cessazione.
    A titolo di esempio  si  considerino  le  seguenti  situazioni  (periodo
d'imposta coincidente con l'anno solare):

       - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data
24 ottobre 2005 e la riapre in data 16 marzo 2006: è soggetto agli studi  di
settore ed è tenuto all'invio del relativo modello  dei  dati  rilevanti  ai
fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2006,
indicando, nell'apposita sezione, un numero di mesi di attività pari a 9;
       - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data
12 dicembre 2006 e la riapre in data  18  aprile  2007:  il  contribuente  è
soggetto agli studi di settore per il 2006 e 2007. Con riferimento al 2006 è
tenuto all'invio del  modello  studi  di  settore  indicando,  nell'apposita
sezione, un numero di mesi di attività pari ad 11;
       - contribuente, persona fisica, che cessa la propria attività in data
13 settembre 2006 e la riapre in data 8 maggio 2007: il  soggetto  non  sarà
tenuto all'applicazione dello studio di settore  in  quanto  il  periodo  di
interruzione dell'attività è stato superiore a sei mesi (per  effetto  della
disposizione prevista al comma 19, secondo periodo, per il periodo d'imposta
2006 il contribuente sarà tenuto comunque all'invio  del  modello  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

3) Il requisito della omogeneità dell'attività

    Infine, come già affermato con circolare n. 11/E del 2007, il  requisito
della omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente sussiste se le
attività sono contraddistinte da  un  medesimo  codice  attività,  ovvero  i
codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
    Pertanto, va ribadito che non costituisce causa di esclusione se le  due
attività (quella cessata e quella iniziata) sono contraddistinte  da  codici
di attività compresi nel medesimo studio di settore.


Esempio

    - in data 21 giugno 2006  il  contribuente  cessa  la  propria  attività
contraddistinta dal codice di attività: 15.81.2 - Produzione di  pasticceria
fresca;
    - in data 14 settembre 2006 lo stesso contribuente inizia  una  attività
contraddistinta dal codice  di  attività:  15.82.0  -  Produzione  di  fette
biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati.

    Poiché entrambi i codici di attività sono ricompresi  all'interno  dello
stesso studio di settore TD01U, si può  ritenere  soddisfatto  il  requisito
dell'omogeneità.
    L'evoluzione degli studi  di  settore  può  condurre,  in  alcuni  casi,
all'accorpamento in un  unico  studio  di  studi  precedentemente  distinti,
qualora le attività ad essi relative abbiano  caratteristiche  analoghe.  Il
requisito dell'omogeneità si realizzerà anche qualora la  cessazione  ed  il
successivo inizio abbiano ad oggetto attività caratterizzate da codici  che,
sebbene in origine afferenti distinti studi di settore, siano confluiti  nel
medesimo studio a seguito dell'evoluzione.
    Per esempio, si consideri il caso di un soggetto che:

       - in  data  30  novembre  2005  abbia  cessato  la  propria  attività
contraddistinta  dal  codice  37.10.1  -  Recupero  e  preparazione  per  il
riciclaggio di cascami e rottami  metallici,  rientrante,  fino  al  periodo
d'imposta 2005, nello studio di settore SD30U;
       -  in  data  1°  marzo  2006  abbia  iniziato  una   nuova   attività
contraddistinta dal codice 51.57.1 - Commercio  all'ingrosso  di  rottami  e
sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, rientrante,  fino  al
periodo d'imposta 2005, nello studio di settore SM26U.

    Poiché, a seguito dell'evoluzione intervenuta nel 2006, i due  studi  di
settore sopraccitati sono confluiti nello  studio  TD30U,  risulta,  quindi,
soddisfatto il requisito dell'omogeneità.
    In ultima analisi, va precisato che non incide in alcun  modo,  ai  fini
della verifica dei requisiti  necessari  all'applicazione  della  disciplina
introdotta dalla nuova formulazione del comma 4, lettera  b),  dell'art.  10
della L. n. 146/1998, la circostanza che l'attività  nuovamente  iniziata  o
proseguita si differenzi dalla precedente  in  relazione  a  caratteristiche
quali:

       - differente localizzazione in cui l'attività viene esercitata;
       - modifiche della struttura organizzativa;
       - diverso numero di dipendenti, eccetera.

    Tali situazioni potranno essere tenute in  considerazione,  in  sede  di
contraddittorio, ai fini della  corretta  valutazione  della  posizione  del
contribuente.


4.2. Mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti

    Con la previsione relativa alla mera prosecuzione di attività svolte  da
altri  soggetti,  il  legislatore  ha  inteso  ricondurre   nell'ambito   di
applicazione degli studi  di  settore  anche  quelle  attività  che,  seppur
formalmente configurabili come  "nuove",  costituiscono  sostanzialmente  la
continuazione di attività già precedentemente in essere.
    Con riguardo a tale ipotesi (vale a dire quando  l'attività  costituisce
mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti), come  già  chiarito
con  circolare  n.  11/E  del  16  febbraio  2007,  deve  ritenersi  che  la
fattispecie si verifica quando l'attività presenta il carattere della novità
unicamente sotto l'aspetto formale, ma che  viene  svolta,  ancorché  da  un
altro soggetto, in sostanziale continuità.
    In questa ottica, sono da considerarsi comunque  "mera  prosecuzione  di
attività svolte da altri soggetti" alcune situazioni di inizio  di  attività
quali quelle derivanti da:

       - acquisto o affitto d'azienda;
       - successione o donazione d'azienda;
       - operazioni di trasformazione;
       - operazioni di scissione e fusione d'azienda.

