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L'IMPORTANZA DI TUTELARE IL PROPRIO PATRIMONIO DAI RISCHI DI IMPRESA E PROFESSIONALI. Sopratutto nei periodi di turbolenza, i possessori di patrimoni ricercano
soluzioni in grado di garantirne la protezione da possibili aggressioni. ATTENZIONE, PERO' In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il delitto di Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte: Il primo è che la Corte osserva che il delitto previsto dall’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 ricorre indipendentemente dall'attuale sussistenza - al momento della condotta - di una riscossione, essendo sufficiente che il mezzo idoneo a disperdere la garanzia del fisco sia finalizzato a sottrarre beni anche ad un'esecuzione del futuro, a maggior ragione quando, essendo già avvenuti gli accertamenti, essa si stagli come probabile all’orizzonte. Il secondo è il governo chiaro e condivisibile degli elementi fattuali da valutarsi dal giudice di merito, che dovrà tener conto di tutta una serie di indizi di finalizzazione elusiva della condotta (tempo degli atti lesivi delle ragioni del fisco, natura delle controparti, normalità economica degli atti posti in essere, etc.). E’ ben vero che la norma non richiede che la condotta sia finalizzata alla sottrazione (ma sia solo accompagnata dalla consapevolezza dell’effetto di sottrazione alla garanzia del fisco), ma è anche vero che tale finalità finisce per essere di norma di necessario accertamento per "lumeggiare" il carattere simulato o fraudolento dell'operazione posta in essere. Il terzo aspetto della sentenza - il più interessante - concerne il riconoscimento che atto fraudolento può essere anche la costituzione di un fondo patrimoniale della famiglia. Questa parte della decisione lascia qualche perplessità. Non tanto perché un fondo patrimoniale, specie un fondo costituito “in fretta e furia” in occasione di un accertamento tributario non possa ritenersi finalizzato a frodare il Fisco, quanto piuttosto perché è lecito dubitare che fosse idoneo allo scopo. La Corte assume che l’art. 170 c.c. - in base al quale “l'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” - escluderebbe l’esecuzione per debiti tributari sui beni del fondo. Questa soluzione appare fortemente dubbia, atteso che la norma dell’art. 170 c.c. (e l’istituto del fondo patrimoniale) appaiono finalizzati a una segregazione del patrimonio familiare in ambito privatistico, irrilevante rispetto ai tributi. Ciò per tacer del fatto che, se poi essa si applicasse anche ai tributi, non si vede perché non si potrebbe affermare che essi, essendo finalizzati al finanziamento dei pubblici servizi (utilizzabili principalmente dal contribuente e dai familiari) siano indirizzati a finalità non interessanti la famiglia e quindi estranei agli scopi del fondo.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 07/10/2009, n. 38925)
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