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DISCIPLINA DEL PRATICANTATO 1. Premesse, riferimenti normativi e indicazioni del Consiglio Nazionale
La Legge 17/02/1992 n. 206, pubblicata in G.U. del 5 marzo 1992 n. 54, stabilisce che per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, occorre avere compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio presso lo studio di un Dottore Commercialista iscritto all'Albo. La stessa legge rimanda la definizione delle modalità di svolgimento del tirocinio ad un decreto del Ministero di Grazia e Giustizia che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge (e quindi entro giugno 1992). Invece, soltanto in data 10/03/1995 è stato emesso il D. M. n. 327 (d’ora in poi indicato come D.M.), che in data 04/08/1995 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181. Il D.M. é entrato in vigore il 19 agosto 1995, a più di tre anni dalla pubblicazione della Legge. Il Consiglio Nazionale, dal canto suo, ha pubblicato in data 15/12/1995 la Circolare n. 68/95 (di seguito per brevità “C.N. 68”) con la quale si fornisce un commento al Decreto istitutivo del regolamento. Successivamente, il Consiglio Nazionale, con Circ. n. 48/98 del 7/07/1998, ha emanato una serie d’indicazioni interpretative al D.M. 327/95 che regolano le modalità di svolgimento del praticantato, elaborate da un’apposita Task Force. Inoltre, con delibera del 31 gennaio 2001, sul presupposto che la professione del dottore commercialista è attività di scienza e di pubblica utilità, il Consiglio Nazionale ha emanato le “Nuove norme di deontologia professionale”, ove ha trattato al capitolo 2 i rapporti con i praticanti. Dette norme sono state recepite nel presente scritto. I punti principali del D.M. riguardano il modo di svolgimento del tirocinio, il periodo e il compimento dello stesso.
1.1 Modalità di svolgimento del tirocinio Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del tirocinio, in base all'Art. 1 del D.M., il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, presso lo Studio e sotto il controllo di un dottore commercialista e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione. Nella C.N. 68, per quanto riguarda il concetto d’assiduità, si specifica che vanno esclusi, in ogni caso, i tirocini svolti contemporaneamente a lavori subordinati che non consentano di frequentare assiduamente lo Studio per un minimo di 4/5 ore giornaliere. Poiché, inoltre, all'Art. 3, co.3 del D.M., viene stabilito che é compito dei consigli degli ordini vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio... con i mezzi ritenuti più opportuni, la nostra Commissione, nella Nella Circ. 48/98 vengono specificati alcuni concetti, contenuti nell’Art. 1 del D.M., quale quello d’assiduità, diligenza e riservatezza. Viene finalmente chiarito quale deve essere l’orario minimo di frequenza dello Studio, e in quali orari della giornata il tirocinio deve essere svolto. L’orario di svolgimento del tirocinio deve rispecchiare le ore di normale “funzionamento” dello Studio. Con ciò si è voluto chiarire che il periodo di tirocinio indicato nella domanda d’iscrizione, deve necessariamente coincidere con quello di normale apertura dello Studio, senza considerare particolari momenti in cui, a causa di pressanti scadenze fiscali, l’orario d’apertura dello studio si protrae ben oltre gli orari di normale routine, e in taluni casi anche il sabato e/o la domenica. Altro concetto fondamentale, chiarito con la circolare della Task Force, è quello espresso dal c.2 del medesimo articolo. In tale comma si precisa che il tirocinio debba essere svolto presso lo Studio e sotto il controllo di un dottore commercialista. Con ciò si è voluto porre fine ad alcune incomprensioni non meglio specificate nella precedente circolare. A fronte di ciò si precisa che ai fini del compimento della pratica, deve necessariamente escludersi la validità del tirocinio fuori dell’ambito delle attività e delle pratiche svolte dallo “studio professionale”, (vedi società di revisione e/o ubicazione dell’attività professionale presso l’unico cliente). Il tirocinio deve essere svolto sotto il controllo del dottore commercialista, il quale deve limitarsi ad ammettere presso il proprio studio un numero di praticanti in relazione alla propria struttura e alla propria disponibilità di tempo. Anche nella Circ. n. 48/98 si cerca di fare recepire il numero massimo di due tirocinanti per ogni Dominus, salvo deroghe straordinarie da valutarsi a cura dei Consigli degli Ordini stessi.