    Analogamente  a  quanto  già  precisato  in  riferimento  al   caso   di
cessazione/inizio attività, anche  per  l'ipotesi  di  "mera  prosecuzione",
andrà verificata la sussistenza del requisito dell'omogeneità  dell'attività
rispetto a quella preesistente. In  modo  particolare,  in  ipotesi  diverse
dalle precedenti (quale, ad esempio,  quella  del  conferimento  d'azienda),
andrà  verificato  in  maniera  specifica  se,  nel  caso  concreto,   siano
riscontrati gli estremi della "prosecuzione dell'attività", avendo  riguardo
al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
    È opportuno chiarire, in via preventiva, che, in tutti i casi  di  "mera
prosecuzione", il  soggetto  che  cessa  l'attività  non  sarà  assoggettato
all'applicazione degli studi di settore, poiché nei suoi  confronti  troverà
applicazione la causa di esclusione relativa alla  cessazione  dell'attività
nel corso  del  periodo  d'imposta.  Tuttavia,  in  base  alle  nuove  norme
introdotte dalla legge Finanziaria  per  il  2007,  tale  contribuente  sarà
comunque tenuto a presentare  il  modello  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
    Pertanto, sono  soggetti  all'applicazione  degli  studi  di  settore  i
soggetti che iniziano una attività e questa costituisce "mera  prosecuzione"
di una precedente (esempio: per effetto di acquisto di una  azienda  o  ramo
aziendale), ovvero che siano l'effetto prodotto  da  determinate  operazioni
(quali fusioni, scissioni, trasformazioni, eccetera).
    Risulta tuttavia necessario coordinare la disposizione in oggetto con la
nuova disciplina attinente ai soggetti  con  periodo  d'imposta  diverso  da
dodici mesi, atteso che le disposizioni previste alla lettera b) del comma 4
del citato art. 10 hanno effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2006, mentre a tale  data  risulta  ancora  operante  la  causa  di
esclusione relativa ad un periodo d'imposta differente da dodici mesi.
    Con riferimento all'annualità 2006,  è  da  ritenersi  che,  qualora  si
verifichino  in  capo  ad  un  contribuente  ambedue  le   circostanze   ivi
contemplate, va accordata prevalenza alla norma di cui al comma  4,  lettera
b), dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998.

    Si considerino, al riguardo, i seguenti esempi:

       - un contribuente riceve in donazione un'azienda il 31  luglio  2006,
proseguendo l'attività già svolta dal donante e senza modificarne il  codice
di attività. Il donatario sarà  soggetto  all'applicazione  degli  studi  di
settore anche per il periodo compreso tra la data di donazione ed il termine
del periodo d'imposta;
       - una società a responsabilità limitata, si  trasforma,  in  data  31
agosto 2006, in una società in nome collettivo, senza modificare  il  codice
di attività esercitata. La S.n.c. dovrà presentare  la  dichiarazione  UNICO
2007, relativa al periodo 31 agosto 2006-31 dicembre  2006,  ed  è  soggetta
all'applicazione  degli  studi  di   settore   e,   conseguentemente,   alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di  settore.  La  S.r.l.  per  il  periodo  di
riferimento (1° gennaio-31 agosto 2006), dovrà presentare il  Modello  UNICO
2006 e, pertanto, seguire le regole previste per tale dichiarazione, per cui
non sarà tenuta né all'applicazione degli studi di  settore  né  tanto  meno
all'invio del modello dei dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore;
       - una società in nome collettivo, si trasforma,  in  data  31  luglio
2006, in una società a responsabilità limitata, senza modificare  il  codice
di attività esercitata. La S.n.c. dovrà presentare  la  dichiarazione  UNICO
2007, relativa al periodo 1° gennaio  2006-31  luglio  2006,  indicando  nel
campo 2 del Quadro RF (o RG), il  codice  2  (cessazione  dell'attività  nel
corso del periodo d'imposta) e non sarà, quindi,  soggetta  all'applicazione
degli studi di settore, rimanendo tuttavia obbligata alla presentazione  del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
degli studi di settore. La neocostituita S.r.l., in  sede  di  presentazione
della dichiarazione  UNICO  2007  relativa  al  periodo  1°  agosto  2006-31
dicembre 2006, dovrà, a sua volta, applicare gli studi di settore, indicando
nell'allegato studi di settore, nell'apposita sezione, il  codice  3  ed  un
numero di mesi di attività pari a 5.


4.3.  Le   informazioni   del   modello   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore

    Nel caso in cui si verifichi una delle predette ipotesi di cessazione  e
inizio attività entro sei mesi o di  mera  prosecuzione  dell'attività,  nel
campo 2 dei Quadri RE, RF ed RG di UNICO 2007,  non  dovrà  essere  indicato
alcun codice relativo all'esclusione.
    In particolare, il codice 1  deve essere utilizzato solamente in caso di
esclusione dall'applicazione dello studio di settore per inizio attività nel
corso del periodo d'imposta e non deve essere indicato, invece, nel caso  in
cui tale inizio dell'attività sia avvenuto entro sei mesi  dalla  precedente
cessazione, ovvero costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri
soggetti. Analogamente, il codice 2 deve essere utilizzato  soltanto  se  si
verifica la causa di esclusione relativa alla cessazione  dell'attività  nel
corso del periodo d'imposta e non quando l'attività sia iniziata  nuovamente
entro sei mesi  dalla  cessazione.  In  caso  di  cessazione  dell'attività,
tuttavia, il contribuente è tenuto alla  compilazione  del  modello  per  la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di
settore,  come  previsto  dal  comma  19,  secondo  periodo,   della   legge
Finanziaria per il 2007. Tali soggetti dovranno comunicare i dati  richiesti
nel modello (ad esempio, beni strumentali, personale  dipendente,  eccetera)
con  riferimento  alla  situazione  esistente  alla   data   di   cessazione
dell'attività.


4.4. Periodo d'imposta diverso da dodici mesi

    Il legislatore ha inoltre previsto che  gli  studi  di  settore  trovano
applicazione anche nei confronti dei soggetti con periodi d'imposta  diversi
dai 12 mesi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  del  1°
gennaio 2007.
    Il comma 23, lettera a), della legge Finanziaria per il 2007, prevedendo
la soppressione delle parole "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" al
comma 1 dell'art. 10 della L. n. 146/1998, ha di fatto sancito il venir meno
della previgente causa di esclusione,  in  base  alla  quale  gli  studi  di
settore non venivano applicati ai soggetti  il  cui  periodo  d'imposta  era
diverso da dodici mesi.
    Tale  disposizione,  per  effetto  del  comma  24  della  citata   legge
Finanziaria per il 2007, ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2007. Ne consegue, quindi che  i  contribuenti  che  hanno  un
periodo d'imposta, che  termini  entro  il  31  dicembre  2006,  con  durata
inferiore o superiore ai 12 mesi, indipendentemente  dalla  circostanza  che
tale arco temporale sia o meno a  cavallo  di  due  esercizi,  sono  esclusi
dall'applicazione degli studi di settore.


