STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS"

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Dottori Commercialisti e Avvocati per le Aziende 

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* Patrocinio in Cassazione e presso le Magistrature Superiori *

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         Zone Franche Urbane in Italia  


Beneficiari:

a) Piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 in una delle zone ammissibili.

b) Piccole e microimprese che hanno iniziato l’attività economica prima del 1° gennaio 2008 in una delle zone ammissibili

 

Zone ammissibili:

Ø       Toscana: Massa Carrara

Ø       Sicilia: Catania, Gela, Erice

Ø       Calabria: Crotone, Rossano e Lamezia Terme

Ø       Basilicata: Matera

Ø       Puglia: Taranto, Lecce e Andria

Ø       Campania: Napoli, Torre Annunziata e Mondragone

Ø       Molise: Campobasso

Ø       Sardegna: Cagliari, Quartu Sant’Elena e Iglesias

Ø       Lazio: Velletri e Sora

Ø       Abruzzo: Pescara

Ø       Liguria: Ventimiglia

 

Benefici fiscali:

- NUOVE IMPRESE (INIZIO ATTIVITA’ DOPO IL 1° GENNAIO 2008):

a) esenzione dalle imposte sui redditi

Per i primi 5 anni di imposta: esenzione totale 100%

Dal 6° al 10° anno di imposta: esenzione per il 60%

Per l’11° e 12° anno di imposta: esenzione per il 40%

Per il 13° e il 14° anno di imposta: esenzione per il 20%

 L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000 (fino ad un massimo di 245mila euro), ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

b) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta.

c) Esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 efino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività  economiche;

d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%.

L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività  all’interno della zona franca urbana.

 - IMPRESE GIA’ ESISTENTI (INIZIO ATTIVITA’ PRIMA DEL 1° GENNAIO 2008):

Possono usufruire degli stessi benefici fiscali delle imprese avviate dopo il 1° gennaio 2008, con la differenza che il massimale di contributi che possono ottenere non può superare i 200mila euro in un triennio  (regime de minimis).

 Per maggiori informazioni contattare lo Studio: Dott. Vincenzo Di Benedetto