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SINTESI DELLA CIRCOLARE N. 38/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle principali novità relative ai 56 studi di settore approvati con i DD.MM. 20 marzo 2007 (in G.U. 31 marzo 2007, n. 76, S.O. n. 90), in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Ad integrazione di quanto precisato con circolare del 22 maggio 2007, n. 31/E, vengono riportate, in apposito allegato, le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruità che l’Amministrazione dovrà valutare per ricostruire la posizione del contribuente

Criteri applicazione
In sede di accertamento l’applicazione degli studi di settore deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza; il contribuente può rappresentare, inoltre, nel campo “annotazioni” dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi tutti gli elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi. La non congruità, come la incoerenza rispetto agli indici di normalità, può essere attestata:

  • dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • dai responsabili dell’assistenza fiscale;
  • dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza.

Attività marginali
Per individuare le condizioni di marginalità economica (soggetti i cui ricavi o compensi non sono, in linea di massima, stimabili con l’applicazione degli studi) è predisposto uno specifico software, che partendo dagli elementi indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi fornirà all’Amministrazione un’analisi di massima circa la ricorrenza delle condizioni di marginalità.

Studi definitivi in precedenza sperimentali o monitorati
L’accertamento, specie per le attività professionali, per i periodi di imposta 2004 e precedenti potrà essere esperita solo previa verifica della “non congruità”, rispetto alle risultanze degli studi “sperimentali” o “monitorati”, per almeno 2 periodi di imposta su 3 consecutivi considerati. Tale requisito di “non congruità” dovrà essere successivamente confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito dell’applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla base dei dati e delle informazioni riferibili ai periodi d’imposta oggetto di controllo.

Indicatori di normalità economica
In sede di controllo dell’annualità 2006, si dovranno utilizzare i risultati più favorevoli al contribuente derivanti dall’applicazione degli studi revisionati rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione degli studi che tengono invece conto degli indicatori introdotti con la Finanziaria 2007.

Correttivi
Confermati anche per il 2006 il cd. correttivo congiunturale (settori del tessile , abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile, dell’occhialeria, dell’oreficeria e gioielleria) e dei cd. correttivi non automatici (lavorazione della ceramica, meccanica leggera e pesante, editoria e stampa e farmacie),

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2007, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere inviato, per il periodo d’imposta 2006, anche dai contribuenti non soggetti all’applicazione degli stessi, ma nei riguardi dei quali si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000;
  • cessazione di una attività (per cui è stato approvato il relativo studio di settore);
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività soggetta a studi;
  • liquidazione ordinaria.
(Circolare Agenzia delle Entrate 12/06/2007, n. 38/E)