4.5. Cause di esclusione riguardanti i soggetti tenuti all'applicazione  dei
parametri

    È appena il caso di ricordare che le modifiche, riguardanti gli studi di
settore, in ordine alle cause di esclusione (cessazione  e  inizio  attività
entro  sei  mesi  dalla  cessazione,  prosecuzione  di  attività  svolte  in
precedenza da altri soggetti) trovano applicazione anche  nei  riguardi  dei
soggetti tenuti all'applicazione dei parametri di cui ai commi da 181 a  187
dell'art.  3  della  L.  28  dicembre  1995,  n.  549,  per  effetto   della
disposizione contenuta nell'art. 4, comma  1,  ultimo  periodo,  del  D.P.R.
n. 195 del 31 maggio 1999, nella quale viene precisato che "I parametri  non
trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano
le cause di esclusione dagli accertamenti  basati  sugli  studi  di  settore
previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146".
    Pertanto, per effetto delle  citate  modifiche  (analogamente  a  quanto
previsto per gli studi di settore), sono  comunque  tenuti  all'applicazione
dei parametri:

       a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei  mesi
dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in  cui  la
cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio dell'attività sia  avvenuto  nel  corso
del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi  dalla
data di cessazione;
       b) i soggetti che hanno iniziato l'attività  nel  corso  del  periodo
d'imposta quando la stessa costituisce una  mera  prosecuzione  di  attività
svolta da altri soggetti.

    Tuttavia, occorre precisare che i  citati  parametri  continuano  a  non
applicarsi nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso  dai  12
mesi. Ciò in quanto l'art. 4 del D.P.R. n.  195  del  1999  prevede  che  le
"disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti  effettuati  in  base  a
parametri, anche  per  gli  accertamenti  relativi  ai  periodi  di  imposta
successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti
con  periodo  di  imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare,  per   gli
accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi  al  terzo  di  durata
pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995".
    Non trova invece applicazione l'innalzamento  del  limite  previsto  per
l'applicazione degli studi di  settore  (da  5.164.569  a  7.500.000  euro),
contenuto nella lettera a) del comma 4 dell'art. 10  della  L.  n.  146  del
1998, in quanto il comma 182 dell'art. 3 della L. n. 549  del  1995  prevede
espressamente un limite inferiore pari  a  5.164.569,  senza  operare  alcun
rinvio alla disciplina degli studi di settore.


5. Il nuovo limite di applicabilità degli studi

    L'art. 1, comma 16, della legge Finanziaria per il  2007,  ha  apportato
alcune modifiche al  comma  4  dell'art.  10  della  L.  n.  146  del  1998,
prevedendo tra l'altro l'innalzamento del limite di  ricavi  o  compensi  ai
fini dell'applicazione degli studi di settore.
    A tali fini, infatti, il limite di ricavi dichiarati di cui all'art. 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del  Tuir,  ovvero
dei compensi dichiarati di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, prima fissato
in 5.164.569 euro, è stato elevato a 7,5 milioni  di  euro,  con  effetto  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.
    Resta ferma, comunque, la possibilità per l'Amministrazione  finanziaria
di definire, con apposito decreto ministeriale, in sede di approvazione  dei
singoli  studi  di  settore,  un   limite   inferiore   a   quello   massimo
precedentemente indicato.
    Al riguardo, si evidenzia che per gli studi di  settore  attualmente  in
vigore, non sono stati stabiliti limiti diversi dai 5.164.569 euro di ricavi
o compensi conseguiti. Pertanto, con i decreti di approvazione  degli  studi
di settore, che entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007,
potranno essere previsti limiti fino al massimo ad 7.500.000 euro.
    L'innalzamento  del  limite  previsto  dal  legislatore   non   presenta
contenuti  di  carattere  concettuale  ma  è  esclusivamente  finalizzato  a
ricomprendere nell'ambito di applicazione degli studi di settore buona parte
dei soggetti che, sino ad ora, sono rimasti al di fuori di tale  sistema  di
accertamento. Non si può trascurare che  un  elemento  che  ha  condotto  il
legislatore ad innalzare il limite di ricavi è costituito dal riallineamento
degli importi a causa della perdita del potere di acquisto della  moneta  (i
5.164.569 euro del 1998, infatti, corrispondono all'incirca ai  7.5  milioni
di euro attuali).


6.  Le principali novità della modulistica studi di settore 2007

6.1. I codici previsti per le modifiche alle cause di esclusione

    A seguito delle modifiche apportate all'art. 10, commi 1 e 4, della L. 8
maggio 1998, n. 146, dalla legge Finanziaria per il 2007,  nel  frontespizio
dei  modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006,
vengono richieste  informazioni  relative  all'inizio  e/o  alla  cessazione
dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
    In particolare, si chiede al contribuente di indicare:

       - se ha iniziato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, entro sei
mesi dalla sua cessazione, nel corso del medesimo periodo d'imposta;
       - se l'attività d'impresa o di lavoro autonomo è cessata nel  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2005, o in quello in corso al 31 dicembre
2006 e, nel termine di  sei  mesi  dalla  data  della  cessazione,  è  stata
nuovamente iniziata, ad opera del  medesimo  soggetto,  rispettivamente  nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, o al 31 dicembre 2007;
       - se l'attività costituisce prosecuzione di attività svolte da  altri
soggetti,  come  accade,  ad  esempio,  nel  caso  di   acquisto,   affitto,
successione, donazione, trasformazione, scissione o fusione di azienda;
       - se il periodo di imposta ha una durata diversa da dodici mesi ed  è
ancora in corso al 1° gennaio 2007.

    Nella medesima sezione del modello, inoltre, si  richiede  l'indicazione
del numero dei  mesi  di  esercizio  dell'attività  nel  corso  del  periodo
d'imposta. La stessa informazione dovrà essere fornita nel caso  in  cui  il
soggetto cessi l'attività nel corso del periodo d'imposta 2006 e,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2007,
sia  tenuto   all'invio   del   modello   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore.


