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Zone Franche Urbane in Italia Beneficiari: a)
Piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 in una
delle zone ammissibili. b) Piccole
e microimprese che hanno iniziato l’attività economica prima del 1° gennaio
2008 in una delle zone ammissibili Zone
ammissibili: Ø
Toscana: Massa
Carrara Ø
Sicilia:
Catania, Gela, Erice Ø
Calabria:
Crotone, Rossano e Lamezia Terme Ø
Basilicata:
Matera Ø
Puglia:
Taranto, Lecce e Andria Ø
Campania:
Napoli, Torre Annunziata e Mondragone Ø
Molise:
Campobasso Ø
Sardegna:
Cagliari, Quartu Sant’Elena e Iglesias Ø
Lazio:
Velletri e Sora Ø
Abruzzo:
Pescara Ø
Liguria:
Ventimiglia Benefici
fiscali:
- NUOVE
IMPRESE (INIZIO ATTIVITA’ DOPO IL 1° GENNAIO 2008): a)
esenzione dalle imposte sui redditi Per i primi 5 anni di imposta:
esenzione totale 100% Dal 6° al
10° anno di imposta: esenzione per il 60% Per l’11°
e 12° anno di imposta: esenzione per il 40% Per il 13°
e il 14° anno di imposta: esenzione per il 20% b) Esenzione dall’imposta regionale sulle
attività produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, per ciascun
periodo di imposta, del valore della produzione netta. c) Esenzione dall’imposta comunale sugli
immobili,
a decorrere dall’anno 2008 efino all’anno 2012,
per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese
posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività
economiche; d)
Esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente,
per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di
retribuzione definito con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a
tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel
sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e
settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%. L’esonero
spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l’attività
all’interno della zona franca urbana. Possono usufruire degli stessi benefici fiscali delle imprese avviate dopo il 1° gennaio 2008, con la differenza che il massimale di contributi che possono ottenere non può superare i 200mila euro in un triennio (regime de minimis). |