1.2 Il periodo di tirocinio Il periodo del tirocinio è disciplinato dall'Art. 6 del D.M., e decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio dell’Ordine Circoscrizionale di residenza emette il provvedimento d’iscrizione nel Registro; mentre gli effetti della richiesta di variazione del Dominus si produrranno solo al momento della consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Segreteria dell’Ordine. Nel comma 2 dello stesso art. viene richiamato che é compito del Dottore Commercialista presso il cui studio viene svolta la pratica, comunicare alla segreteria dell'Ordine le interruzioni del periodo di pratica. Ciò si rende necessario in quanto, dallo stesso Art. 6, 2 co. D.M., viene stabilito un limite massimo d’interruzione di 18 mesi, oltre il quale il praticante viene cancellato dal registro e rimane privo d’effetti il periodo di tirocinio già compiuto. Le interruzioni di tirocinio, ancorché giustificate, rilevano nel computo del triennio necessario per essere ammessi a sostenere gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e comportano un corrispondente aumento del triennio stesso. Qualunque interruzione del periodo di tirocinio obbliga il dottore commercialista presso il quale si svolge il tirocinio a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell’Ordine, che provvede all’annotazione nell’apposito Registro e, nel caso di superamento del predetto limite, alla cancellazione del praticante, con la conseguenza che il periodo di tirocinio già compiuto sarà privo di qualsiasi efficacia. Al co.3 dello stesso articolo, viene prevista la possibilità di sostituire, per un periodo non superiore a sei mesi, il tirocinio con la frequenza di un corso all'estero, che dovrà essere particolarmente qualificante e comportante l'esame finale di profitto ovvero dello studio di un professionista estero iscritto presso un organismo professionale corrispondente all'Ordine dei Dottori Commercialisti. Nel caso in cui il periodo di tirocinio venga sostituito da un periodo presso lo Studio di un professionista estero, lo stesso dovrà rilasciare al Dottore Commercialista italiano un certificato di propria iscrizione all’organizzazione professionale corrispondente all’Ordine dei dottori commercialisti e certificare il periodo d’effettivo svolgimento dell’attività svolta dal tirocinante, con le indicazioni dei problemi professionali di maggior spessore cui lo stesso ha collaborato. I contenuti di tali certificazioni saranno annotati sul libretto di tirocinio e i relativi documenti certificativi custoditi nel fascicolo presso il Consiglio. La frequenza ad un Corso estero oppure la frequenza ad uno Studio professionale estero, dovrà essere preventivamente autorizzata dal dottore commercialista presso il quale viene effettuato il tirocinio, e comunicato all’Ordine di appartenenza del Praticante. E’ da sottolineare quanto precisato nella Circ. n. 48/98 in merito al lavoro dipendente prestato all’estero. “Il periodo di lavoro dipendente svolto presso una società estera, ancorché con mansioni tipiche dell’attività professionale, non può essere assimilato né alla partecipazione a corsi esteri, né al tirocinio svolto presso uno studio estero”. L'elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali previsti dal richiamato articolo, é stato fornito dal Consiglio Nazionale con Circolare n. 6/2003 del 9 giugno 2003 che è a disposizione dei Praticanti sul sito dell’Ordine. Gli accertamenti vengono svolti con seduta della Commissione Tirocinio Professionale in forma di conversazione in cui il praticante espone le principali esperienze professionali affrontate durante il suo periodo di tirocinio. Il colloquio ha lo scopo di stabilire se il praticante ha effettivamente ottemperato a quanto disposto dal D.M. e deve essere limitato alle esperienze professionali esposte nel libretto. In caso di carente preparazione il Consiglio ne dà notizia al tirocinante e, nei casi più rilevanti, al dominus.