6.2.  Deducibilità  delle  spese  e  componenti   negative   relative   alle
autovetture e riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli

    A seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell'art.  164  del  Tuir
dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito  nella  L.  24  novembre  2006,
n. 286, non è più ammessa, a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla
data del  3  ottobre  2006,  la  deducibilità  delle  spese  e  degli  altri
componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano
strumentali  all'esercizio  dell'attività  di   impresa,   ai   fini   della
determinazione dei relativi  redditi.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni in forma individuale, è stata ammessa la deducibilità del  costo
di acquisto dell'auto limitatamente ad un solo veicolo nella misura  del  25
per cento e non più del 50 per cento mentre, ove l'attività  sia  svolta  in
forma associata o da società semplici, i  limiti  sono  riferiti  a  ciascun
socio o associato.
    Per quanto riguarda le spese e i costi relativi ai veicoli  concessi  in
uso  promiscuo  ai  dipendenti,  in  precedenza  soggetti   al   regime   di
deducibilità  illimitata,  vengono  ora   assoggettati   ad   una   parziale
deducibilità degli stessi nei limiti del valore che costituisce  il  reddito
di lavoro per il dipendente assegnatario (cosiddetto fringe benefit).
    A tale proposito, nel  paragrafo  6  (Modalità  di  compilazione)  delle
Istruzioni di parte generale comune a tutti  i  modelli,  analogamente  agli
scorsi anni, si precisa che i dati contabili, da indicare nel Quadro F  o  G
(elementi contabili) e nel Quadro X, del modello dei dati rilevanti ai  fini
dell'applicazione degli studi di  settore,  devono  essere  forniti  tenendo
conto delle eventuali variazioni fiscali  determinate  dall'applicazione  di
disposizioni  tributarie.  Pertanto,  nell'allegato   riguardante   i   dati
rilevanti ai fini  degli  studi  di  settore,  per  le  spese  e  gli  altri
componenti negativi,  nonché  con  riguardo  al  valore  storico  del  bene,
relativi ai predetti veicoli, utilizzati nell'esercizio di imprese,  arti  o
professioni, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir,  così
come modificato dal citato provvedimento.
    Con riguardo, invece, ai contribuenti che concedono in uso  promiscuo  i
veicoli  ai  propri  dipendenti,  in  relazione  all'importo  da   indicare,
occorrerà applicare, alle voci  afferenti  le  spese  ed  i  costi  ad  essi
relativi, un coefficiente pari al  rapporto  tra  l'importo  costituente  il
fringe benefit per i dipendenti e le spese complessivamente sostenute.


6.3. Le novità intervenute nel Quadro F - Elementi contabili

    Con riferimento ai dati previsti nel Quadro F  -  Elementi  contabili  -
sono state aggiunte ulteriori informazioni.  In  particolare,  al  rigo  F18
"Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi
a beni immobili, royalties)" si è ritenuto opportuno specificare,  oltre  al
costo sostenuto per i canoni relativi ai beni  immobili,  già  presente  nel
modello dello scorso anno, l'importo relativo al costo per il  godimento  di
beni mobili  distinguendo  tra  quelli  acquisiti  mediante  la  stipula  di
contratti di locazione non finanziaria da quelli acquisiti  per  effetto  di
contratti di locazione finanziaria.
    Analogamente, al rigo F29 "Valore dei beni strumentali" è stata aggiunta
un'ulteriore voce  al  fine  di  individuare  il  valore  relativo  ai  beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria oltre a quello
relativo ai beni acquisiti mediante la stipula di contratti di locazione non
finanziaria.
    Infine, nel rigo  F23  "Altri  componenti  negative"  è  stata  prevista
l'indicazione degli utili spettanti agli  associati  in  partecipazione  con
apporto di solo lavoro.
    Tali informazioni si rendono necessarie ai fini del funzionamento  degli
specifici indicatori di normalità  economica,  di  significativa  rilevanza,
previsti al comma 14 dell'art.  1  della  legge  Finanziaria  per  il  2007,
approvati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  20
marzo  2007,  idonei  ad  individuare  ricavi,  compensi   e   corrispettivi
fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle  caratteristiche
e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta.
    Ulteriori modifiche sono state apportate al rigo F22 "Oneri  diversi  di
gestione" per la specifica indicazione del costo per abbonamenti a riviste e
giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria e delle spese per omaggio
a clienti ed articoli promozionali per evidenziare solo quegli oneri diversi
di  gestione  correlati  alla  realizzazione  di  ricavi  e  che,  pertanto,
eventualmente  saranno  presi  in  esame  nel  calcolo  della  funzione   di
regressione.


6.4. Modifiche al Quadro G relativo all'indicazione degli elementi contabili

    Con riferimento ai dati previsti nel Quadro G  -  Elementi  contabili  -
previsto per gli esercenti arti e professioni, si è provveduto  all'aggiunta
di alcune voci al fine di consentire, anche con riferimento alle attività di
lavoro autonomo e professionali, l'utilizzo degli  specifici  indicatori  di
normalità economica, di significativa rilevanza, di cui al citato  comma  14
della legge Finanziaria per il 2007, analogamente alle  modifiche  apportate
al Quadro F.
    In particolare, si è ritenuto opportuno richiedere:

       - al rigo G01 "Valore  dei  beni  strumentali",  oltre  all'ammontare
complessivo del  valore  dei  beni  strumentali,  quello  relativo  ai  beni
acquisiti  in  dipendenza  di  contratti  di  locazione  finanziaria  e  non
finanziaria;
       - al rigo G08 l'importo delle "Quote di ammortamento relative a  beni
mobili strumentali".


6.5. Obblighi previsti per i contribuenti che dichiarano ricavi  o  compensi
di ammontare superiore ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000

    I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di  ammontare  superiore
ad euro 5.164.569 e fino ad euro  7.500.000,  pur  essendo  esclusi  per  il
periodo d'imposta 2006 dall'applicazione degli studi settore, sono  comunque
tenuti, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, alla compilazione dei
modelli  per  l'applicazione   degli   stessi,   al   fine   di   permettere
all'Amministrazione finanziaria  di  acquisire  i  dati  e  le  informazioni
necessari a valutare le possibilità o i limiti di applicazione  degli  studi
nei confronti di tali soggetti.
    In tema di compilazione dei modelli per l'applicazione  degli  studi  di
settore, si fa inoltre presente che i  contribuenti  che  dichiarano  ricavi
compresi  fra  euro  5.164.569  e  fino  ad  euro  7.500.000,  tenuti   alla
compilazione del modello, sono coloro che esercitano un'attività  prevalente
compresa in uno degli studi di settore attualmente in vigore e  dalla  quale
conseguono ricavi non inferiori all'80 per cento dei ricavi complessivamente
conseguiti.
    Gli stessi soggetti devono indicare la causa  di  esclusione  posta  nei
Quadri RF, RG ed RE  di  UNICO  2007  indicando  il  codice  3  (ricavi  tra
5.164.569 euro e 7,5 milioni di euro).
    Si fa presente, inoltre, che  non  sono  tenuti  all'invio  del  modello
relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
i soggetti che hanno conseguito ricavi compresi tra 5.164.569 e 7.500.000 di
euro, qualora esercitino due o più attività e da una  delle  attività  siano
stati  conseguiti  ricavi  inferiori  all'ottanta  per  cento   dei   ricavi
complessivi.


