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debet venire instructior quam reus.
CESSIONE DI CLIENTELA Il commercialista può «vendere» i clienti - Piagnerelli Giampaolo, pag. 32 - Giovedì 11 febbraio 2010
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2860/10 ha precisato che nella cessione dello studio di commercialista devono intendersi ricompresi non solo i beni strumentali, ma anche il portafoglio clienti del professionista. Secondo la Cassazione anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda (ad esempio, l'esercizio di avvocato in forma societaria) ogni volta in cui al profilo personale dell'attività svolta si affianchino mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti tali da superare l'attività professionale del titolare. Tuttavia, anche nei casi in cui non sia configurabile una prevalenza dell'organizzazione e la persona del professionista rimanga predominante, il contratto è regolarmente stipulato in base al principio dell'autonomia negoziale con cui un soggetto dietro corrispettivo ceda a terzi l'attività. Di qui la similitudine tra cessione di azienda e di studio. (Fonte Il Sole 24 Ore)
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