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Trasferire la sede legale all'estero non sempre sottrae la società dalla procedura fallimentare in Italia. Il tema dell'assoggettamento, o meno, al giudice italiano delle procedure fallimentari relative a società che abbiano trasferito all'estero la propria sede è stato affrontato dalla Cassazione che, nel solco di precedenti pronunce, con l'ordinanza 16633/09, il giudice competente per le procedure di insolvenza (inclusa la procedura italiana di fallimento) è quella dello stato dove è situato il centro degli interessi principali della società, vale a dire il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
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