7. Gli indicatori previsti per i soggetti per i quali non si  applicano  gli
studi di settore. Il Modello INE - UNICO 2007

    Il comma 19, primo periodo, dell'art. 1 della legge Finanziaria  per  il
2007 prevede che:  "Nei  confronti  dei  contribuenti  titolari  di  reddito
d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono  applicabili  gli
studi  di  settore,  sono  individuati  specifici  indicatori  di  normalità
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati
ovvero di rapporti di lavoro irregolare".
    Con la  norma  indicata  il  legislatore  ha  stabilito  che  anche  nei
confronti dei soggetti che non si rendono applicabili gli studi  di  settore
devono essere determinati specifici indicatori di normalità economica.
    Attraverso tali indicatori, che  verranno  individuati  successivamente,
sarà verificato il posizionamento dei contribuenti  rispetto  a  determinati
valori soglia assumibili con riferimento a comportamenti degli operatori del
settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.  Nel  caso  in
cui il contribuente, per effetto dell'applicazione dei predetti  indicatori,
risultasse con  valori  "anomali",  l'Amministrazione  finanziaria  avrà  la
possibilità di selezionare le posizioni da sottoporre a controllo.
    Al fine di calcolare ed individuare gli indicatori previsti  dal  citato
art. 1, comma 19, primo periodo, della legge Finanziaria per il 2007,  si  è
ritenuto   necessario   richiedere   delle   informazioni   specifiche    ai
contribuenti, destinatari della norma stessa.  Dette  informazioni  verranno
analizzate  ed   utilizzate   insieme   a   tutti   i   dati   in   possesso
dell'Amministrazione finanziaria.
    A tal fine sono stati predisposti i Modelli INE (acronimo di "Indicatori
di  Normalità  Economica")  approvati  con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2007, ed allegati ai  modelli  di
dichiarazione UNICO 2007 - Persone fisiche, UNICO 2007 - Società di  persone
e UNICO 2007 - Società di capitali.
    Per gli enti non commerciali e per gli enti ad  essi  equiparati  tenuti
alla compilazione del Modello UNICO ENC sono state ritenute  sufficienti  le
informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
    Come precisato nelle istruzioni ai citati  Modelli  INE,  allegati  alla
dichiarazione UNICO (cui si fa rinvio per ulteriori dettagli),  sono  tenuti
alla compilazione del modello i contribuenti per  i  quali  non  si  rendono
applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L.  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  29  ottobre  1993,
n. 427 e che, comunque, non  sono  tenuti  alla  compilazione  del  relativo
modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli
studi di settore.
    In particolare, trattasi dei soggetti che:

       - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa  ad
un codice attività per il quale  è  prevista  l'applicazione  dei  parametri
(indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione  dai
parametri stessi);
       - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa  ad
un codice attività per il quale non risultano approvati gli studi di settore
e i parametri;
       - esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa  ad
un codice attività per il quale è prevista  l'applicazione  degli  studi  di
settore e:

         1) hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2006 (a meno che
non rientrino nella fattispecie indicata dal comma  16,  dell'art.  1  della
legge Finanziaria per il 2007);
         2) hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi (a meno che  tale
periodo d'imposta non sia in corso alla data del 1° gennaio 2007);
         3) hanno dichiarato un volume di ricavi di cui all'art.  85,  comma
1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir,  approvato  con
D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art.  54,  comma  1,  del
Tuir, di ammontare superiore ad euro 7.500.000;
         4) sono stati classificati in una categoria reddituale  diversa  da
quella prevista dal quadro degli elementi contabili  contenuto  nel  modello
per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dello
studio di settore approvato per l'attività esercitata secondo le indicazioni
fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E.

    Risultano esclusi dalla compilazione dei Modelli INE, anche  i  soggetti
incaricati delle vendite a domicilio (che non sono  tenuti  all'applicazione
degli studi di settore e per i quali è prevista una  tassazione  sostitutiva
ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), nonché i soggetti che
determinano il reddito con criteri forfetari.
    Se il contribuente esercita due o più attività  d'impresa  ed  è  tenuto
alla  compilazione  del  Modello  M  (composizione  dei  ricavi),  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'annotazione  separata  dei  ricavi,
non dovrà compilare né il Modello INE, né tanto meno i tradizionali  modelli
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli  studi  di  settore,  nei
casi previsti dal comma 19, secondo periodo, della legge Finanziaria per  il
2007.
    Si precisa che  la  sanzione  amministrativa  da  euro  258,00  ad  euro
2.065,00, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica  anche
nell'ipotesi  di  infedele  od  omessa  presentazione  del   modello   sugli
indicatori di normalità economica (Modello INE)
    In allegato 2 viene riportata una tabella riepilogativa con  riferimento
agli obblighi previsti per l'invio del modello dei dati  rilevanti  ai  fini
degli studi di settore e del Modello INE.


8. L'inibizione degli accertamenti presuntivi  nei  confronti  dei  soggetti
congrui alle risultanze degli studi di settore (art. 10, comma 4-bis,  della
L. n. 146 del 1998)

    Il comma 17 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 ha  innovato
le previsioni dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998  introducendo  il  nuovo
comma 4-bis.
    Tale ultima disposizione  prevede  che  "Le  rettifiche  sulla  base  di
presunzioni semplici di  cui  all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono  essere
effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per  effetto
dell'adeguamento, ricavi o  compensi  pari  o  superiori  al  livello  della
congruità,  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore  di   cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto
dei valori  di  coerenza  risultanti  dagli  specifici  indicatori,  di  cui
all'articolo 10-bis, comma 2,  della  presente  legge,  qualora  l'ammontare
delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000  euro,  sia  pari  o
inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati".
    La  norma  prevede  quindi  che,  nei  confronti  dei  contribuenti  che
risultino "congrui" rispetto alle risultanze degli studi di  settore  (anche
per adeguamento in dichiarazione) l'accertamento di tipo presuntivo previsto
all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo,  del  D.P.R.  n. 600  del
1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n.  633  del  1972,
possa  essere  effettuato  solo  al  verificarsi  di  una   delle   seguenti
condizioni:

       -  l'ammontare  delle  attività  non  dichiarate,   derivante   dalla
ricostruzione  di  tipo  presuntivo,  sia  superiore   al   40   per   cento
dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
       -  l'ammontare  delle  attività  non  dichiarate,   derivante   dalla
ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro.

