SINTESI DELLA CIRCOLARE N. 38/E
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle principali
novità relative ai 56 studi di settore approvati con i DD.MM. 20
marzo 2007 (in G.U. 31 marzo 2007, n. 76, S.O. n. 90), in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Ad integrazione di quanto precisato con circolare del 22 maggio 2007, n. 31/E,
vengono riportate, in apposito allegato, le principali cause che possono
giustificare eventuali situazioni di non congruità che
l’Amministrazione dovrà valutare per ricostruire la posizione del
contribuente
Criteri applicazione
In sede di accertamento l’applicazione degli studi di settore deve
ispirarsi a criteri di ragionevolezza; il contribuente può rappresentare,
inoltre, nel campo “annotazioni” dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi tutti gli elementi idonei a giustificare il mancato
adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi. La non
congruità, come la incoerenza rispetto agli indici di normalità, può
essere attestata:
- dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- dai responsabili dell’assistenza fiscale;
- dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza.
Attività marginali
Per individuare le condizioni di marginalità economica (soggetti i cui
ricavi o compensi non sono, in linea di massima, stimabili con l’applicazione
degli studi) è predisposto uno specifico software, che partendo dagli
elementi indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi fornirà all’Amministrazione un’analisi di massima circa la
ricorrenza delle condizioni di marginalità.
Studi definitivi in precedenza sperimentali o monitorati
L’accertamento, specie per le attività professionali, per i
periodi di imposta 2004 e precedenti potrà essere esperita solo previa
verifica della “non congruità”, rispetto alle risultanze degli studi
“sperimentali” o “monitorati”, per almeno 2 periodi
di imposta su 3 consecutivi considerati. Tale requisito di
“non congruità” dovrà essere successivamente confermato, in relazione allo
stesso triennio, anche a seguito dell’applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla
base dei dati e delle informazioni riferibili ai periodi d’imposta oggetto di
controllo.
Indicatori di normalità economica
In sede di controllo dell’annualità 2006, si dovranno utilizzare i risultati
più favorevoli al contribuente derivanti dall’applicazione degli studi
revisionati rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione degli studi
che tengono invece conto degli indicatori introdotti con la Finanziaria 2007.
Correttivi
Confermati anche per il 2006 il cd. correttivo congiunturale (settori
del tessile , abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile,
dell’occhialeria, dell’oreficeria e gioielleria) e dei cd. correttivi non
automatici (lavorazione della ceramica, meccanica leggera e pesante,
editoria e stampa e farmacie),
A seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2007, il modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore deve essere inviato, per il periodo d’imposta 2006, anche dai
contribuenti non soggetti all’applicazione degli stessi, ma nei riguardi dei
quali si verifica una delle seguenti ipotesi:
- ricavi o compensi compresi tra €
5.164.569 e € 7.500.000;
- cessazione di una attività (per cui è stato approvato
il relativo studio di settore);
- periodo di non normale svolgimento dell’attività
soggetta a studi;
- liquidazione ordinaria.
(Circolare Agenzia delle Entrate 12/06/2007, n. 38/E)