STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS"

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Home Su Esenzione imposte Verifiche 2008


 

Le cartelle MUTE, purtoppo, PARLANO ANCORA

 

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del DL 248/2007, riconoscendo la piena legittimità delle cartelle mute emesse prima del 1 giugno 2008.

 

Ma cosa accade se le carte in tavola erano state cambiante nel 60 giorni previsti dalla legge per impugnare la cartella?

 

Sentenza Corte Costituzionale n. 58/2009 - Presidente Amirante

 


Decreto Legislativo 81/2008

“TESTO UNICO”  SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Scadenza 31/12/2008 - Attenzione, sanzioni anche penali

Verifica se la Tua Azienda o il Tuo Studio è obbligato


TRASFERTE PIU' CONVENIENTI

Ci sono novità per quanto riguarda l’argomento Iva: la modifica inserita con il maxiemendamento all'articolo 83, commi da 26 a 28, del decreto legge 112/2008,  serve a evitare nuove censure comunitarie per l'Italia.

 La novità riguarderà la piena detraibilità dell'Iva su  alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.

La Commissione ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell'Iva su tali servizi. La scelta adottata dal legislatore per mettersi in regola con la UE ricalca quella delle autovetture: la decurtazione del gettito fiscale derivante dall'ampliamento deldiritto a detrazione trova un bilanciamento nella riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio.

 In questo modo è stata garantita, nel medio periodo, una sostanziale invarianza delle entrate erariali. In termini concreti, l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è totalmente detraibile. Ciò impone la necessità, per taluni operatori, di dotarsi degli strumenti necessari per emettere fattura, cui dovranno adeguarsi in tempi brevi. 

 Per i professionisti l'indeducibilità è introdotta attraverso una riformulazione dell'articolo 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell'ammontare. Le modifiche al regime Irpef/Ires hanno decorrenza primo settembre 2008 mentre nelle dirette il cambiamento decorre dal primo gennaio 2009.

Per quanto riguarda, invece, il reddito d’impresa, è stata inserita la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non ha coinvolto tutte le categorie di costo: restano fuori vitto e alloggio di  dipendenti e titolari di collaborazioni.


ESPROPRI: Nuovissima Sentenza della Consulta

Indennizzi più consistenti per tutte le pratiche non ancora definite. Vedi la Sentenza n. 348 del 24/10/2007 sul Sito della Corte Costituzionale

da "Il Sole 24 Ore" del 25/10/2007:

La Consulta affonda l'indennità da esproprio. Troppo bassa e svincolata da valori di mercato. E rimette la palla nel campo del legislatore. Eccessive le condanne subite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'attuale disciplina, anche se la Consulta non fa esplicito riferimento al numero. Ricorda invece che i giudici di Strasburgo hanno invitato ripetutamente l'Italia a correggere una situazione di violazione sistematica delle norme sul «giusto processo» definite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: i criteri di calcolo previsti dalla legge italiana portano infatti alla corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato.
Così la Corte costituzionale – con sentenza 348 depositata ieri e scritta da Gaetano Silvestri, cui si aggiunge la n. 349, scritta da Giuseppe Teasuro, sulle occupazioni appropriative –, chiamata in causa dalla Cassazione, ha dichiarato l'illegittimità di un meccanismo di risarcimento che prevede una somma pari alla media del valore di mercato del bene e del reddito domenicale rivalutato riferito all'ultimo decennio con un'ulteriore sottrazione (per chi non dispone volontariamente la cessione) del 40 per cento. Le disposizioni censurate per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione – che prevede limiti ai poteri legislativi dello Stato per effetto degli obblighi assunti in sede internazionale (e la Convenzione dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, rientra certo tra questi) – risalgono al 1992 ed erano già state esaminate e "promosse" nel 1993 dalla Corte costituzionale. In virtù di una grave congiuntura economica che, sottolineava allora la Consulta, giustificava misure d'emergenza. Anche perché il giudizio di adeguatezza dell'indennità – spiega la sentenza depositata ieri – deve essere condotto in termini relativi, con riguardo al quadro storico e al contesto istituzionale.
Però la norma da provvisoria è diventata definitiva, facendo venire meno una delle ragioni di compatibilità costituzionale. Tanto più che la situazione della finanza pubblica non ha il carattere di gravità straordinaria e acuta del 1992. Così, la Corte non può che considerare incostituzionale una norma che, prevedendo il valore di mercato come semplice punto di partenza per poi scostarsene in maniera decisiva, stabilisce un'indennità troppo bassa. Al punto da arrivare alla «pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.
Cancellata la norma, però, si apre un vuoto. Che non spetta naturalmente alla Corte riempire. Tuttavia qualche indicazione la sentenza la dà. Ricordando, per esempio, che il legislatore non ha l'obbligo di far coincidere indennità e valore di mercato. La proprietà infatti deve avere anche una «funzione sociale», in rapporto con i doveri di solidarietà. Lo dice la Costituzione. Spese troppo alte per le espropriazioni potrebbero avere l'effetto di pregiudicare la tutela di diritti come quello alla salute, all'istruzione, alla casa. Toccherà al legislatore trovare un punto di equilibrio, modulando magari, secondo l'orientamento della Corte dei diritti dell'uomo, l'indennità sulla base delle diverse finalità pubbliche di volta in volta perseguire.