    Come già chiarito con  circolare  n.  11/E  del  16  febbraio  2007,  la
previsione del limite dei 50 mila euro e del  40  per  cento  dei  ricavi  o
compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia.  Pertanto,
nell'ipotesi  in  cui  l'ammontare  accertabile  in  base  alle  presunzioni
semplici qualificate sia superiore ai  predetti  limiti,  la  rettifica  dei
ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva.

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    Esempio 1 - Periodo d'imposta 2006

    Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la  congruità  con  gli
indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria
2007).

    Ricavi stimati dallo studio di settore     70.000
    Maggiori ricavi da normalità economica     10.000
    Ricavo puntuale di riferimento             80.000

    Ricavi dichiarati                         100.000 euro.

    Se i ricavi risultanti sulla base di  presunzioni  semplici  superano  i
140.000  euro  (ricavi  dichiarati  +  40%),  l'Agenzia  delle   Entrate   è
legittimata ad utilizzare tale tipologia di accertamento.
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    Esempio 2 - Periodo d'imposta 2006

    Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la  congruità  con  gli
indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria
2007).

    Ricavi stimati dallo studio di settore      70.000
    Maggiori ricavi da normalità economica      10.000
    Ricavo puntuale di riferimento              80.000

    Ricavi dichiarati                          200.000 euro

    Se i ricavi risultanti  sulla  base  di  presunzioni  semplici  superano
250.000 euro (ricavi dichiarati  +  50.000  massimo  franchigia),  l'Agenzia
delle Entrate è legittimata ad utilizzare tale tipologia di accertamento.
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    Occorre osservare che la disposizione trova applicazione  esclusivamente
nei confronti dei soggetti che risultino congrui alle  risultanze  derivanti
dall'applicazione degli studi di settore (anche  se  approvati  in  versione
sperimentale  o  monitorata).  Pertanto  nei  confronti  dei  soggetti  "non
congrui" l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'art.  39,  comma  1,
lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600  del  1973,  e  all'art.  54,
comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del  1972,  può  essere  comunque
effettuato indipendentemente dai limiti previsti  dalla  nuova  disposizione
del comma 4-bis dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998.
    Analogamente, il predetto accertamento presuntivo non trova ostacoli con
riferimento  ai  soggetti  nei  cui  confronti  si  rendono  applicabili   i
parametri.
    Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, la norma  precisa
che per attività devono intendersi i ricavi o compensi indicati al comma  4,
lettera a), del citato art. 10 della L. n.  146  del  1998  [ricavi  di  cui
all'art. 85, comma 1, escluse le lettere c), d) ed e),  e  compensi  di  cui
all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
D.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917].  La  preclusione  non  opera,  pertanto,
qualora le rettifiche basate su presunzioni semplici  riguardino  componenti
reddituali diversi dai detti ricavi o compensi.
    Come già evidenziato,  la  preclusione  di  cui  al  nuovo  comma  4-bis
dell'art. 10 della L. n. 146/1998 non riguarda tutti gli accertamenti, bensì
esclusivamente quelli fondati sulle modalità di tipo  "presuntivo"  previste
all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo,  del  D.P.R.  n. 600  del
1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n.  633  del  1972.
Ciò comporta che la limitazione prevista dal comma 4-bis non  opera  per  le
rettifiche fondate su disposizioni diverse da quelle espressamente citate. È
il caso, ad esempio, degli accertamenti basati sulle presunzioni previste:

       - dall'art. 32, comma 1,  n.  2),  del  D.P.R.  n.  600  del  1973  e
dell'art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633  del  1972  (in  materia  di
rapporti ed operazioni finanziarie);
       - dal D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997 (presunzioni di  acquisto  o
di cessione ai fini Iva).

    Con riguardo alla ipotesi di definizione dell'accertamento ai sensi  del
D.Lgs. n. 218 del 1997, si precisa inoltre che la verifica  del  superamento
dei limiti previsti dall'art. 10, comma 4-bis, va effettuata con riferimento
all'ammontare dei ricavi o compensi definito (e  non  a  quello  individuato
prima  di  procedere  al  contraddittorio  o  nell'avviso  di   accertamento
notificato).


8.1. Disapplicazione del comma 4-bis in caso di infedeltà dei dati  indicati
nell'allegato studi di settore

    Va adeguatamente evidenziato che la preclusione di cui  al  nuovo  comma
4-bis dell'art. 10 della  L.  n.  146/1998  non  trova  applicazione  per  i
contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per l'irrogazione di
sanzioni per omessa o infedele comunicazione  dei  dati  rilevanti  per  gli
studi di settore previste all'art. 1, comma  2-bis,  e  dall'art.  5,  comma
4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'art. 32, comma 2-bis,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
    Ciò sta a significare, in sostanza, che  la  preclusione  opera  solo  a
condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per  la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di
settore non siano viziate da irregolarità tali  da  rendere  applicabili  le
ulteriori sanzioni introdotte con la Finanziaria 2007, ai commi da 25  a  27
(delle quali si è detto nel precedente paragrafo 3).
    Al riguardo si precisa che, per  superare  la  preclusione  in  sede  di
accertamento, non è necessario che sia intervenuta  l'effettiva  irrogazione
della  sanzione,  ma  piuttosto  che  risultino  verificati  i   presupposti
oggettivi posti a  base  della  norma  sanzionatoria.  In  tal  caso,  nelle
specifiche motivazioni dell'atto di accertamento (vd. paragrafo  successivo)
andrà inclusa anche quella relativa alla sussistenza  delle  condizioni  per
l'applicazione delle citate sanzioni.


8.2. La motivazione dell'atto di accertamento

    La nuova  disposizione  prevede  inoltre  che,  in  caso  di  rettifica,
l'ufficio debba illustrare, nella motivazione dell'atto, le ragioni  che  lo
hanno indotto a disattendere le risultanze derivanti dall'applicazione degli
studi di  settore,  evidenziando  l'inadeguatezza  degli  stessi  a  stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente  ascrivibili  al
contribuente.
    Si raccomanda, pertanto, la massima  cura  nella  elaborazione  di  tale
motivazione, la quale, al  fine  di  evidenziare  le  ragioni  che  inducono
l'ufficio a disattendere le risultanze degli  studi  di  settore  in  quanto
inadeguate  a  stimare  correttamente  il  volume  di  ricavi   o   compensi
potenzialmente ascrivibili al contribuente (come richiesto dal comma 4-bis),
sarà di fatto  incardinata  sulla  dimostrazione  dell'avvenuto  superamento
delle soglie previste dei maggiori ricavi e compensi oggetto della eventuale
rettifica presuntiva, cui specificamente si riferisce la  preclusione,  così
come sulla eventuale non  operatività  della  preclusione  dovuta  ad  altre
ragioni (quali il fondamento della rettifica su modalità diverse  da  quelle
di tipo "presuntivo" previste all'art. 39,  comma  1,  lettera  d),  secondo
periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo,
del D.P.R. n. 633 del 1972, o l'applicabilità delle sanzioni  per  omessa  o
infedele comunicazione di cui si è detto nel paragrafo precedente).
    Si evidenzia, da ultimo,  che  la  mancanza  o  la  inadeguatezza  della
specifica  motivazione,  in  quanto  espressamente  prevista  della   legge,
potrebbe comportare la nullità dell'atto di accertamento.


