STUDIO COMMERCIALE E LEGALE "DI BENEDETTO - NATELLIS"

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IL FONDO PATRIMONIALE

Art. 167 c.c. "Costituzione del fondo patrimoniale."— Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 170 c.c. "Esecuzione sui beni e sui frutti." — L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Le note sul fondo sono uno Studio del Dott. Giacomo OBERTO

http://giacomooberto.com/fondopatrimoniale/lezioni_sul_fondo_patrimoniale.htm