1.3 Il compimento del tirocinio e le modalità di rilascio del certificato. Ultimo punto da sottolineare, ma non meno importante dei precedenti, é il compimento del tirocinio e le modalità di rilascio del certificato. In base all'Art. 9 D.M., in particolare da quanto disposto nel 2° co., il Consiglio dell'Ordine, prima di rilasciare il previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo d’attività del praticante. Dall’interpretazione letterale del contenuto dell’ art. 9 c.2, si evince che il certificato di compimento del tirocinio deve essere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine che ha eseguito i controlli relativi all’ultimo semestre completo di praticantato. Stante la norma si ritiene che il certificato possa essere rilasciato solo previo accertamento del compiuto triennio presso l’Ordine al cui Registro è iscritto il Praticante alla fine del tirocinio. I Praticanti che non effettuano il tirocinio in tutte le principali aree d’attività della nostra professione, possono frequentare la Scuola di Formazione ai sensi della normativa vigente. Ciò in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 del D.M. stesso e richiamato dalla C.N. 68 dove si afferma che le scuole e i corsi di formazione devono essere dei momenti formativi, finalizzati ad integrare, e non a sostituire, il tirocinio professionale.
2. L’inquadramento economico del Praticante In seguito all’introduzione dell’obbligo di tirocinio triennale, in primis va rilevato come il tirocinio sia il momento d’insegnamento all’esercizio della professione e come, in ordine alle modalità del suo svolgimento, lo stesso debba svolgersi “presso lo studio” consistendo nella “collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione di Dottore Commercialista”.
Quelle riportate tra virgolette, sono frasi già più volte ripetute in questa relazione, ma che è necessario riprendere per dare il giusto valore e importanza alla pratica svolta dai tirocinanti. Sebbene l’Art. 39 delle Norme di Deontologia Professionale emanate dal Consiglio Nazionale abbia ribadito la natura gratuita del rapporto di praticantato, ricordiamo che l’Art. 10 del “Codice di Autodisciplina dei Dottori Commercialisti nei rapporti con i tirocinanti” – a cura della Commissione tirocinio professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano – approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 26 settembre 2001, dispone che “Al tirocinante spetta un compenso, oltre al rimborso delle spese, per il lavoro svolto a favore dello studio. Detto compenso dovrà essere rivisto periodicamente in relazione alla crescita professionale ed all’effettiva collaborazione. Il compenso deve essere determinato secondo equità e congruità, tenuto conto della componente formativa del rapporto. Il Codice di autodisciplina è a disposizione, nella sua integrale versione, sul sito dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano. É la collaborazione cui si accennava che pone il problema dell’inquadramento economico del praticante anche perché “l’attività del praticante non potrà essere occasionale o sporadica e dovrà svolgersi nel rispetto della continuità e con assidua presenza nello studio”. E’ fuori di dubbio che al praticante si dovranno rimborsare le spese sostenute nell’interesse del Dottore Commercialista. In aggiunta si ritiene opportuno il riconoscimento di un compenso, inizialmente anche modesto, ma periodicamente da rivedere in relazione al reale contributo di lavoro reso allo studio. Infatti, se da un lato il praticante riceve dallo studio la propria indispensabile formazione professionale, dall’altro lato apporta sicuramente il proprio contributo di lavoro, oltre che il proprio entusiasmo e la propria preparazione, probabilmente solo teorica, ma quasi sempre aggiornata. Il dominus dovrebbe inoltre incentivare il praticante a completare la propria preparazione nelle materie che non sono trattate nello studio: in ciò può essere particolarmente utile la scuola di formazione impostata a “moduli”, per specifiche necessità.
RICHIESTE DI PRATICANTATO
Lo Studio Di Benedetto ricerca praticanti EFFETTIVAMENTE MOTIVATI all'esercizio professionale.
Invita, pertanto, ad astenersi dal presentare richieste i Dottori che intendano il praticantato come una sorta di "parcheggio" in attesa di trovare una occupazione diversa e che, comunque, non siano versati alla libera professione.
I requisiti minimi richiesti dallo Studio sono i seguenti:
a) Laurea magistrale in Economia Aziendale (o simili) conseguita con votazione di almeno 100/110; b) Diploma di scuola superiore conseguito con una votazione non inferiore a 85/100; d) Conoscenza della lingua inglese; e) Conoscenza del pacchetto Office; f) Patente auto.
Lo Studio invita a presentare Curriculum Vitae all'indirizzo vincenzo@studiodibenedetto.191.it con una foto tessera.
Lo Studio offre il rimborso delle spese e un compenso commisurato alle effettive capacità e all'apporto all'attività svolta.
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