8.3. Decorrenza della disposizione

    Per quanto infine attiene alla vigenza della nuova norma,  il  comma  18
dell'art.  1  della  legge  Finanziaria  per  il  2007  stabilisce  che   le
disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 10  della  L.  n.  146/1998
hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del  1°
gennaio 2007.
    Quest'ultima disposizione va messa però in relazione  con  il  comma  14
dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007.  Tale  norma  prevede  che,
fino all'elaborazione e revisione degli studi di settore che  tengono  conto
degli indicatori di coerenza introdotti dal comma 13 della legge Finanziaria
per il 2007, si tiene altresì conto di  specifici  indicatori  di  normalità
economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di  ricavi,
compensi  e  corrispettivi  fondatamente  attribuibili  al  contribuente  in
relazione  alle  caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio   della
specifica attività svolta.
    L'ultimo periodo  del  citato  comma  14  conclude  affermando  che  "si
applicano le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  10  della
medesima legge" (L. n. 146/1998).
    Dal combinato disposto delle norme illustrate,  risulta  quindi  che  il
nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della L. n.  146/1998,  troverà  applicazione
con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2006 e successivi.


                                                                  Allegato 1

   FORMULE UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Imprese

a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e  valore
degli stessi


------------------------------------------------------------------------
| Formula        |Costi di disponibilità dei beni strumentali mobili x |
|                |100 / Valore dei beni strumentali mobili             |
|                |                                                     |
|                |Dove:                                                |
|                |Costi di disponibilità dei beni strumentali mobili = |
|                |Ammortamenti per beni strumentali mobili (F20 col. 2)|
|                |+ Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di  |
|                |contratti di locazione finanziaria (F18 col. 4)      |
|                |                                                     |
|                |Valore dei beni strumentali mobili è pari a (F29     |
|                |col. 1 - F29 col. 2)                                 |
------------------------------------------------------------------------

b) rotazione del magazzino

------------------------------------------------------------------------
| Formula        |Costo del venduto + Costo per la produzione di       |
|                |servizi / Giacenza media del magazzino               |
|                |                                                     |
|                |dove:                                                |
|                |                                                     |
|                |Giacenza media del magazzino = (F12 + F13) / 2       |
|                |Costo del venduto = (F12 + F14 - F13)                |
|                |Costo per la produzione di servizi = F15             |
------------------------------------------------------------------------

c) durata delle scorte

------------------------------------------------------------------------
| Formula        |["Giacenza Media del Magazzino" / ("Costo del        |
|                |Venduto"+"Costo per la produzione di servizi)] x 365 |
|                |                                                     |
|                |dove:                                                |
|                |                                                     |
|                |Giacenza media del magazzino = (F12 + F13) / 2       |
|                |Costo del venduto = (F12 + F14 - F13)                |
|                |Costo per la produzione di servizi = F15             |
------------------------------------------------------------------------

d) valore aggiunto per addetto

------------------------------------------------------------------------
| Formula        |Valore aggiunto / (Numero addetti x 1000)            |
|                |                                                     |
|                |dove                                                 |
|                |                                                     |
|                |numero addetti (ditte individuali) = 1 + numero      |
|                |dipendenti +  numero collaboratori coordinati e      |
|                |continuativi che prestano attività prevalentemente   |
|                |nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa     |
|                |familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero  |
|                |familiari diversi che prestano attività nell'impresa |
|                |+ numero associati in partecipazione che apportano   |
|                |lavoro prevalentemente nell'impresa + numero         |
|                |associati in partecipazione diversi                  |
|                |                                                     |
|                |numero addetti (società) = Numero dipendenti +       |
|                |numero collaboratori coordinati e continuativi che   |
|                |prestano attività prevalentemente nell'impresa +     |
|                |numero familiari diversi che prestano attività       |
|                |nell'impresa + numero associati in partecipazione    |
|                |che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa +  |
|                |numero associati in partecipazione diversi + numero  |
|                |soci con occupazione prevalente nell'impresa +       |
|                |numero soci diversi + numero amministratori non soci |
|                |(se il numero di addetti è inferiore a 1, il numero  |
|                |di addetti viene posto uguale a 1).                  |
|                |                                                     |
|                |Valore Aggiunto = Ricavi da congruità e da normalità |
|                |economica + Aggi e proventi derivanti dalla vendita  |
|                |di generi soggetti a ricavo fisso - Costi            |
|                |                                                     |
|                |"Ricavi da congruità e da normalità economica" sono  |
|                |pari a:                                              |
|                |Ricavi da Congruità + Maggiori ricavi da Normalità   |
|                |Economica (Incidenza dei costi di disponibilità dei  |
|                |beni strumentali mobili rispetto al valore storico   |
|                |degli stessi; Gestione del magazzino)                |
|                |                                                     |
|                |"Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi   |
|                |soggetti a ricavo fisso" sono pari a:                |
|                |Ricavi derivanti dalla vendita di beni soggetti ad   |
|                |aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto       |
|                |relativo ai beni soggetti ad aggio o ricavo fisso    |
|                |(F09 + F11 - F10)                                    |
|                |                                                     |
|                |"Costi" sono pari a:                                 |
|                |Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07 col.2)  |
|                |+ Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese   |
|                |per acquisti di servizi (F16) + Altri costi per      |
|                |servizi (F17) + Costo per il godimento di beni di    |
|                |terzi (F18) + Oneri diversi di gestione (F22) +      |
|                |Altre componenti negative (F23) - Utili spettanti    |
|                |agli associati in partecipazione con apporti di solo |
|                |lavoro (F23 col. 2)                                  |
------------------------------------------------------------------------