La censura

- Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007

Un'indennità "congrua, seria ed adeguata" (come precisato dalla sentenza n. 283 del 1993) non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa.
Mentre il reddito dominicale mantiene un sia pur flebile legame con il valore di mercato (con il risultato pratico però di dimezzare, il più delle volte, l'indennità), l'ulteriore detrazione del 40 per cento è priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene. (...)
Da quanto sinora detto si deve trarre la conclusione che la norma censurata – la quale prevede un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene – non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al "ragionevole legame" con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
La suddetta indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale, la quale - come rileva il rimettente – si attesta su valori di circa il 20 per cento.
Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.

IMPORTANTE PER CHI HA MULTE O PENDENZE IN SOSPESO

Il fermo auto non è più ammesso

Una sentenza del Tar del Lazio ha vietato agli esattori (dal 26 giugno) la pratica del “fermo amministrativo”, che ha già colpito oltre 250 mila automobilisti italiani.

La sentenza (n. 3402/2004) arriva in seguito ad un ricorso del Codacons. I giudici lo hanno accolto per la “mancata proporzionalità tra l’importo dovuto e il danno derivante dal fermo amministrativo” e perché manca il decreto sulle procedure di esazione.

L’efficacia della sospensiva è immediata e varrà a salvare decine di migliaia di persone che stavano per ricevere l’avviso di fermo.

Chi lo ha già ricevuto o dovesse riceverlo può mettersi in contatto con lo Studio.  


QUANDO SI PUO’ FARE A MENO DEL NOTAIO (RISPARMIANDO)

Ormai, in molti casi, è sufficiente avere una certa dimestichezza con le leggi e per una serie di atti si può agire liberamente, evitando di spendere soldi inutilmente in pratiche notarili.

E’ palese che qualsiasi consumatore voglia risparmiare 2 o 3 mila euro di spese notarili ed è indiscutibile che nessuna norma prevede la presenza di un notaio per il trasferimento dei diritti sugli immobili.

Ecco a voi una serie di informazioni che vi consentiranno di poter risparmiare sulle spese notarili.

Compravendita di immobili

Oltre all’atto pubblico in presenza di un notaio, questa, per l’art. 1350 del Codice Civile, può avvenire anche tramite la scrittura privata. Questa comporta qualche rischio per il compratore, ma se compratore e venditore sono due persone oneste e si fidano possono fare la scrittura privata. C’è il problema dell’autenticazione delle firme, ma se le parti si presentano di persona allo sportello della Conservatoria con una scrittura privata e con i documenti di riconoscimento, il funzionario ha il potere di legalizzare le firme ai sensi del DPR n. 445/2000, che alle Conservatorie ignorano poiché ricevono solo atti notarili.

Consigliamo, comunque, di contattare le Conservatorie interessate.

Per maggiori informazioni contattare lo Studio.  


Controllo giudiziario
Al vaglio della Consulta la nuova disciplina sui controlli nelle s.r.l.


La Corte d'appello di Trieste, con riguardo alle disposizioni introdotte dalla riforma societaria in materia di procedura di controllo nelle s.r.l. solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, commi 1 e 7, c.c., 2477, comma 4, c.c. e 2476, comma 3, c.c., per violazione dell’art. 76 Cost. La disciplina introdotta dal legislatore delegato, infatti, appare collocarsi al di fuori dei principi espressi dalla legge delega per la riforma societaria , la quale, da un lato accentuava il carattere di autonomia privatistica della s.r.l., ma, dall’altro, ne conservava anche il rilievo non strettamente individuale nel quadro generale societario; inoltre, una così rilevante modificazione dei sistemi dei controlli, è in contrasto con le esigenze di salvaguardia dell’interesse generale espresse dal legislatore delegante del 2001, esigenze alla cui tutela l’art. 2409 c.c. è sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta amministrazione della società.

(Corte d'appello Trieste, Ordinanza 05/11/2004)