e) redditività dei beni mobili strumentali

------------------------------------------------------------------------
| FORMULA        |Margine Operativo Lordo / Valore dei beni            |
|                |strumentali mobili                                   |
|                |                                                     |
|                |dove                                                 |
|                |Margine Operativo Lordo = Ricavi da congruità e da   |
|                |normalità economica - Costi                          |
|                |                                                     |
|                |"Ricavi da congruità e da normalità economica" sono  |
|                |pari a:                                              |
|                |Ricavi da Congruità + Aggi e proventi derivanti      |
|                |dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso +    |
|                |Maggiori ricavi da normalità economica (Incidenza    |
|                |dei costi di disponibilità dei beni strumentali      |
|                |mobili rispetto al valore storico degli stessi;      |
|                |Gestione del magazzino; Valore aggiunto per addetto) |
|                |                                                     |
|                |"Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi   |
|                |soggetti a ricavo fisso" sono pari a:                |
|                |Ricavi derivanti dalla vendita di beni soggetti ad   |
|                |aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto       |
|                |relativo ai beni soggetti ad aggio o ricavo fisso    |
|                |(F09 + F11 - F10)                                    |
|                |                                                     |
|                |"Costi" sono pari a:                                 |
|                |Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07 col.2)  |
|                |+ Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese   |
|                |per acquisti di servizi (F16) + Spese per lavoro     |
|                |dipendente (F19) + Altri costi per servizi (F17) +   |
|                |Costo per il godimento di beni di terzi (F18) -      |
|                |Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di    |
|                |contratti di locazione finanziaria (F18 col.4) +     |
|                |Oneri diversi di gestione (F22) + Altre componenti   |
|                |negative (F23)                                       |
|                |                                                     |
|                |Il valore dei beni strumentali mobili è pari a (F29  |
|                |col. 1 - F29 col. 2)                                 |
------------------------------------------------------------------------


Professionisti

a) Rapporto Ammortamenti su valore storico dei beni strumentali mobili


------------------------------------------------------------------------
| Formula        |Ammortamenti per beni strumentali mobili *100 /      |
|                |Valore dei beni strumentali mobili                   |
|                |                                                     |
|                |dove:                                                |
|                |                                                     |
|                |Ammortamenti per beni strumentali mobili è pari a    |
|                |(G08)                                                |
|                |Valore dei beni strumentali mobili è pari a (G01     |
|                |col. 1 - G01 col. 2)                                 |
------------------------------------------------------------------------

Resa oraria per addetto

------------------------------------------------------------------------
| Formula        |Compensi netti / il numero di ore lavorate dagli     |
|                |addetti.                                             |
|                |                                                     |
|                |dove                                                 |
|                |                                                     |
|                |I "Compensi netti" sono calcolati come "Compensi da  |
|                |congruità e da normalità economica" - "Compensi      |
|                |corrisposti a terzi per prestazioni direttamente     |
|                |afferenti l'attività professionale o artistica"      |
|                |(G04) - "Spese per collaboratori coordinati e        |
|                |continuativi" (G03).                                 |
|                |                                                     |
|                |La variabile "Compensi da congruità e da normalità   |
|                |economica" è pari al "Compenso puntuale di           |
|                |riferimento" derivante dall'applicazione             |
|                |dell'analisi della congruità, eventualmente          |
|                |incrementato con i maggiori compensi da normalità    |
|                |economica con riferimento all'indicatore "Rapporto   |
|                |ammortamenti su valore storico dei beni strumentali  |
|                |mobili".                                             |
------------------------------------------------------------------------

Resa oraria del professionista

------------------------------------------------------------------------
| Formula        |(Compensi da congruità e da normalità economica -    |
|                |Compensi corrisposti a terzi per prestazioni         |
|                |direttamente afferenti l'attività professionale o    |
|                |artistica - Spese per collaboratori coordinati e     |
|                |continuativi - Spese per prestazioni di lavoro       |
|                |dipendente) / Numero delle ore lavorate dal          |
|                |professionista                                       |
|                |                                                     |
|                |dove:                                                |
|                |                                                     |
|                |Per l'attività professionale svolta in forma         |
|                |individuale il "Numero delle ore lavorate dal        |
|                |professionista" è pari a:                            |
|                |(PESO_ORE x 40) x (PESO_SETTI x 45)                  |
|                |dove:                                                |
|                |PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40 e Ore        |
|                |settimanali dedicate all'attività) / 40.             |
|                |Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va posto pari a 1.   |
|                |                                                     |
|                |PESO_SETTI è pari a: minor valore tra (45 e Numero   |
|                |settimane di lavoro nell'anno) / 45.                 |
|                |Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va posto pari a 1|
|                |                                                     |
|                |Per l'attività professionale svolta in forma         |
|                |associata il "Numero delle ore lavorate dal          |
|                |professionista" è pari a:                            |
|                |                                                     |
|                |[Soci o associati che prestano attività nello studio |
|                |x (PESO_ORE x 40) x (PESO_SETTI x 45)]               |
|                |                                                     |
|                |dove:                                                |
|                |                                                     |
|                |PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40 e Ore        |
|                |settimanali dedicate all'attività / Soci o associati |
|                |che prestano attività nello studio) / 40             |
|                |Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va posto pari a 1.   |
|                |                                                     |
|                |PESO_SETTI è pari a: minor valore tra (45 e Numero   |
|                |settimane di lavoro nell'anno / Soci o associati che |
|                |prestano attività nello studio) / 45.                |
|                |Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va posto pari a 1|
|                |                                                     |
|                |Soci o associati che prestano attività nello studio  |
|                |(esempio TK01U: A5, col. 1)                          |
|                |Se la variabile "Soci o associati che prestano       |
|                |attività nello studio" non è compilata allora tale   |
|                |variabile va posta pari a 1.                         |
|                |                                                     |
|                |Compensi corrisposti a terzi per prestazioni         |
|                |direttamente afferenti l'attività professionale o    |
|                |artistica sono pari a G04                            |
|                |Spese per collaboratori coordinati e continuativi    |
|                |sono pari a G03                                      |
|                |Spese per prestazioni di lavoro dipendente sono pari |
|                |a G02, col. 1                                         |
|                |                                                     |
|                |"Compensi da congruità e da normalità economica"     |
|                |sono pari a:                                         |
|                |Compensi da Congruità + Maggiori compensi da         |
|                |normalità economica (Rapporto Ammortamenti su valore |
|                |storico dei beni strumentali mobili)                 |
------------------------------------------------------------------------


                                                               Allegato 2

OBBLIGHI MODULISTICA STUDI DI SETTORE, RELATIVA AL PERIODO D’IMPOSTA 2006